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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8303/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Annalisa Lo Porto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in CE AD
(Mb), Piazza Monsignor Arrigoni n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
all'On.le Tribunale di Monza affinché - preso atto della dichiarazione, debitamente sottoscritta dalle parti e depositata nel fascicolo telematico unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui le stesse concordemente chiedono la trattazione scritta della presente vertenza di scioglimento del matrimonio, e dichiarano di rinunciare a comparire all'udienza di cui all'art. 4, comma 16, della Legge 898/70 e successive modificazioni, di non avere alcuna volontà di riconciliazione, di voler divorziare in conformità alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto
e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza – Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Medole (Mn), in data 29.05.2022, in regime di comunione dei beni, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20, parte II, serie C, anno
2022, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Medole (Mn) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché a tutte le incombenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale accordo concluso ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE
AD, (Mb), in data 17.05.2023
Non è poi contestato che sin dalla data di sottoscrizione del predetto accordo non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1
con ricorso depositato in data 13.12.2024, così provvede: Parte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Controparte_1 Parte_1 data 29.05.2022 (atto n. 20 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di CE
AD (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CE AD (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8303/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Annalisa Lo Porto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in CE AD
(Mb), Piazza Monsignor Arrigoni n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
all'On.le Tribunale di Monza affinché - preso atto della dichiarazione, debitamente sottoscritta dalle parti e depositata nel fascicolo telematico unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui le stesse concordemente chiedono la trattazione scritta della presente vertenza di scioglimento del matrimonio, e dichiarano di rinunciare a comparire all'udienza di cui all'art. 4, comma 16, della Legge 898/70 e successive modificazioni, di non avere alcuna volontà di riconciliazione, di voler divorziare in conformità alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto
e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza – Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Medole (Mn), in data 29.05.2022, in regime di comunione dei beni, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20, parte II, serie C, anno
2022, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Medole (Mn) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché a tutte le incombenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale accordo concluso ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE
AD, (Mb), in data 17.05.2023
Non è poi contestato che sin dalla data di sottoscrizione del predetto accordo non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1
con ricorso depositato in data 13.12.2024, così provvede: Parte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Controparte_1 Parte_1 data 29.05.2022 (atto n. 20 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di CE
AD (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CE AD (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi