CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 764/2024 R.G, promossa
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv. Angelo Arciello, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele n.127.
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata per procura Controparte_1
speciale da , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, rappresentato per procura speciale da , CP_4 Controparte_5
, , CP_6 Controparte_7
rappresentato per procura speciale da , rappresentati e difesi, in virtù di CP_6 procura in atti, dagli avv.ti Riccardo Gilardoni, Samuele Faralli e Angelo Cennamo, elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Trento n. 17.
APPELLATI
NONCHE'
E Controparte_8 Controparte_9
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emilio Longo,
[...]
elettivamente domiciliati in Roccadaspide (SA), alla Via Molinari, n.2
APPELLATI – APPELLANTI
INCIDENTALI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n.2873/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusione: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con atto di citazione, notificato il 16 marzo 2022, , Controparte_1 CP_1
ed , fratelli e sorella del defunto , nonché i CP_10 CP_3 Controparte_1
nipoti , e , tutti coeredi del medesimo, convenivano CP_6 CP_1 CP_7
in giudizio già convivente more uxorio del de cuius, nonché i Parte_1
suoi nipoti e onde Controparte_9 Controparte_11
ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato dalla il 26 febbraio 2021, con il quale la stessa aveva donato ai suddetti nipoti Parte_1
l'immobile sito in Salerno alla via Mariano Abbignente n. 9, bene che costituiva l'unico cespite immobiliare nel patrimonio della donante;
gli attori esponevano che, tra il 2016 e il 2017, la aveva incassato l'intero controvalore di 37 buoni Parte_1
postali fruttiferi cointestati con per un ammontare complessivo Controparte_1
pari a € 310.035,38, omettendo di restituirne la metà al cointestatario;
che, tra novembre 2016 e luglio 2019, la medesima aveva inoltre riscosso indebitamente i canoni di locazione (pari a € 550 mensili per 32 mensilità) di un appartamento intestato esclusivamente a , per un importo totale di € 17.600,00; Controparte_1 che, alla luce di tali condotte, gli eredi del defunto avevano ottenuto, con decreto ingiuntivo n. 3079/2021 del Tribunale di Salerno, la condanna della al Parte_1
pagamento della somma di € 150.061,62, quale quota spettante a titolo di restituzione del controvalore dei BPF e dei canoni incassati.
La si costituiva negando l'esistenza di un credito, affermando che i buoni Parte_1
erano stati riscossi legittimamente in quanto cointestati con pari facoltà di rimborso e che i rapporti economici con il convivente defunto erano retti da autonomia e libertà.
Rilevava, altresì, l'insussistenza del presupposto soggettivo della scientia damni, trattandosi di donazione a familiari.
Con sentenza n.2873/2024, pubblicata il 31 maggio 2024, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda, revocando l'atto di donazione e dichiarandone l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c., con ordine di trascrizione nei registri immobiliari e condanna della convenuta alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma, con vittoria delle spese, e deducendo a motivi l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Si sono costituiti , , , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
, , e , che Controparte_12 CP_6 Controparte_7 Controparte_7
hanno richiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e indiritto, con vittoria di spese e la conferma della sentenza impugnata.
Si sono, altresì, costituiti e Controparte_13 Controparte_9
che hanno richiesto l'accoglimento dell'appello proposto da
[...] Parte_1
e che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la
[...]
domanda di revocatoria avanzata dagli eredi – , così spiegando CP_1 CP_6
appello incidentale.
All'udienza del 26.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato
Gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrato il presupposto della titolarità di un credito in capo agli appellati, nonostante che il credito sia sorto in epoca successiva all'atto di disposizione, avvenuto in data
26/02/2021, e che lo stesso sia ancora oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo, e, quindi, non accertato in via definitiva, ritenendo, altresì, che non vi sia alcuna prova documentale che il vantasse un credito nei confronti della sig.ra CP_1
all'epoca convivente. Parte_1
La censura non è fondata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che non è necessaria la certezza o definitività del credito, essendo sufficiente anche un credito litigioso, eventuale o condizionato, purché sorto anteriormente all'atto dispositivo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2021, n. 28423.).
E' noto, infatti, che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito, e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli “prima facie”
pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 20002/2008 e precedenti ivi richiamati: Cass. n. 2748/2005;
Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 3981/2003; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 12144/1999; v. anche Cass. n. 11755/2018), non essendo necessario, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato.
Tuttavia, ciò non esonera l'attore dal fornire una prova minima e idonea dell'esistenza del credito, benché contestato.
