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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2280/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGAMBATI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 51 BOLOGNA presso il difensore avv.
SGAMBATI ANTONIO
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 13.2.2024 il conveniva in giudizio Parte_1
. Controparte_1
Esponeva l'attore quanto segue.
1. Sulle vicende della società fallita
Il Tribunale Civile di Bologna - Sezione Fallimentare - con sentenza in data 9.6.2022 aveva dichiarato il fallimento della società avente per oggetto sociale l'attività di “conduzione e gestione Parte_1
di esercizi pubblici anche in affitto di azienda, quali bar, piano-bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, tavole calde e similari, etc.”.
Dai dati reperiti dalla visura camerale della società, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento il capitale sociale di € 10.000,00 era risultato interamente detenuto da Controparte_1
Dal 1 aprile 2014 la società era stata amministrata da un amministratore unico nella persona dello stesso in precedenza già componente del consiglio di amministrazione. Controparte_1
Al momento della dichiarazione di fallimento la società era risultata priva di qualsiasi attivo, mobiliare ed immobiliare;
inoltre non erano stati riscontrati crediti esigibili, né disponibilità liquide.
2. Sintesi delle contestazioni svolte dalla Curatela
L'attività imprenditoriale era proseguita in condizioni di deficit strutturale e di riconoscibile dissesto della società.
Quanto meno alla data del 31.12.2013 era riconoscibile un saldo negativo del patrimonio netto.
Dalla data di assunzione dell'incarico di amministratore unico il si era reso responsabile di CP_1
gravi violazioni degli obblighi di legge e di statuto e in particolare:
- aveva violato il dovere di regolare tenuta della contabilità, in quanto la stessa era stata tenuta indicativamente fino all'esercizio 2019, risultando completamente assente per gli esercizi successivi fino alla data del fallimento;
pagina 2 di 10 - aveva violato il dovere di redazione dei bilanci d'esercizio, in quanto erano stati redatti i bilanci d'esercizio fino al 2016 (oltre ad un bilancio contabile al 2017), mentre per gli esercizi successivi non risultavano redatti né depositati al registro delle imprese;
- aveva violato la normativa tributaria, in quanto le dichiarazioni dei redditi erano state presentate fino al periodo d'imposta 2017, mentre le dichiarazioni IVA fino al periodo d'imposta 2018; risultavano pertanto omesse tutte le dichiarazioni e gli adempimenti fiscali dei periodi d'imposta successivi fino alla data del fallimento.
Inoltre il convenuto aveva omesso il versamento di imposte e contributi negli esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento per complessivi € 490.105,59.
3. Indicatori di bilancio
Dalla comparazione dei dati di bilancio precedenti all'esercizio 2016 era emerso che il patrimonio netto della società presentava un saldo negativo sin dall'esercizio 2013, al pari dei successivi esercizi.
Nel bilancio d'esercizio 2013, la società aveva conseguito una perdita di esercizio di € 65.431, che aveva eroso interamente il capitale sociale;
l'amministratore unico aveva omesso di attivare le procedure correlate alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale o la messa in liquidazione della società.
Nel successivo esercizio 2014 la società ha generato un ulteriore perdita di € 97.646; tuttavia l'attività
era proseguita quantomeno per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
A fronte della situazione di insolvenza, l'amministratore unico aveva omesso di attivare la procedura per la richiesta di fallimento in proprio della società; tale omissione aveva determinato un aggravamento del dissesto della situazione societaria a danno sia della società che dei creditori sociali.
4. Prosecuzione dell'attività imprenditoriale in condizioni di deficit strutturale e di riconoscibile dissesto
Alla data del 31.12.2013 era emerso un saldo riconoscibilmente negativo del patrimonio netto, con conseguente perdita integrale del capitale sociale, integrandosi così la fattispecie di cui all'art. 2447 –
pagina 3 di 10 2484 e ss. c.c. e la perdita delle condizioni per la continuità operativa, ciò in ragione principalmente delle perdite registrate nel corso dell'esercizio e dell'aumento dei debiti di natura tributaria.
A fronte di questa grave situazione l'organo amministrativo, invece di provvedere a far convocare tempestivamente l'assemblea per far deliberare la messa in liquidazione in ottemperanza al dettato degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (e comunque di accertare l'intervenuto scioglimento della società,
anche ex art. 2484 c.c.), aveva proseguito illegittimamente l'esercizio dell'attività caratteristica (in violazione degli artt. 2485 – 2486 c.c.) fino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta solo nel corso del
2022, così causando l'emergere di ulteriori gravi perdite di esercizio e la ulteriore riduzione del patrimonio netto.
