Sentenza 25 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2004, n. 11907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11907 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CAVALLOTTI 8, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CORRERA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANSALDOBREDA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, difeso dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4971/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/12/01 - R.G.N. 41724/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/04 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato FERRARO per delega CORRERA;
udito l'Avvocato CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza specificata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto l'appello proposto dall'odierno ricorrente - già dipendente della s.p.a. BR UZ RO e dimessosi dal servizio a seguito di procedura di prepensionamento ex legge n. 257 del 1992 - avverso la decisione di primo grado, che, da un lato, aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la condanna della predetta società a corrispondergli il "complemento aggiuntivo di liquidazione", dall'azienda comunemente corrisposto (in base alla tesi attorea) ai lavoratori prepensionati, secondo un uso aziendale inteso ad incentivare l'esodo anticipato dei dipendenti, e, dall'altro, aveva accolto la domanda riconvenzionale della società volta ad ottenere la restituzione di somme (relative a trattenute IRPEF operate in sede di sostituzione d'imposta) corrisposte dalla dante causa s.p.a. SO per effetto di decreto ingiuntivo successivamente revocato a seguito di opposizione.
Il Tribunale ha osservato che: in generale, alla luce della giurisprudenza di legittimità, è difficile configurare la formazione di un uso aziendale in relazione a comportamenti societari concernenti successive e diverse procedure di prepensionamento;
nella specie, in particolare, l'esistenza di un uso aziendale relativo alla corresponsione dell'incentivo rivendicato da parte attrice era da escludere in ragione del fatto che nel lungo arco temporale indicato da quest'ultima, cioè dal gennaio 1988 al settembre 1994, erano intervenuti diversi provvedimenti normativi di prepensionamento e che soltanto in relazione ad una minima parte di lavoratori vi era stata la corresponsione di un incentivo, che era invece mancata allorché, nella gran parte dei casi, l'esodo anticipato era stato incoraggiato da altri benefici di natura previdenziale, così come avvenuto nel caso in esame, in cui il prepensionamento era conseguito, ai sensi della legge n. 257 del 1992, al riconoscimento in favore dei lavoratori esposti per un decennio al rischio dell'amianto di un'anzianità contributiva pari all'1,5 di quella effettivamente maturata;
quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto ingiuntivo, la sua fondatezza derivava dall'avvenuta revoca giudiziale del provvedimento monitorio - confermata in grado di appello - per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Di tale sentenza il ricorrente domanda la cassazione deducendo due motivi di impugnazione, illustrati anche da memoria, cui la s.p.a. DA (già s.p.a. BR UZ RO) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1340, 1362, 2077 e 2078 c.c. e della legge n. 257 del 1992, nonché vizi di motivazione. Si deduce che una corretta interpretazione delle disposizioni normative sull'uso aziendale e una completa ricostruzione delle vicende aziendali dedotte in giudizio avrebbero consentito di individuare il comportamento costante e reiterato della società inteso ad attribuire incentivi economici all'esodo anticipato dei dipendenti, in presenza di situazioni che avevano determinato, in modo continuativo, un preciso interesse aziendale alla riduzione del personale e nelle quali i prepensionamenti - essendo inidonei, di per sè, ad incoraggiare le dimissioni - avevano avuto un ruolo secondario. Si lamenta, al riguardo, che il Tribunale non abbia disposto alcuna istruttoria al fine di individuare specificamente i lavoratori dimissionari destinatali di incentivi ed inoltre abbia inteso la disciplina della legge n. 257 del 1992 come valevole di per sè a configurare un beneficio per i lavoratori, finendo così per favorire la società datrice di lavoro che, in luogo di essere penalizzata per avere esposto i propri dipendenti al rischio dell'amianto, è stata invece esentata dall'obbligo di corrispondere l'incentivo per dimissioni, ormai consolidatosi nel tempo per uso aziendale.
La censura non è fondata.
