Sentenza 3 dicembre 2004
Massime • 1
Non sussistono gli estremi della desistenza volontaria, di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., allorché la rinuncia a portare a termine il furto di un'autovettura sia determinato dalla resistenza opposta dal bloccasterzo, in quanto, in tal caso, la desistenza non è volontaria ma è determinata da fattori esterni.
Commentario • 1
- 1. Concussione: sussiste se il P.U. evoca l'esercizio di poteri spettanti alla sua amministrazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2004, n. 17688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17688 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 03/12/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1868
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 014579/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN AL N. IL 22/09/1956;
avverso SENTENZA del 12/12/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il sostituto procuratore generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
LD OM ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12 dicembre 2003 con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale della stessa città per un tentativo di furto pluriaggravato.
A quanto risulta RT LU verso le 2,30 di notte era stato svegliato da un rumore, si era affacciato e aveva visto tre persone armeggiare intorno all'autovettura di un suo conoscente: uno era all'interno e gli altri due intorno al vano motore che aveva il cofano alzato. Le persone si erano poi allontanate. LU aveva individuato nelle fotografie mostrategli dai carabinieri l'imputato:
era certo dell'individuazione perché si trattava di una persona già conosciuta di vista.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ha criticato la sentenza impugnata perché ha dato credito al riconoscimento operato da LU e ha disatteso la testimonianza di LI NC, entraineuse del night club Privilege, la quale aveva dichiarato che la sera del fatto, come di abitudine OM, si era intrattenuto con lei fino alle ore 2,30-3 di notte.
Il motivo è privo di fondamento.
La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno indicato correttamente le ragioni che hanno fatto ritenere ai giudici sicuro il riconoscimento operato da LU e il ricorso per contestarlo propone una serie di considerazioni di merito, insuscettibili di considerazione in questa sede, anche per il riferimento al contenuto degli atti probatori di cui ai fini del sindacato sulla motivazione la Corte di cassazione non può prendere conoscenza. Neppure è censurabile la sentenza impugnata perché che non ha dato credito all'alibi fornito al ricorrente da LI NC. È infatti una valutazione riservata al giudice di merito quella operata dalla corte di appello, che, esaminando la dichiarazione della NC, è giunta alla conclusione che si tratta "non tanto di un ricordo specifico ma di una deduzione fondata sull'abituale presenza dell'attuale imputato nel night, deduzione che non può certo essere sicura in ordine all'orario".
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo erronea applicazione della legge e vizio di novazione, ha criticato la sentenza impugnata perché non ha accolto la tesi che nella specie vi era stata una desistenza volontaria, a norma dell'art. 56 comma 3 c.p., la quale avrebbe potuto comportare solo una responsabilità per "danneggiamento (lieve, data l'inconsistenza dei danni riportati dalla vettura)".
La sentenza impugnata ha escluso che ci fosse stata una desistenza volontaria in quanto ha ritenuto che l'imputato e i due correi avevano rinunciato a portare a temine il furto perché avevano limato il bloccasterzo senza riuscire a vincerne la resistenza. Questo però secondo il ricorrente non era un argomento che poteva far escludere l'applicabilità dell'art. 56 comma 3 c.p.p., sia perché "l'esistenza di un bloccasterzo non può essere valutata come fattore esterno imprevedibile da parte di chi si accinga a perpetrare il furto di un'autovettura", sia perché "il terzetto disponeva di tutta l'attrezzatura idonea alla perpetrazione dell'illecito". Anche questo motivo è privo di fondamento.
In questa sede non può essere disatteso l'accertamento del giudice di merito, nel senso che la desistenza è dipesa dall'ostacolo rappresentato dal bloccasterzo, che i ladri non sono riusciti ad eliminare. Ciò posto correttamente la Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 56 comma 3 c.p. perché secondo la giurisprudenza consolidata non sussiste una desistenza volontaria quando questa è stata determinata, come nel caso in esame, da fattori esterni.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2005