Nel caso di specie, la riscossione integrale dei buoni fruttiferi postali e dei canoni di locazione di beni intestati al de cuius è anteriore all'atto di Controparte_1
disposizione e rappresentano il fatto costitutivo del credito posto a base del decreto ingiuntivo.
Che tale credito sia, poi, oggetto del giudizio di opposizione non ne preclude la rilevanza nel presente giudizio di revocatoria, trattandosi di credito “contestato” ma anteriore.
Come chiarito dalla Cassazione, “il creditore che agisce in revocatoria non è tenuto a ottenere una pronuncia definitiva di accertamento del credito, essendo sufficiente la sua plausibilità giuridica”. (cfr. Cas. Civ. n. 6511/2004).
Gli appellanti sostengono che l'atto di donazione sia anteriore al sorgere del credito, sicché sarebbe necessaria la prova della dolosa preordinazione (art. 2901, co. 1, n. 1,
c.c.).
La censura è infondata.
Il Tribunale ha accertato, dopo aver ripercorso i principi generarli in materia di azione revocatoria, che il credito degli attori trae origine da fatti compiuti tra il 2016
e il 2019, ben prima dell'atto di donazione del 2021.
La donazione interviene, dunque, successivamente al sorgere del credito, sicché non è richiesta la prova della dolosa preordinazione (consilium fraudis), ma è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore (scientia damni), come previsto dall'art. 2901, co. 1, n. 2, c.c. per gli atti a titolo gratuito. Giova premettere che, nel concetto di atto di disposizione, suscettibile di essere soggetto all'azione revocatoria, vengono ricompresi tutti i negozi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, attraverso i quali il debitore incide in modo negativo sul proprio patrimonio.
È, pertanto, pacifico che il contratto di donazione, che costituisce l'atto a titolo gratuito per antonomasia, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c..
Poiché l'atto di donazione, oggetto della instaurata azione, è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria non è necessaria la dolosa preordinazione in danno del creditore e, cioè, l'intenzione del debitore di sottrarre i beni alla garanzia del creditore, ma è sufficiente la consapevolezza che mediante l'atto di disposizione si arreca in concreto nocumento alle ragioni del creditore;
consapevolezza la cui prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni (cfr. Cass. civ. n.14272/99).
Inoltre, poiché la revoca concerne un atto a titolo gratuito, non è necessaria la prova della conoscenza anche da parte del terzo che l'atto posto in essere dal debitore possa arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie, il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato e la consapevolezza della di precludere l'attivazione coattiva del credito, si Parte_1
desumono pacificamente dalla indubbia variazione del patrimonio della debitrice donante, la quale, pur consapevole di quanto avesse precedentemente riscosso anche a nome del defunto (buoni fruttiferi postali e canoni locatizi), ha stipulato l'atto di donazione in favore dei propri nipoti.
Peraltro, la circostanza che l'atto di donazione abbia comportato un impoverimento del patrimonio della senza che ciò fosse giustificato da motivi plausibili, Parte_1
nonché il legame familiare tra donante e donatari, sono sintomatici della volontà della debitrice di sottrarre i propri beni al soddisfacimento delle ragioni creditorie degli eredi di . Controparte_1 Pertanto, nella fattispecie in esame, l'atto di donazione in questione ha senza dubbio comportato un peggioramento, in termini quantitativi e qualitativi, del patrimonio della debitrice, la quale si è spogliata della proprietà dell'unico appartamento sito in
Salerno alla Via Mariano Abbignente n.9, senza ricevere alcun corrispettivo, riducendo così il suo patrimonio residuo a frazioni di modesto valore.
Risulta, pertanto, provato il profilo oggettivo dell'eventus damni, avendo l'atto di disposizione in esame determinato una variazione negativa del patrimonio del debitore, così riducendo la garanzia patrimoniale generica che lo stesso è tenuto a preservare a tutela dei creditori ex art. 2740 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, n.966/2007).
In conseguenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto la donazione come un'operazione distrattiva.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno, sulla scorta, peraltro, di una motivazione adeguatamente esplicativa dell'iter logico valutativo seguito nella disamina di tutti i profili, di ordine fattuale e giuridico, essenziali ai fini della decisione, devono essere tenute ferme in questa sede, perché conformi ai principi che informano la materia.
In conseguenza, gli appelli non possono, dunque, essere accolti.
La condanna degli appellanti alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale spiegato da Parte_1 Controparte_13
e avverso la sentenza n. 2873/2024 del
[...] Controparte_9
Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta gli appelli. 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere agli appellati le spese del presente grado, liquidate in complessivi €. 7.160,00 per onorario, oltre rimborso del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 02 settembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 764/2024 R.G, promossa
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv. Angelo Arciello, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele n.127.