In base ai principi elaborati in materia da questa Corte (cfr. Cass. 27 novembre 1999 n. 13294; 10 novembre 2000 n. 14606), deve ritenersi che l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo. Nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione;
e l'assetto normativo assume una rilevanza particolare ove si tratti, come nella specie, di configurare o no come uso aziendale la corresponsione di incentivi nell'ambito di procedure di prepensionamento, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori.
Di tale episodicità della legislazione in materia di prepensionamenti (pure successivamente alla disciplina organica dettata dall'art. 27 della legge n. 223 del 1991) ha dato conto anche la dottrina, che ha puntualmente rilevato come in alcuni casi il prepensionamento miri a tutelare anche l'interesse dell'imprenditore a disporre di uno strumento di riduzione del personale, applicabile senza generare le conflittualità connesse con l'ordinario ricorso al licenziamento. In tale varietà di intenti e di interessi tutelati, è evidente che il riconoscimento di un determinato beneficio - sub specie di emolumento economico incentivante - è legato alla particolare situazione che il provvedimento di prepensionamento intende tutelare, sicché la sua configurazione come uso aziendale, costitutivo di un vincolo obbligatorio per l'imprenditore, non può che riferirsi a situazioni omogenee, derivanti cioè da un'identica procedura di prepensionamento o almeno da procedure attivate in applicazione di una medesima ratio.
Nella specie, la valutazione del Tribunale, operata alla stregua dei principi giurisprudenziali esplicitamente richiamati nella sentenza impugnata, si fonda sul compiuto accertamento di fatto secondo cui il "complemento aggiuntivo di liquidazione" era stato corrisposto dalla società, nel lungo arco temporale sopra indicato, ad un numero esiguo di lavoratori prepensionati, in casi in cui non erano previsti altri incentivi di natura previdenziale, mentre il prepensionamento ex legge n. 257 del 1992, che aveva interessato la parte ricorrente, contemplava il beneficio previdenziale del riconoscimento di una anzianità contributiva maggiorata del 50% rispetto a quella effettiva, ragion per cui in tale ipotesi non v'era stato alcun bisogno di incoraggiare l'esodo anticipato mediante altri incentivi di natura economica.
Tale valutazione, del tutto conforme ai suddetti principi di diritto, si sottrae anche alle censure di vizio di motivazione mosse in ricorso, tenuto conto, in particolare, che essa è basata su un materiale probatorio che il Tribunale, nella sua discrezionalità, ha ritenuto attendibile ed esauriente, e quindi idoneo ad integrare quell'accertamento di fatto, su cui si fonda la decisione e rispetto al quale la parte ricorrente contrappone, inammissibilmente, una propria diversa ricostruzione, senza peraltro specificare, secondo il principio dell'autosufficienza del ricorso, le singole prove richieste, di cui assume la decisività, ed i canoni ermeneutici che il Tribunale non avrebbe osservato. Non può sostenersi, infine, che il mancato riconoscimento dell'incentivo economico si risolve in un indebito vantaggio per l'azienda e in un danno patrimoniale per i lavoratori prepensionati, dovendosi osservare, da un lato, che la riduzione di personale consegue nel caso in esame ad una previsione normativa, che risponde all'esigenza di tutelare i lavoratori mediante un meccanismo anche più favorevole di quello generalmente riconosciuto (v. art. 27 legge n. 223 del 1991), e, dall'altro, che la configurazione di un danno risarcibile (mediante il rivendicato incentivo economico) postulerebbe un inadempimento aziendale, in termini di inosservanza dell'obbligo derivante dall'uso negoziale, che invece non è rinvenibile nel caso di specie per carenza del presupposto, e cioè l'esistenza di un siffatto uso negoziale. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 39 e 295 c.p.c., nonché vizi di motivazione. Si lamenta che il Tribunale abbia respinto le eccezioni di infondatezza e improcedibilità della domanda riconvenzionale di restituzione, nonché la richiesta di sospensione del giudizio, sul presupposto della conferma in appello della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, senza rilevare che tale conferma era intervenuta solo successivamente alla sentenza pretorile impugnata e senza considerare, inoltre, che la decisione sull'opposizione al decreto ingiuntivo non era ancora passata in giudicato e non poteva perciò determinare la caducazione degli atti esecutivi già compiuti. Anche tale censura è infondata.
