Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
L'eccezione con la quale si deduce che sulla somma offerta in adempimento della prestazione dovuta, sia stata operata una illegittima ritenuta d'acconto integra una eccezione in senso proprio, soggetta al divieto di "ius novorum" in sede di gravame ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, con la conseguenza che, ove la stessa sia stata proposta per la prima volta davanti al giudice d'appello, l'inammissibilità non rilevata da quest'ultimo è rilevabile di ufficio in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2005, n. 27942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27942 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NI elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difeso dall'avvocato MENICACCI Stefano giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROMA ASSIC. MUTUA ASSICUR. COMUNALE ROMA, in persona del Direttore Generale Dott. Vittorio Bianco, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PROPERZIO 32, presso lo studio dell'avvocato CISBANI Fabio che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2358/2002 del Tribunale di ROMA, quarta sezione civile, emessa il 15/11/2001, depositata il 22/01/2002, R.G. 146/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/11/2005 dal Consigliere Dott. Bruno DORANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in subordine rimessione degli atti al Primo Presidente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
"Le assicurazioni di Roma - mutua assicuratrice comunale romana" proponeva opposizione al precetto, con il quale l'avv. NI Staniscia le intimava il pagamento di lire 4.287.970, deducendo che a seguito di altro precetto aveva pagato la somma dovuta a mezzo di assegno circolare.
Nella resistenza dell'opposto il giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione con sentenza che era confermata dal tribunale di Roma con la seguente motivazione sui punti ancora in discussione. Per verificare la completezza dell'offerta occorre prendere a parametro non la richiesta del creditore, ma l'effettiva misura del debito;
nel caso di specie la debitrice ha spiegato le ragioni, per le quali ha inviato un assegno di importo inferiore alla somma precettata;
il creditore, invece, nel restituire l'assegno, ha genericamente dedotto la difformità dell'offerta con riferimento alle norme sull'adempimento senza alcuna altra indicazione ed ha persistito in questa linea per tutto il giudizio di primo grado;
solo con l'atto di appello ha dedotto l'illegittimità della ritenuta di acconto per lire 514.440 operata dalla debitrice;
a parte la tardività, la deduzione è infondata, atteso che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, si applica anche quando il pagamento non è fatto dal soggetto a favore del quale è stata resa la prestazione di lavoro autonomo, ma da un terzo ed il pagamento del terzo, sebbene estingua anche il credito da prestazione di lavoro autonomo, sia compiuto in adempimento di una obbligazione avente titolo diverso;
secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità il pagamento a mezzo assegno circolare ha efficacia estintiva dell'obbligazione tutte le volte che il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza che gli impongono di prestare la sua collaborazione per l'adempimento; in questa materia assume rilievo primario il comportamento delle parti e soprattutto l'avere il creditore accettato il pagamento a mezzo assegno in precedenti occasioni;
nella specie non solo vi è stata accettazione di questa forma di pagamento, ma il creditore ha restituito l'assegno a distanza di due mesi;
l'offerta della debitrice -esatta, seria, tempestiva - è valsa ad escludere la mora e con essa la facoltà del creditore di agire "in executivis"; tenuto conto della sequenza degli eventi, ricorrono gli estremi della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. L'avv. Staniscia ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a sei motivi;
l'intimata ha resistito con controricorso sostenuto con memoria;
l'avv. Staniscia ha fatto istanza di rimessione del ricorso alle sezioni unite, ponendo il primo ed il secondo motivo una questione di giurisdizione e gli altri motivi questione in ordine alla quale si registra un contrasto di giurisprudenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; si sostiene che, nella controversia che, come quella "de qua", pur svolgendosi fra sostituto e sostituito di imposta, verta sull'obbligo di operare la ritenuta di acconto è parte necessaria il Ministero delle finanze e, non essendo stato nella specie esteso il contraddittorio allo stesso, l'intero giudizio è nullo e la causa va rimessa al primo giudice.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1181, 1277 e 1197 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 3 e 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; il tribunale ha affermato che la ritenuta di acconto è legittima perché non ha considerato che il rapporto di lavoro autonomo, al quale si riferisce, non è intercorso, come avrebbe dovuto per pacifica giurisprudenza, tra il soggetto che ha eseguito il pagamento (Le assicurazioni di Roma) e quello che lo ha ricevuto (l'avv. Staniscia), ma fra altri soggetti, derivandone erroneamente l'illegittimità del rifiuto dell'assegno;