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata per procura Controparte_1
speciale da , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, rappresentato per procura speciale da , CP_4 Controparte_5
, , CP_6 Controparte_7
rappresentato per procura speciale da , rappresentati e difesi, in virtù di CP_6 procura in atti, dagli avv.ti Riccardo Gilardoni, Samuele Faralli e Angelo Cennamo, elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Trento n. 17.
APPELLATI
NONCHE'
E Controparte_8 Controparte_9
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emilio Longo,
[...]
elettivamente domiciliati in Roccadaspide (SA), alla Via Molinari, n.2
APPELLATI – APPELLANTI
INCIDENTALI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n.2873/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusione: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con atto di citazione, notificato il 16 marzo 2022, , Controparte_1 CP_1
ed , fratelli e sorella del defunto , nonché i CP_10 CP_3 Controparte_1
nipoti , e , tutti coeredi del medesimo, convenivano CP_6 CP_1 CP_7
in giudizio già convivente more uxorio del de cuius, nonché i Parte_1
suoi nipoti e onde Controparte_9 Controparte_11
ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato dalla il 26 febbraio 2021, con il quale la stessa aveva donato ai suddetti nipoti Parte_1
l'immobile sito in Salerno alla via Mariano Abbignente n. 9, bene che costituiva l'unico cespite immobiliare nel patrimonio della donante;
gli attori esponevano che, tra il 2016 e il 2017, la aveva incassato l'intero controvalore di 37 buoni Parte_1
postali fruttiferi cointestati con per un ammontare complessivo Controparte_1
pari a € 310.035,38, omettendo di restituirne la metà al cointestatario;
che, tra novembre 2016 e luglio 2019, la medesima aveva inoltre riscosso indebitamente i canoni di locazione (pari a € 550 mensili per 32 mensilità) di un appartamento intestato esclusivamente a , per un importo totale di € 17.600,00; Controparte_1 che, alla luce di tali condotte, gli eredi del defunto avevano ottenuto, con decreto ingiuntivo n. 3079/2021 del Tribunale di Salerno, la condanna della al Parte_1
pagamento della somma di € 150.061,62, quale quota spettante a titolo di restituzione del controvalore dei BPF e dei canoni incassati.
La si costituiva negando l'esistenza di un credito, affermando che i buoni Parte_1
erano stati riscossi legittimamente in quanto cointestati con pari facoltà di rimborso e che i rapporti economici con il convivente defunto erano retti da autonomia e libertà.
Rilevava, altresì, l'insussistenza del presupposto soggettivo della scientia damni, trattandosi di donazione a familiari.
Con sentenza n.2873/2024, pubblicata il 31 maggio 2024, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda, revocando l'atto di donazione e dichiarandone l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c., con ordine di trascrizione nei registri immobiliari e condanna della convenuta alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma, con vittoria delle spese, e deducendo a motivi l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Si sono costituiti , , , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
, , e , che Controparte_12 CP_6 Controparte_7 Controparte_7
hanno richiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e indiritto, con vittoria di spese e la conferma della sentenza impugnata.
Si sono, altresì, costituiti e Controparte_13 Controparte_9
che hanno richiesto l'accoglimento dell'appello proposto da
[...] Parte_1
e che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la
[...]
domanda di revocatoria avanzata dagli eredi – , così spiegando CP_1 CP_6
appello incidentale.
All'udienza del 26.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato
Gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrato il presupposto della titolarità di un credito in capo agli appellati, nonostante che il credito sia sorto in epoca successiva all'atto di disposizione, avvenuto in data
26/02/2021, e che lo stesso sia ancora oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo, e, quindi, non accertato in via definitiva, ritenendo, altresì, che non vi sia alcuna prova documentale che il vantasse un credito nei confronti della sig.ra CP_1
all'epoca convivente. Parte_1
La censura non è fondata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che non è necessaria la certezza o definitività del credito, essendo sufficiente anche un credito litigioso, eventuale o condizionato, purché sorto anteriormente all'atto dispositivo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2021, n. 28423.).
E' noto, infatti, che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito, e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli “prima facie”
pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 20002/2008 e precedenti ivi richiamati: Cass. n. 2748/2005;
Cass. n. 11471/2003; Cass. n. 3981/2003; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 12144/1999; v. anche Cass. n. 11755/2018), non essendo necessario, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato.
Tuttavia, ciò non esonera l'attore dal fornire una prova minima e idonea dell'esistenza del credito, benché contestato.