L'attivo realizzato dalla Procedura era pari a zero, mentre il passivo accertato ammontava a - €
397.462,68, senza tenere conto delle domande di insinuazione tardive per circa € 262.562,28.
5. Omessa e irregolare tenuta della contabilità e omissione degli adempimenti fiscali
Alla data della citazione il legale rappresentante della società fallita non aveva mai preso contatti con il curatore e non aveva fornito le informazioni necessarie per consentire un'esaustiva ricostruzione del patrimonio sociale e dei movimenti degli affari.
Solo in data 27.4.2023 e 3.5.2023, la Guardia di Finanza, delegata dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, aveva consegnato alla curatela la documentazione della società fallita, sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale R.G. 1813/2023.
Dall'esame della documentazione societaria era stato confermato che, nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore unico, ovvero dal 1.4.2014 e sino alla data di fallimento, il CP_1
si era reso responsabile di gravi violazioni e in particolare aveva violato il dovere di regolare tenuta della contabilità (tenuta indicativamente fino al 2019) e il dovere di redazione dei bilanci d'esercizio
(redatti fino al 2016, oltre ad un bilancio contabile al 2017); inoltre emerso che le dichiarazioni dei redditi erano state presentate solo fino al periodo d'imposta 2017, mentre le dichiarazioni IVA solo fino al periodo d'imposta 2018.
6. Mancato versamento d'imposte e rispetto degli obblighi fiscali pagina 4 di 10 Il convenuto aveva omesso di versare imposte e contributi negli esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento per complessivi € 320.244,95, come risultava dagli estratti di ruolo allegati alle istanze di insinuazione dell'Agenzia delle Entrate.
Tali irregolarità avevano cagionato inoltre l'insorgere di ulteriori passività per interessi e sanzioni per complessivi € 169.860,64, comprensivi anche di aggio coattivo, spese tabellari e diritti di notifica.
7. Brevi cenni sulle responsabilità dell'organo amministrativo
La responsabilità per l'aggravamento del dissesto di ricadeva in prima battuta sui Parte_1
componenti dell'organo amministrativo della società, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394bis, 2476 c.c.
- 146 l.f. – 185 c.p..
A fronte della gravità della situazione l'organo amministrativo aveva proseguito illegittimamente l'esercizio dell'attività caratteristica.
L'amministratore unico aveva navigato di fatto “a vista” quantomeno sin dal 2014, in assenza di qualsiasi business plan attendibile, che esponesse con sufficiente grado di oggettività su quali fonti si basassero le previsioni circa i flussi di cassa necessari.
Idem dicasi per l'assenza di qualsiasi sistema di controllo interno che avrebbe consentito forse di rilevare le anomalie gestionali e di pianificazione con maggiore anticipo, se non di impedirle.
Palese anche la inadeguatezza dei sistemi organizzativi, amministrativi e contabili.
Dall'esame delle domande di insinuazione tardive era stata riscontrata anche l'adozione di condotte descrivibili in termini di irregolare ricorso al credito, in condizioni di deficit strutturale e di riconoscibile dissesto della società, laddove la situazione avrebbe richiesto piuttosto l'adozione tempestiva di rimedi concorsuali.
Venivano in rilievo in particolare le aperture di credito e i finanziamenti richiesti dall'organo amministrativo nel corso degli esercizi 2016-2017, certamente eccessivi e rivelatesi poi del tutto insostenibili.
In particolare il contratto di finanziamento n. 53038030 del 3.1.2017, di originari € 40.000,00 in linea capitale, erogato in pari data da e il contratto di finanziamento n. 53040128 del CP_2 pagina 5 di 10 25.1.2017, di originari € 41.819,76 in linea capitale, erogato in pari data sempre da erano CP_2
entrambi rimasti sin da subito insoluti.
Le condotte imputabili all'ex amministratore assumevano rilevanza, anche ai sensi dell'art. 185 c.p. e anche sotto la prospettiva del c.d. danno da reato, relativamente alle condotte di cui agli artt. 216,
comma 1, n. 2), 217, comma 1, n. 4, 217, comma 2, 223 e 224, l.f.,.
8. Sul danno concretamente arrecato
Il intendeva far uso del criterio del differenziale tra attivo e passivo, ovvero dei “netti Parte_1
patrimoniali di periodo.
