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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 271/2025 R.G., promosso da
, natO a MESSINA (ME) il Parte_1 C.F._1
01/05/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SINAGRA
LEONA FEDERICA, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nata a [...] CP_1 C.F._2 il 04/07/1977 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
Fragale e Giuseppina Bombara che la rappresentano e difendono per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3 marzo 2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 24 settembre 2005, in Capo CP_1
d'Orlando (ME), trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. Per_ 41, parte II, Serie A, Anno 2005; che dal matrimonio è nata la figlia
(30.05.2006), oggi maggiorenne;
che con decreto di omologa n. 10383/2021 del
1 22.12.2021, il Tribunale di Patti ha omologato la separazione dei coniugi nel procedimento n. 817/2012 RG.; ciò premesso ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo, a suo carico, di versare direttamente alla figlia un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda CP_1 di divorzio e domandando un assegno in proprio favore, per il mantenimento della figlia, di € 288,00 mensili (pari alla somma di € 250,00 convenuta in sede di separazione per come rivalutata), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF e il 100% dell'assegno unico universale.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha proposto alle parti di definire il giudizio alle condizioni di cui al verbale del 28.5.2025 che di fatto richiamano le conclusioni della comparsa di costituzione.
Stante l'adesione delle parti alla proposta di accordo, la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente stante l'adesione della parte resistente.
Ai fini dell'accoglimento della superiore domanda va, invero, rilevato che ne sussistono i presupposti di legge, essendo documentalmente provato che dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla parte ricorrente e l'adesione della parte resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i succitati coniugi.
Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Vanno, poi, confermate -come richiesto dalle parti, che vi hanno aderito- le condizioni di cui al verbale d'udienza del 28.5.2025 in base alle quali il ricorrente verserà alla resistente entro i primi cinque giorni di ogni mese € Pt_1 CP_1
288,00 rivalutabili ex indici ISTAT per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo CNF;
l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla signora alla quale, inoltre, rimane assegnata la casa familiare CP_1 per abitarvi con la figlia.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel procedimento n. 271/2025 RG instaurato da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni di cui in parte motiva;
2. Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 271/2025 R.G., promosso da
, natO a MESSINA (ME) il Parte_1 C.F._1
01/05/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SINAGRA
LEONA FEDERICA, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nata a [...] CP_1 C.F._2 il 04/07/1977 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
Fragale e Giuseppina Bombara che la rappresentano e difendono per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3 marzo 2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 24 settembre 2005, in Capo CP_1
d'Orlando (ME), trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. Per_ 41, parte II, Serie A, Anno 2005; che dal matrimonio è nata la figlia
(30.05.2006), oggi maggiorenne;
che con decreto di omologa n. 10383/2021 del
1 22.12.2021, il Tribunale di Patti ha omologato la separazione dei coniugi nel procedimento n. 817/2012 RG.; ciò premesso ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo, a suo carico, di versare direttamente alla figlia un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda CP_1 di divorzio e domandando un assegno in proprio favore, per il mantenimento della figlia, di € 288,00 mensili (pari alla somma di € 250,00 convenuta in sede di separazione per come rivalutata), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF e il 100% dell'assegno unico universale.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha proposto alle parti di definire il giudizio alle condizioni di cui al verbale del 28.5.2025 che di fatto richiamano le conclusioni della comparsa di costituzione.
Stante l'adesione delle parti alla proposta di accordo, la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente stante l'adesione della parte resistente.
Ai fini dell'accoglimento della superiore domanda va, invero, rilevato che ne sussistono i presupposti di legge, essendo documentalmente provato che dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla parte ricorrente e l'adesione della parte resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i succitati coniugi.
Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Vanno, poi, confermate -come richiesto dalle parti, che vi hanno aderito- le condizioni di cui al verbale d'udienza del 28.5.2025 in base alle quali il ricorrente verserà alla resistente entro i primi cinque giorni di ogni mese € Pt_1 CP_1
288,00 rivalutabili ex indici ISTAT per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo CNF;
l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla signora alla quale, inoltre, rimane assegnata la casa familiare CP_1 per abitarvi con la figlia.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel procedimento n. 271/2025 RG instaurato da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni di cui in parte motiva;
2. Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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