Articolo 68 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 67Articolo 69
Versione
11 maggio 1966
Art. 68.
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 19126, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 11 maggio 1966