Tale metodica dei “netti patrimoniali di periodo” era diventata ormai la regola, ai sensi dell'art. 2486
comma 3 c.c., nei casi in cui l'illecito commesso si sostanziava nella prosecuzione dell'attività
caratteristica in situazione di perdita del capitale sociale e della continuità aziendale secondo una pianificazione strategica non informata allo scopo della conservazione del valore del patrimonio sociale.
Il legislatore aveva specificato, che se era stata aperta una procedura concorsuale – in caso di scritture contabili mancanti o irregolari – il danno poteva anche essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Nel caso in esame, il pregiudizio cagionato nel corso degli anni poteva essere dunque ricostruito in termini di deficit corrispondente alla differenza fra attivo (realizzato e realizzabile) e passivo fallimentare o, in subordine, in termini di deterioramento patrimoniale, che potevano essere stimati secondo le indicazioni contenute nelle seguenti tabelle.
pagina 6 di 10 Al passivo accertato di € 397.462,68 dovevano aggiungersi anche gli ulteriori crediti oggetto di insinuazione tardiva per circa € 262.562,28.
L'ammontare del danno provocato alla società e alla massa dei creditori poteva essere quindi stimato quantomeno nella misura di € 397.462,68 (a cui dovevano aggiungersi gli ulteriori importi oggetto di insinuazione tardiva), pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, data l'assenza di e l'irregolarità delle scritture contabili, ovvero, in subordine, nella misura di € 340.666,68, pari alla perdita incrementale del patrimonio netto subita dalla società a partire dal 31.12.2013.
Doveva essere poi considerato il danno specifico derivante dalle singole condotte di mala gestio.
L'ammontare del credito vantato dalla procedura nei confronti dell'A.U. poteva essere quantificato in misura pari ad € 169.860,64, a titolo di sanzioni, interessi, aggi e altri oneri per omesso versamento di imposte e contributi.
Il intendeva comunque ridurre il petitum entro l'importo massimo di € 300.000,00, al solo Parte_1
fine di contenere le spese legali e i costi dell'eventuale imposta di registro.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa:
Nel merito, in via principale,
1) condannare il convenuto a risarcire in favore del l'intero danno cagionato Controparte_1 Parte_1
alla società fallita ed alla Massa creditoria, quantificato nella somma di € 300.000,00, ovvero nella diversa misura
maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi legali;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari;
3) con sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
pagina 7 di 10 II
La causa, dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi, era istruita solo documentalmente e all'udienza del 28.11.2024 era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda del è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Come risulta dai bilanci depositati (2014, 2015, 2016), sin dal 31.12.2013 la società Parte_1
presentava un patrimonio netto negativo, che aveva interamente eroso il capitale sociale e aveva raggiunto, al 31.12.2016, il valore (appunto negativo) di € 184.994.
È dunque chiaro che, in assenza di ricapitalizzazione, il convenuto, che dal 2014 era amministratore unico, avrebbe dovuto accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1
n. 4 c.c. e procedere con una gestione conservativa dell'impresa, ai sensi dell'art. 2486 c.c..
Facendo invece proseguire la società nello svolgimento dell'attività caratteristica (vi sono dichiarazioni i.v.a. fino al periodo d'imposta 2018), il convenuto si è reso responsabile dei danni che ne sono derivati.
Ai sensi dell'art. 2486 comma 3 c.c., “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a
norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume
pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in
caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio
netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484,
detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa
di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e
mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti
patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.”.
pagina 8 di 10 Nel caso in esame, come risulta dalla relazione ex art. 33 l. fall. della curatrice Controparte_3
e dai successivi rapporti riepilogativi, non vi sono bilanci depositati successivi a quello
[...]
relativo al 2016 e i libri contabili e sociali non sono mai stati consegnati.
Il danno va quindi liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura
(attivo pari a 0 e passivo pari a € 660.024,96).
La pretesa del , che ha limitato la domanda di risarcimento alla somma di € 300.000,00 oltre Parte_1
rivalutazione e interessi legali, deve pertanto essere integralmente accolta.
II. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 14.170,00 per compensi professionali (€
3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, €
3.082,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Essendo stato il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese di giudizio vanno Parte_1
versate a favore all'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 300.00,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulle somme così maturate dalla data della sentenza al saldo;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del pagina 9 di 10 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 28.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2280/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGAMBATI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 51 BOLOGNA presso il difensore avv.
