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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro - Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio - Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: disconoscimento di paternità, e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in AR (Na) Parte_1 C.F._1
alla Via Russiello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ageo Piscopo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ); CP_1 C.F._2
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
nato ad [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._4
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ; Parte_3 C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_4 C.F._6
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._7
, nata ad [...] l'[...] (C.F.: ). Parte_6 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 13.11.2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 14.11.2024 concludeva esprimendo parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Brevemente in fatto giova evidenziare che con ricorso ex artt. 244 c.c. e 281 decies e ss. c.p.c depositato l'11.01.2024, la sig.ra deduceva che essendo nata in [...] Parte_1
matrimonio tra i coniugi , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
AR (Na) il 03.06.2012, e nata ad [...] il [...], dall'atto di nascita CP_1
risultava essere loro figlia legittima. Tuttavia, parte ricorrente adduceva che il sig. Per_2
, nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 09.10.2023, le aveva consegnato un
[...]
plico sigillato su cui vi era scritto “questo è il mio testamento” con la raccomandazione di aprirlo dopo la sua morte. Con il predetto testamento, il sig. , oltre a disporre dei propri Persona_2
beni, riconosceva la sig.ra quale figlia naturale, allegando l'esame del DNA datato Parte_1
04.03.1999 con cui veniva refertato che il era padre biologico di essa ricorrente al Persona_2
99,9782%.
Per detti motivi, parte ricorrente chiedeva: - accertarsi e dichiararsi che il sig. non Persona_1
era il proprio padre biologico;
- di conseguenza, procedersi al disconoscimento di paternità in capo al sig. , nonché ordinarsi all'ufficio di stato civile competente di trascrivere le Persona_1
predette annotazioni.
All'esito dell'udienza del 12.06.2024, il Giudice delegato sentita la ricorrente, dichiarava la contumacia dei resistenti e rinviava all'udienza del 13.11.2024 ove la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e che pertanto la stessa debba essere accolta.
Invero, è principio comunemente accolto in giurisprudenza che l'azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 n. 3) cod. civ. non richiede più la dimostrazione dell'adulterio e dell'occultamento della gravidanza e della nascita ma considera sufficiente la ricorrenza di una delle indicate circostanze e consente inoltre in via ordinaria, fra le altre prove rivolte ad escludere la paternità, quelle genetiche ed ematologiche;
tale prova negativa, al contrario di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nel preteso padre, e quindi necessariamente trasmesso da altro soggetto (Cass. n 10.1.81 n 227; n 2820/91).
Nella fattispecie concreta l'asserzione di parte ricorrente secondo cui il sig. non Persona_1
sarebbe stato il padre della stessa è confermata dall'esito delle analisi effettuate in data 04.03.1999 presso il Dipartimento Assistenziale di Medicina di Laboratorio presso l'Università degli Studi di
Napoli “Federico II” sul DNA, allegato all'atto introduttivo, i cui risultati hanno accertato che il sig.
era il padre biologico della ricorrente secondo una percentuale Persona_2 Parte_1
pari al 99,9782%; ciò escludendo ovviamente la paternità in capo al sig. . Persona_1
2 In definitiva, tutti gli elementi processuali acquisiti conducono, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento, richiesta anche dal PM., con conseguente ordine di annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita, ai sensi del nuovo ordinamento dello stato civile.
Il Collegio, tenuto conto della materia trattata, del tenore della decisione e della mancata opposizione delle controparti rimaste contumaci, ritiene sussistano i presupposti di legge per non disporre la ripetizione delle spese di lite anticipate da parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nato a [...] il Persona_1
14.06.1919, non è padre di , nata a [...] l'[...]; Parte_1
b) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita della predetta ai sensi del D.P.R.
3.11.2000 n. 396; Parte_1
c) nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro - Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio - Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: disconoscimento di paternità, e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in AR (Na) Parte_1 C.F._1
alla Via Russiello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ageo Piscopo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ); CP_1 C.F._2
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
nato ad [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._4
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ; Parte_3 C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_4 C.F._6
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._7
, nata ad [...] l'[...] (C.F.: ). Parte_6 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 13.11.2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 14.11.2024 concludeva esprimendo parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Brevemente in fatto giova evidenziare che con ricorso ex artt. 244 c.c. e 281 decies e ss. c.p.c depositato l'11.01.2024, la sig.ra deduceva che essendo nata in [...] Parte_1
matrimonio tra i coniugi , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
AR (Na) il 03.06.2012, e nata ad [...] il [...], dall'atto di nascita CP_1
risultava essere loro figlia legittima. Tuttavia, parte ricorrente adduceva che il sig. Per_2
, nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 09.10.2023, le aveva consegnato un
[...]
plico sigillato su cui vi era scritto “questo è il mio testamento” con la raccomandazione di aprirlo dopo la sua morte. Con il predetto testamento, il sig. , oltre a disporre dei propri Persona_2
beni, riconosceva la sig.ra quale figlia naturale, allegando l'esame del DNA datato Parte_1
04.03.1999 con cui veniva refertato che il era padre biologico di essa ricorrente al Persona_2
99,9782%.
Per detti motivi, parte ricorrente chiedeva: - accertarsi e dichiararsi che il sig. non Persona_1
era il proprio padre biologico;
- di conseguenza, procedersi al disconoscimento di paternità in capo al sig. , nonché ordinarsi all'ufficio di stato civile competente di trascrivere le Persona_1
predette annotazioni.
All'esito dell'udienza del 12.06.2024, il Giudice delegato sentita la ricorrente, dichiarava la contumacia dei resistenti e rinviava all'udienza del 13.11.2024 ove la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e che pertanto la stessa debba essere accolta.
Invero, è principio comunemente accolto in giurisprudenza che l'azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 n. 3) cod. civ. non richiede più la dimostrazione dell'adulterio e dell'occultamento della gravidanza e della nascita ma considera sufficiente la ricorrenza di una delle indicate circostanze e consente inoltre in via ordinaria, fra le altre prove rivolte ad escludere la paternità, quelle genetiche ed ematologiche;
tale prova negativa, al contrario di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nel preteso padre, e quindi necessariamente trasmesso da altro soggetto (Cass. n 10.1.81 n 227; n 2820/91).
Nella fattispecie concreta l'asserzione di parte ricorrente secondo cui il sig. non Persona_1
sarebbe stato il padre della stessa è confermata dall'esito delle analisi effettuate in data 04.03.1999 presso il Dipartimento Assistenziale di Medicina di Laboratorio presso l'Università degli Studi di
Napoli “Federico II” sul DNA, allegato all'atto introduttivo, i cui risultati hanno accertato che il sig.
era il padre biologico della ricorrente secondo una percentuale Persona_2 Parte_1
pari al 99,9782%; ciò escludendo ovviamente la paternità in capo al sig. . Persona_1
2 In definitiva, tutti gli elementi processuali acquisiti conducono, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento, richiesta anche dal PM., con conseguente ordine di annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita, ai sensi del nuovo ordinamento dello stato civile.
Il Collegio, tenuto conto della materia trattata, del tenore della decisione e della mancata opposizione delle controparti rimaste contumaci, ritiene sussistano i presupposti di legge per non disporre la ripetizione delle spese di lite anticipate da parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nato a [...] il Persona_1
14.06.1919, non è padre di , nata a [...] l'[...]; Parte_1
b) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita della predetta ai sensi del D.P.R.
3.11.2000 n. 396; Parte_1
c) nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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