Articolo 220 decies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 208 quaterArticolo 221
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30 giugno 2015
Art. 220-decies. (( (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie) )) (( 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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