SGAMBATI ANTONIO
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 13.2.2024 il conveniva in giudizio Parte_1
. Controparte_1
Esponeva l'attore quanto segue.
1. Sulle vicende della società fallita
Il Tribunale Civile di Bologna - Sezione Fallimentare - con sentenza in data 9.6.2022 aveva dichiarato il fallimento della società avente per oggetto sociale l'attività di “conduzione e gestione Parte_1
di esercizi pubblici anche in affitto di azienda, quali bar, piano-bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, tavole calde e similari, etc.”.
Dai dati reperiti dalla visura camerale della società, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento il capitale sociale di € 10.000,00 era risultato interamente detenuto da Controparte_1
Dal 1 aprile 2014 la società era stata amministrata da un amministratore unico nella persona dello stesso in precedenza già componente del consiglio di amministrazione. Controparte_1
Al momento della dichiarazione di fallimento la società era risultata priva di qualsiasi attivo, mobiliare ed immobiliare;
inoltre non erano stati riscontrati crediti esigibili, né disponibilità liquide.
2. Sintesi delle contestazioni svolte dalla Curatela
L'attività imprenditoriale era proseguita in condizioni di deficit strutturale e di riconoscibile dissesto della società.
Quanto meno alla data del 31.12.2013 era riconoscibile un saldo negativo del patrimonio netto.
Dalla data di assunzione dell'incarico di amministratore unico il si era reso responsabile di CP_1
gravi violazioni degli obblighi di legge e di statuto e in particolare:
- aveva violato il dovere di regolare tenuta della contabilità, in quanto la stessa era stata tenuta indicativamente fino all'esercizio 2019, risultando completamente assente per gli esercizi successivi fino alla data del fallimento;
pagina 2 di 10 - aveva violato il dovere di redazione dei bilanci d'esercizio, in quanto erano stati redatti i bilanci d'esercizio fino al 2016 (oltre ad un bilancio contabile al 2017), mentre per gli esercizi successivi non risultavano redatti né depositati al registro delle imprese;
- aveva violato la normativa tributaria, in quanto le dichiarazioni dei redditi erano state presentate fino al periodo d'imposta 2017, mentre le dichiarazioni IVA fino al periodo d'imposta 2018; risultavano pertanto omesse tutte le dichiarazioni e gli adempimenti fiscali dei periodi d'imposta successivi fino alla data del fallimento.
Inoltre il convenuto aveva omesso il versamento di imposte e contributi negli esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento per complessivi € 490.105,59.
3. Indicatori di bilancio
Dalla comparazione dei dati di bilancio precedenti all'esercizio 2016 era emerso che il patrimonio netto della società presentava un saldo negativo sin dall'esercizio 2013, al pari dei successivi esercizi.
Nel bilancio d'esercizio 2013, la società aveva conseguito una perdita di esercizio di € 65.431, che aveva eroso interamente il capitale sociale;
l'amministratore unico aveva omesso di attivare le procedure correlate alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale o la messa in liquidazione della società.
Nel successivo esercizio 2014 la società ha generato un ulteriore perdita di € 97.646; tuttavia l'attività
era proseguita quantomeno per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
A fronte della situazione di insolvenza, l'amministratore unico aveva omesso di attivare la procedura per la richiesta di fallimento in proprio della società; tale omissione aveva determinato un aggravamento del dissesto della situazione societaria a danno sia della società che dei creditori sociali.
4. Prosecuzione dell'attività imprenditoriale in condizioni di deficit strutturale e di riconoscibile dissesto
Alla data del 31.12.2013 era emerso un saldo riconoscibilmente negativo del patrimonio netto, con conseguente perdita integrale del capitale sociale, integrandosi così la fattispecie di cui all'art. 2447 –
pagina 3 di 10 2484 e ss. c.c. e la perdita delle condizioni per la continuità operativa, ciò in ragione principalmente delle perdite registrate nel corso dell'esercizio e dell'aumento dei debiti di natura tributaria.
A fronte di questa grave situazione l'organo amministrativo, invece di provvedere a far convocare tempestivamente l'assemblea per far deliberare la messa in liquidazione in ottemperanza al dettato degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (e comunque di accertare l'intervenuto scioglimento della società,
anche ex art. 2484 c.c.), aveva proseguito illegittimamente l'esercizio dell'attività caratteristica (in violazione degli artt. 2485 – 2486 c.c.) fino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta solo nel corso del
2022, così causando l'emergere di ulteriori gravi perdite di esercizio e la ulteriore riduzione del patrimonio netto.
L'attivo realizzato dalla Procedura era pari a zero, mentre il passivo accertato ammontava a - €
397.462,68, senza tenere conto delle domande di insinuazione tardive per circa € 262.562,28.
5. Omessa e irregolare tenuta della contabilità e omissione degli adempimenti fiscali
Alla data della citazione il legale rappresentante della società fallita non aveva mai preso contatti con il curatore e non aveva fornito le informazioni necessarie per consentire un'esaustiva ricostruzione del patrimonio sociale e dei movimenti degli affari.
Solo in data 27.4.2023 e 3.5.2023, la Guardia di Finanza, delegata dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, aveva consegnato alla curatela la documentazione della società fallita, sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale R.G. 1813/2023.
Dall'esame della documentazione societaria era stato confermato che, nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore unico, ovvero dal 1.4.2014 e sino alla data di fallimento, il CP_1
si era reso responsabile di gravi violazioni e in particolare aveva violato il dovere di regolare tenuta della contabilità (tenuta indicativamente fino al 2019) e il dovere di redazione dei bilanci d'esercizio
(redatti fino al 2016, oltre ad un bilancio contabile al 2017); inoltre emerso che le dichiarazioni dei redditi erano state presentate solo fino al periodo d'imposta 2017, mentre le dichiarazioni IVA solo fino al periodo d'imposta 2018.
6. Mancato versamento d'imposte e rispetto degli obblighi fiscali pagina 4 di 10 Il convenuto aveva omesso di versare imposte e contributi negli esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento per complessivi € 320.244,95, come risultava dagli estratti di ruolo allegati alle istanze di insinuazione dell'Agenzia delle Entrate.
Tali irregolarità avevano cagionato inoltre l'insorgere di ulteriori passività per interessi e sanzioni per complessivi € 169.860,64, comprensivi anche di aggio coattivo, spese tabellari e diritti di notifica.
7. Brevi cenni sulle responsabilità dell'organo amministrativo
La responsabilità per l'aggravamento del dissesto di ricadeva in prima battuta sui Parte_1
componenti dell'organo amministrativo della società, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394bis, 2476 c.c.
- 146 l.f. – 185 c.p..
A fronte della gravità della situazione l'organo amministrativo aveva proseguito illegittimamente l'esercizio dell'attività caratteristica.
L'amministratore unico aveva navigato di fatto “a vista” quantomeno sin dal 2014, in assenza di qualsiasi business plan attendibile, che esponesse con sufficiente grado di oggettività su quali fonti si basassero le previsioni circa i flussi di cassa necessari.
Idem dicasi per l'assenza di qualsiasi sistema di controllo interno che avrebbe consentito forse di rilevare le anomalie gestionali e di pianificazione con maggiore anticipo, se non di impedirle.
Palese anche la inadeguatezza dei sistemi organizzativi, amministrativi e contabili.
Dall'esame delle domande di insinuazione tardive era stata riscontrata anche l'adozione di condotte descrivibili in termini di irregolare ricorso al credito, in condizioni di deficit strutturale e di riconoscibile dissesto della società, laddove la situazione avrebbe richiesto piuttosto l'adozione tempestiva di rimedi concorsuali.
Venivano in rilievo in particolare le aperture di credito e i finanziamenti richiesti dall'organo amministrativo nel corso degli esercizi 2016-2017, certamente eccessivi e rivelatesi poi del tutto insostenibili.
In particolare il contratto di finanziamento n. 53038030 del 3.1.2017, di originari € 40.000,00 in linea capitale, erogato in pari data da e il contratto di finanziamento n. 53040128 del CP_2 pagina 5 di 10 25.1.2017, di originari € 41.819,76 in linea capitale, erogato in pari data sempre da erano CP_2
entrambi rimasti sin da subito insoluti.
Le condotte imputabili all'ex amministratore assumevano rilevanza, anche ai sensi dell'art. 185 c.p. e anche sotto la prospettiva del c.d. danno da reato, relativamente alle condotte di cui agli artt. 216,
comma 1, n. 2), 217, comma 1, n. 4, 217, comma 2, 223 e 224, l.f.,.
8. Sul danno concretamente arrecato
Il intendeva far uso del criterio del differenziale tra attivo e passivo, ovvero dei “netti Parte_1
patrimoniali di periodo.
