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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2867 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato MIRABELLI MARIA CRISTINA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avvocato GIORDANI LARA
parte resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note finali e da verbale del 22.10.2024
FA T T O E D I R I T T O
Con ricorso ex art 473-bis.29, depositato in data 28 febbraio 2024
la Sig.ra ha chiesto la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento per la figlia a favore del Sig. Persona_1 CP_1
a decorrere dal mese di settembre 2023 ed, in via subordinata, la modifica del medesimo assegno nella diversa minore somma mensile che verrà ritenuta di giustizia.
A fondamento delle richieste la madre rappresentava che da notizie acquisite la figlia svolgeva attività lavorativa. Chiedeva quindi la modifica della sentenza di divorzio che aveva stabilito un contributo di mantenimento materno di euro 250,00 mensili.
Il sig costituendosi in giudizio, contestava che la figlia CP_1
svolgesse attività lavorativa, essendo ancora studentessa.
La domanda non può essere accolta,
Il dovere dei genitori di mantenere i figli è sancito dall'art. 30 Cost. e dall'art. 147 Cod. Civ. Tale obbligo prosegue fino al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
Al riguardo la Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che per considerare il figlio economicamente indipendente, non è sufficiente, di per se, un lavoro precario, né un lavoro serale o part-time, e neppure un lavoro con contratto a tempo determinato. La Suprema
Corte precisa che solo una stabilità lavorativa del figlio consentirebbe pagina 2 di 4 al genitore di chiedere di interrompere il versamento dell'assegno di mantenimento ( tra le altre Cass. ordinanza n. 696/19).
Nel caso in esame, è ancora studentessa, svolge qualche Per_1
lavoretto durante l'estate e attività di volontariato per la quale non è stata dimostrata la ricezione di stipendio ( il documento estratto da
Internet è al proposito del tutto irrilevante) .
Pertanto, non può sostenersi che si sia interrotto il percorso formativo di studi.
I redditi dei genitori del resto rispetto al momento in cui le parti hanno accettato le condizioni proposte dal giudice e risulta che il sig CP_1
faccia fatica ad ottenere i rimborsi delle spese straordinarie affrontate per le figlie che vivono con lui.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente .
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 2867/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta il ricorso
2. condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente le spese legali nella misura di euro 2500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima
Civile in data 15/1/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 3 di 4 dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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