l'invio al creditore dell'assegno in luogo della somma precettata costituisce prestazione diversa da quella dovuta e può liberare il debitore solo se, diversamente dalla specie, il creditore presta il proprio consenso a questa forma di pagamento;
esso inoltre comporta spostamento del luogo dell'adempimento dal domicilio del creditore alla sede dell'istituto bancario presso il quale il titolo è riscuotibile;
non può infine valere come offerta reale ex art. 1209 c.c., difettando i requisiti di legge.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1181, 1277, 1197 e 2004 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; sebbene l'uso di assegni circolari o bancari quale mezzo di pagamento sia largamente praticato anche perché corrisponde ad esigenze di semplicità e rapidità degli scambi, rimane fermo nell'ordinamento giuridico il principio stabilito dall'art. 1227 c.c. che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento;
assimilare, così come ha fatto il tribunale, gli assegni circolari alla moneta corrente importa violazione del potere sovrano dello Stato nell'emissione di moneta legale.
4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1277, 1197, 1181, 1182 e 1199 c.c., artt. 112 e 342 c.p.c.; l'obbligazione pecuniaria deve essere eseguita a mezzo di moneta avente corso legale;
se invece della moneta il debitore invia al creditore un assegno circolare, consegna cosa diversa da quella dovuta ed affinché si produca l'effetto estintivo dell'obbligazione è necessario il consenso del creditore che si può esprimere anche con l'accettazione dell'assegno; se fosse consentito adempiere l'obbligazione pecuniaria con la consegna o l'invio di assegni circolari, vi sarebbe sostituzione del domicilio del creditore con la sede dell'istituto bancario;
Cass. 03/07/1980, n. 4205, ha affermato che l'offerta di un assegno circolare non è idonea ad escludere la mora del debitore ne' tanto meno a produrre gli effetti dell'offerta non formale ex art. 1220 c.c.; il tribunale non ha esaminato i profili sopra indicati, erroneamente ritenendo che essi non siano stati dedotti con l'appello, ed è così incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c.; in conclusione, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto del creditore a procedere "in executivis".
5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1181 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;
è comportamento contrario alle regole della correttezza quello del creditore che non offra la propria collaborazione al debitore affinché possa adempiere;
nel caso concreto non è ravvisabile un comportamento cosiffatto, considerato che fin dal primo atto di precetto il creditore ha chiesto alla debitrice di pagare con moneta avente corso legale, avvertendo che sarebbero stati rifiutati mezzi di pagamento differenti;
è, poi, priva di riscontro l'affermazione che in precedenza siano stati accettati assegni in pagamento.
6. Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurandosi il giudice di appello per avere pronunciato condanna al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata in difetto dei presupposti occorrenti.
7. Il primo ed il secondo motivo, nella parte in cui si riferisce alla ritenuta di acconto, sono inammissibili.
7.1. Vale in proposito considerare che solo con l'atto di appello l'attuale ricorrente ha dedotto la eccezione, sulla quale si innestano i motivi, e, cioè, che nella specie è stata operata una illegittima ritenuta di acconto, introducendo nella causa un nuovo tema di indagine e di decisione.
Il giudice di appello non ha dichiarato, occorrendo anche di ufficio, l'inammissibilità dell'eccezione per novità, ma, dopo avere espresso riserve al riguardo, l'ha esaminata e l'ha disattesa per infondatezza.
L'inammissibilità è stata espressamente denunciata in questa sede con il controricorso, sicché è doveroso pronunciare su di essa. Precisato che le eccezioni, alle quali si riferisce il divieto di "ius novorum" in appello, sono quelle in senso proprio e, cioè, affidate all'iniziativa delle parti e non rilevabili "ex officio", va ritenuto che rientra in questo genere di eccezioni il dedurre in un giudizio, in cui si faccia questione di congruità dell'offerta della prestazione dovuta, che sulla somma è stata operata una illegittima ritenuta di acconto.