Nella sentenza impugnata "la condanna alla restituzione della somma oggetto di domanda riconvenzionale era conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e non richiedeva alcuna ulteriore motivazione", con ciò volendosi evidentemente rilevare - da parte del Tribunale - l'idoneità della revoca disposta nel primo grado del distinto giudizio di opposizione a travolgere gli atti esecutivi compiuti per effetto del decreto revocato, a prescindere dalla (comunque intervenuta) conferma di tale statuizione in grado di appello e dal suo passaggio in giudicato. Tale conclusione, che vale comunque a sottrarre la decisione qui impugnata alla indicata censura di omessa motivazione, è anche giuridicamente corretta. Sulla questione in esame, se cioè l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporti, a prescindere dal passaggio in giudicato o dalla esecutorietà della sentenza di primo grado, la radicale caducazione del decreto e la conseguente inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti per effetto del provvedimento monitorio, si registrano nella giurisprudenza di questa Corte divergenti indirizzi. Alcune decisioni hanno ritenuto che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo non determina ex se l'annullamento dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, in quanto solo con il passaggio in giudicato tale pronuncia elimina radicalmente il decreto ingiuntivo e con esso la provvisoria esecuzione, annullandone gli atti esecutivi eventualmente già compiuti (cfr. Cass. 25 febbraio 1981 n. 1140, citata dal ricorrente, nonché Cass. 15 maggio 1990 n. 4163). Ad opposte conclusioni sono pervenute altre più recenti decisioni, secondo cui, invece, l'accertamento immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento di ingiunzione, se pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, può essere superato dalla sentenza che decide la stessa opposizione, ove questa sia accolta totalmente, dato che la sentenza di accertamento negativo si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la conseguenza che gli atti di esecuzione già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione di sentenza impugnata (art. 336, 353, 354 c.p.c.) e di revoca di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.), a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento dell'opposizione (cfr. Cass. 28 maggio 1999 n. 5192, che ha riconosciuto tale effetto immediatamente caducatorio anche alla sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell'accertamento delle pretese creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio;
Cass. 5 giugno 1997 n. 5007). A tale secondo orientamento il Collegio ritiene di dover dare continuità, osservando, in particolare, che la soluzione da esso adottata è coerente con il sistema di sostituzione dei provvedimenti sommali con quelli a cognizione piena, in base al quale questi ultimi si sovrappongono interamente ai primi privandoli ex tunc dell'efficacia esecutiva, con un effetto caducatorio che discende direttamente dal provvedimento di revoca e prescinde perciò dal passaggio in giudicato in senso formale. Tale conclusione, poi, trova conferma nella disposizione dell'art. 653, secondo comma, c.p.c., secondo cui, se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti "nei limiti della somma o della quantità ridotta", potendosi argomentare, a contrario, che se la somma o la quantità è azzerata, come avviene nel caso di accoglimento totale dell'opposizione, non può materialmente verificarsi alcuna conservazione, neanche ridotta, degli atti esecutivi già compiuti, con la conseguenza che l'opponente può immediatamente chiedere la restituzione dell'intera somma (o quantità) già versata (oppure la restituzione della cosa mobile già consegnata).
In applicazione della tesi interpretativa qui ribadita, è evidente che l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo de quo non potevano che determinare, nel caso di specie, la immediata inefficacia del pagamento già effettuato e la restituzione delle somme alla società. Nè rileva che, nelle more del presente giudizio, la sentenza di appello relativa al giudizio di opposizione (confermativa della sentenza di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo) sia stata cassata con rinvio a seguito di ricorso per Cassazione, atteso che - come s'è detto - il provvedimento sommario è stato definitivamente sostituito dalla sentenza, la quale subirà le vicende proprie del processo a cognizione piena, ma senza alcuna reviviscenza, in nessun caso, del decreto sostituito. 3. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004