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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7379/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1 Telematico presso lo studio dell'avv. IENGO LUCA che lo rappresenta e difende come da procura __
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, CP_1 C.F._2
7/9 20064 GORGONZOLA presso lo studio dell'avv. ZURLO MARIA LUCIA che lo rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE chiedono il divorzio alle seguenti condizioni:
1) affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre con facoltà per il padre di tenere a fine settimana alternati: la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,30. Il padre Per_1 si farà carico dei costi del trasporto dei figli da a Torre d'Isola e viceversa. Per_2
pagina 1 di 4 - vacanze natalizie: i figli trascorreranno le vacanze natalizie scolastiche in via alternata con ciascun genitore, nei periodi 25-31 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio. Il giorno 24/12, i figli trascorreranno la giornata con il genitore con cui non trascorreranno il Natale, dalle ore 15 del 24/12 fino alle ore 11,00 del 25/12.
- vacanze pasquali: il padre terrà i figli per metà delle vacanze pasquali;
- vacanze estive: i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile;
potranno inoltre trascorrere una settimana con ciascun genitore durante l'arco dell'anno. Il padre concorderà direttamente con il figlio i tempi di permanenza presso di lui, data l'età Per_3 del ragazzo.
2) Pone a carico del padre l'importo di euro 566, da versarsi con decorrenza dal mese di maggio 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio
2026 e con riferimento al mese di maggio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di pagina 2 di 4 frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3) le parti concordano che i costi di pre-scuola e dopo-scuola, delle attività sportive attualmente praticate dai figli (pallavolo per e calcio per ) saranno ripartite al 50% tra i genitori. Per_1 Per_3
Inoltre, la madre si impegna a richiedere le spese mediche per i figli solo per la parte che non viene rimborsata dall'assicurazione del suo datore di lavoro.
4) l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla madre.
5) assegnazione della casa coniugale in via Isonzo 11; Per_2
6) spese del presente giudizio compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 12.1.2023.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le parti hanno concordato, all'udienza del 16.4.2025 avanti il giudice delegato, le condizioni trascritte in epigrafe meritevoli di accoglimento in quanto confermi all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2
in data 7.6.2008 a (trascritto al nr. 20 parte II serie A del CP_1 Per_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2008) alle condizioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di per le Per_2 annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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