Per cui il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione invece di rigettarla. La pronuncia di inammissibilità, non emessa dal giudice di appello, va emessa in questa sede (Cass. 27/02/1998, n. 2157), con l'effetto che diventano inammissibili i motivi di ricorso, con i quali si censura il detto giudice per avere disatteso l'eccezione, e neppure si pone la questione di giurisdizione segnalata con l'istanza di rimessione alle sezioni unite di questa Corte.
8. Vanno esaminati congiuntamente la rimanente parte del secondo motivo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo in quanto pongono da prospettive diverse le medesime questioni.
8.1. I motivi non possono trovare accoglimento.
8.2. La censura di fondo che viene mossa al giudice di appello è di avere ritenuto che la consegna di assegni circolari in luogo di moneta avente corso legale all'epoca del pagamento vale ad estinguere l'obbligazione in presenza di determinate condizioni. Senonché il giudice di appello, pur mostrando equivocamente di aderire al filone giurisprudenziale minoritario che riconosce alla consegna di assegni circolari efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento di somme di denaro quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza, ha in conclusione affermato che l'offerta degli assegni è valsa "ad escludere la mora del debitore e, con essa, la facoltà del creditore di promuovere l'esecuzione forzata".
8.3. Sicché l'indagine della Corte deve concentrarsi sulla proposizione sopra riportata, nella quale si ravvisa l'autentica "ratio decidendi" della sentenza impugnata, ritenendo inammissibili le censure che concernono l'efficacia solutoria della consegna degli assegni in quanto rivolte contro affermazioni prive di reale valore decisorio;
non senza precisare che la proposizione è investita da censure che presentano larghi margini di genericità. Viene con questo meno il presupposto dell'istanza di rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnarlo alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale manifestatosi in ordine all'efficacia estintiva del pagamento a mezzo di assegni circolari.
8.4. Va ribadito l'orientamento di questa Corte, secondo il quale l'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegni circolari al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'art. 1220 c.c. che vale ad escludere soltanto la mora del debitore, salvo che l'offerta sia rifiutata dal creditore per un motivo legittimo (Cass. 21/12/2002, n. 18240; Cass. 28/07/1997, n. 7051; Cass. 09/03/1995, n. 2730).
Va, poi, confermato il giudizio di completezza dell'offerta espresso dal giudice di appello;
si rileva in proposito che, se la debitrice aveva operato la ritenuta di acconto, il creditore, dal canto suo, non aveva sollevato alcuna obiezione (è significativo che, come già detto, solo in secondo grado ha eccepito la illegittimità della ritenuta) e che, come opportunamente sottolineato dal giudice di appello, la debitrice (è un evidente "lapsus calami" della sentenza impugnata "il creditore") si è dichiarata disposta a correggere eventuali errori e, cioè, a pagare anche somme maggiori, ove fosse risultato che erano dovute.
Sembra opportuno aggiungere che il ricorrente deduce di avere restituito l'assegno in data 06/11/1999, ma non pure di avere spiegato alla debitrice per quale ragione, assumendo in altra parte del ricorso che "la negligenza dell'impresa assicuratrice nell' adempiere tramite la spedizione di assegno circolare è palese in quanto...l'esecutante fin dalla notifica del primo atto di precetto avvenuta il 22/07/1999...aveva espressamente diffidato l'esecutata ad adempiere...esclusivamente con moneta avente corso legale".
9. Il sesto motivo è inammissibile per genericità.
9.1. Vale in proposito considerare che il ricorrente ha manifestato l'intenzione di censurare il capo della sentenza impugnata che concerne la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata;
esso, tuttavia, si è limitato a dedurre puramente e semplicemente che la condanna è stata pronunciata in difetto di ogni presupposto di legge, riportando la massima di Cass. 14/02/1983, n. 1142, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata;
avrebbe dovuto, invece, esporre con sufficiente grado di specificità le censure che intendeva in concreto portare a tale motivazione in modo da rendere possibile l'individuazione delle argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle svolte dalla sentenza medesima.
10. In conclusione, il ricorso è rigettato;
si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005