Nel caso di specie, la riscossione integrale dei buoni fruttiferi postali e dei canoni di locazione di beni intestati al de cuius è anteriore all'atto di Controparte_1
disposizione e rappresentano il fatto costitutivo del credito posto a base del decreto ingiuntivo.
Che tale credito sia, poi, oggetto del giudizio di opposizione non ne preclude la rilevanza nel presente giudizio di revocatoria, trattandosi di credito “contestato” ma anteriore.
Come chiarito dalla Cassazione, “il creditore che agisce in revocatoria non è tenuto a ottenere una pronuncia definitiva di accertamento del credito, essendo sufficiente la sua plausibilità giuridica”. (cfr. Cas. Civ. n. 6511/2004).
Gli appellanti sostengono che l'atto di donazione sia anteriore al sorgere del credito, sicché sarebbe necessaria la prova della dolosa preordinazione (art. 2901, co. 1, n. 1,
c.c.).
La censura è infondata.
Il Tribunale ha accertato, dopo aver ripercorso i principi generarli in materia di azione revocatoria, che il credito degli attori trae origine da fatti compiuti tra il 2016
e il 2019, ben prima dell'atto di donazione del 2021.
La donazione interviene, dunque, successivamente al sorgere del credito, sicché non è richiesta la prova della dolosa preordinazione (consilium fraudis), ma è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore (scientia damni), come previsto dall'art. 2901, co. 1, n. 2, c.c. per gli atti a titolo gratuito. Giova premettere che, nel concetto di atto di disposizione, suscettibile di essere soggetto all'azione revocatoria, vengono ricompresi tutti i negozi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, attraverso i quali il debitore incide in modo negativo sul proprio patrimonio.
È, pertanto, pacifico che il contratto di donazione, che costituisce l'atto a titolo gratuito per antonomasia, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c..
Poiché l'atto di donazione, oggetto della instaurata azione, è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria non è necessaria la dolosa preordinazione in danno del creditore e, cioè, l'intenzione del debitore di sottrarre i beni alla garanzia del creditore, ma è sufficiente la consapevolezza che mediante l'atto di disposizione si arreca in concreto nocumento alle ragioni del creditore;
consapevolezza la cui prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni (cfr. Cass. civ. n.14272/99).
Inoltre, poiché la revoca concerne un atto a titolo gratuito, non è necessaria la prova della conoscenza anche da parte del terzo che l'atto posto in essere dal debitore possa arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie, il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato e la consapevolezza della di precludere l'attivazione coattiva del credito, si Parte_1
desumono pacificamente dalla indubbia variazione del patrimonio della debitrice donante, la quale, pur consapevole di quanto avesse precedentemente riscosso anche a nome del defunto (buoni fruttiferi postali e canoni locatizi), ha stipulato l'atto di donazione in favore dei propri nipoti.
Peraltro, la circostanza che l'atto di donazione abbia comportato un impoverimento del patrimonio della senza che ciò fosse giustificato da motivi plausibili, Parte_1
nonché il legame familiare tra donante e donatari, sono sintomatici della volontà della debitrice di sottrarre i propri beni al soddisfacimento delle ragioni creditorie degli eredi di . Controparte_1 Pertanto, nella fattispecie in esame, l'atto di donazione in questione ha senza dubbio comportato un peggioramento, in termini quantitativi e qualitativi, del patrimonio della debitrice, la quale si è spogliata della proprietà dell'unico appartamento sito in
Salerno alla Via Mariano Abbignente n.9, senza ricevere alcun corrispettivo, riducendo così il suo patrimonio residuo a frazioni di modesto valore.
Risulta, pertanto, provato il profilo oggettivo dell'eventus damni, avendo l'atto di disposizione in esame determinato una variazione negativa del patrimonio del debitore, così riducendo la garanzia patrimoniale generica che lo stesso è tenuto a preservare a tutela dei creditori ex art. 2740 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, n.966/2007).
In conseguenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto la donazione come un'operazione distrattiva.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno, sulla scorta, peraltro, di una motivazione adeguatamente esplicativa dell'iter logico valutativo seguito nella disamina di tutti i profili, di ordine fattuale e giuridico, essenziali ai fini della decisione, devono essere tenute ferme in questa sede, perché conformi ai principi che informano la materia.
In conseguenza, gli appelli non possono, dunque, essere accolti.
La condanna degli appellanti alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale spiegato da Parte_1 Controparte_13
e avverso la sentenza n. 2873/2024 del
[...] Controparte_9
Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta gli appelli. 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere agli appellati le spese del presente grado, liquidate in complessivi €. 7.160,00 per onorario, oltre rimborso del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 02 settembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Giuliana Giuliano