Tale metodica dei “netti patrimoniali di periodo” era diventata ormai la regola, ai sensi dell'art. 2486
comma 3 c.c., nei casi in cui l'illecito commesso si sostanziava nella prosecuzione dell'attività
caratteristica in situazione di perdita del capitale sociale e della continuità aziendale secondo una pianificazione strategica non informata allo scopo della conservazione del valore del patrimonio sociale.
Il legislatore aveva specificato, che se era stata aperta una procedura concorsuale – in caso di scritture contabili mancanti o irregolari – il danno poteva anche essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Nel caso in esame, il pregiudizio cagionato nel corso degli anni poteva essere dunque ricostruito in termini di deficit corrispondente alla differenza fra attivo (realizzato e realizzabile) e passivo fallimentare o, in subordine, in termini di deterioramento patrimoniale, che potevano essere stimati secondo le indicazioni contenute nelle seguenti tabelle.
pagina 6 di 10 Al passivo accertato di € 397.462,68 dovevano aggiungersi anche gli ulteriori crediti oggetto di insinuazione tardiva per circa € 262.562,28.
L'ammontare del danno provocato alla società e alla massa dei creditori poteva essere quindi stimato quantomeno nella misura di € 397.462,68 (a cui dovevano aggiungersi gli ulteriori importi oggetto di insinuazione tardiva), pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, data l'assenza di e l'irregolarità delle scritture contabili, ovvero, in subordine, nella misura di € 340.666,68, pari alla perdita incrementale del patrimonio netto subita dalla società a partire dal 31.12.2013.
Doveva essere poi considerato il danno specifico derivante dalle singole condotte di mala gestio.
L'ammontare del credito vantato dalla procedura nei confronti dell'A.U. poteva essere quantificato in misura pari ad € 169.860,64, a titolo di sanzioni, interessi, aggi e altri oneri per omesso versamento di imposte e contributi.
Il intendeva comunque ridurre il petitum entro l'importo massimo di € 300.000,00, al solo Parte_1
fine di contenere le spese legali e i costi dell'eventuale imposta di registro.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa:
Nel merito, in via principale,
1) condannare il convenuto a risarcire in favore del l'intero danno cagionato Controparte_1 Parte_1
alla società fallita ed alla Massa creditoria, quantificato nella somma di € 300.000,00, ovvero nella diversa misura
maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi legali;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari;
3) con sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
pagina 7 di 10 II
La causa, dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi, era istruita solo documentalmente e all'udienza del 28.11.2024 era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda del è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Come risulta dai bilanci depositati (2014, 2015, 2016), sin dal 31.12.2013 la società Parte_1
presentava un patrimonio netto negativo, che aveva interamente eroso il capitale sociale e aveva raggiunto, al 31.12.2016, il valore (appunto negativo) di € 184.994.
È dunque chiaro che, in assenza di ricapitalizzazione, il convenuto, che dal 2014 era amministratore unico, avrebbe dovuto accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1
n. 4 c.c. e procedere con una gestione conservativa dell'impresa, ai sensi dell'art. 2486 c.c..
Facendo invece proseguire la società nello svolgimento dell'attività caratteristica (vi sono dichiarazioni i.v.a. fino al periodo d'imposta 2018), il convenuto si è reso responsabile dei danni che ne sono derivati.
Ai sensi dell'art. 2486 comma 3 c.c., “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a
norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume
pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in
caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio
netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484,
detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa
di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e
mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti
patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.”.
pagina 8 di 10 Nel caso in esame, come risulta dalla relazione ex art. 33 l. fall. della curatrice Controparte_3
e dai successivi rapporti riepilogativi, non vi sono bilanci depositati successivi a quello
[...]
relativo al 2016 e i libri contabili e sociali non sono mai stati consegnati.
Il danno va quindi liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura
(attivo pari a 0 e passivo pari a € 660.024,96).
La pretesa del , che ha limitato la domanda di risarcimento alla somma di € 300.000,00 oltre Parte_1
rivalutazione e interessi legali, deve pertanto essere integralmente accolta.
II. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 14.170,00 per compensi professionali (€
3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, €
3.082,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Essendo stato il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese di giudizio vanno Parte_1
versate a favore all'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 300.00,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulle somme così maturate dalla data della sentenza al saldo;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del pagina 9 di 10 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 28.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
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