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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11429 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17529/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Felice Parte_1
Giugliano per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana La Verghetta e dall'avv. Laura Salvini per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 14 maggio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, e premesso di essere dipendente della compagine sociale, con inquadramento nella figura professionale di tecnico manutenzione rotabile, livello C1, e di prestare la propria attività lavorativa presso l'area S029 di Reggio Calabria, IMC RC, ha chiesto a questo Tribunale di “a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni per le quali necessitava dei dispositivi di protezione individuale previsti al fine di salvaguardare la propria salute e sicurezza e per i quali ha provveduto al lavaggio autonomamente ed in orari non corrispondenti a quello lavorativo, sopportando i costi di saponi, disinfettanti, acqua ed energia elettrica, al fine di assicurare condizioni di igiene ordinaria e per il mantenimento in stato di efficienza e per l'effetto b) condannare in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p. t. con sede in Roma alla Piazza della Croce Rossa n.1 al riconoscimento in favore dell'istante del danno patrimoniale per mancato lavaggio dei dispositivi di protezione individuale dal 18/07/2007 al 31/12/2023 ed al pagamento di euro 11.119,36 seguendo il criterio di parametrazione indicato dalla Suprema Corte di Cassazione e/o la maggiore
o minore somma da determinarsi a mezzo C.T.U., considerando i seguenti fattori: tempo utilizzato, costi di detersivi specifici, disinfettanti utilizzati, e di energia elettrica ed acqua consumata, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo c) in via più gradata accertare e dichiarare che il danno risentito dal lavoratore è identificabile nelle spese vive sopportate per provvedere ad un lavaggio in ambito domestico e che lo stesso va risarcito secondo equità a norma di quanto sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanze nn. 12710/2023 e 13283/2024 e per l'effetto d) condannare in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p. t. con sede in Roma alla Piazza della Croce Rossa n.1 al riconoscimento in favore dell'istante del danno patrimoniale per mancato lavaggio dei dispositivi di protezione individuale dal 18/07/2007 al 31/12/2023 ed al pagamento secondo equità di euro 1.970,00 (197 mesi x 10 euro) oltre accessori di legge;
c) con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, contestando sotto plurimi motivi la fondatezza delle CP_2 domande e chiedendone il rigetto;
in via preliminare, la resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale delle pretese azionate e, nel merito, ha chiesto la riduzione secondo un criterio equitativo degli importi eventualmente spettanti al lavoratore per il mancato lavaggio degli indumenti di lavoro utilizzati. Non andato a buon fine il tentativo di conciliazione svolto dal Tribunale, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di memorie difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, le domande attoree sono fondate nei termini che seguono.
2 Occorre premettere, in punto di fatto, che non sussiste contestazione tra le parti né in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza e inquadramento indicati in ricorso, né sull'utilizzo da parte del ricorrente dei D.P.I. descritti nell'atto introduttivo, né, infine, sul mancato lavaggio degli stessi a cura dell'azienda sino alla data del 31 dicembre 2023. Ferma questa premessa fattuale, al fine di pronunciarsi sulle domande proposte in ricorso è necessario un corretto inquadramento della fattispecie controversa. A tal fine, ritiene il decidente del tutto condivisibili i principi di diritto tracciati dalla Corte di legittimità nella recente ordinanza n. 12710 del 10 maggio 2023, la quale ha ricondotto la fattispecie – in caso del tutto analogo a quello controverso, riguardante dipendenti, con mansioni operative, di società che opera nel trasporto ferroviario –, all'interno dell'ordinario riparto dell'onere di allegazione e prova che informa l'ordinamento civile, così motivando: “questa Corte, con la ordinanza n. 16749/2019, ha sottolineato che, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire i D.P.I. ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.
6. In questa ottica, il contenuto di tale obbligo di sicurezza richiede che nei confronti del datore di lavoro sia ravvisabile una condotta commissiva o omissiva, sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 15112/2020; Cass. n. 26495/2018).
7. Ne consegue che il lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, deve allegare la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo nonché la eventuale scadenza del termine e l'inadempimento; il datore di lavoro ha, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre Cass. n. 26945/2018; Cass. n. 2209/2016).
8. Nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore, in base al principio richiamato dalla Corte territoriale "ei incumbit probatio qui dicit" a dovere allegare i fatti sopra richiamati in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, come ha sostenuto la Corte territoriale, ma una volta ritenuto l'inadempimento denunciato dell'obbligo, come hanno pacificamente opinato i giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti
3 impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in tema, tra le altre, Cass. n. 9856/2002)”. Nella successiva pronuncia n. 13283 del 14 maggio 2024, resa nuovamente nei confronti di la Suprema Corte, Controparte_3 nel ribadire e richiamare le statuizioni rese nella citata pronuncia n. 12710/2023, anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., ha maggiormente specificato: “va premesso che, in conformità con l'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza (tra le altre: Cass. n. 16749 del 2019); in questa ottica, il contenuto di tale obbligo di sicurezza richiede che nei confronti del datore di lavoro sia ravvisabile una condotta commissiva o omissiva, sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 15112 del 2020; Cass. n. 26495 del 2018); ne consegue che il lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, deve allegare la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo nonché la eventuale scadenza del termine e l'inadempimento; il datore di lavoro ha, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre: Cass. n. 26945 del 2018; Cass. n. 2209 del 2016); nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore a dovere allegare i fatti in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, ma una volta ritenuto "l'inadempimento dell'azienda all'obbligo di manutenzione degli indumenti forniti al personale", come opinato dai giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in termini Cass. n. 12710/2023 cit., che richiama Cass. n. 9856 del 2002); una volta che "il danno era sicuramente certo nella sua esistenza ontologica perché la società non aveva dimostrato di avere adempiuto ai lavaggi", lo stesso poteva essere determinato in base a una liquidazione equitativa (in termini, Cass. n. 11069/2023 cit.)”.”.
2.1 Questi principi, ormai consolidati, sono stati affermati e ribaditi anche in altri ambiti produttivi, con specificazioni e precisazioni che assumono rilievo anche nella fattispecie controversa.
4 In particolare, Cass., sez. lav., n. 2003 del 28 gennaio 2025, nel richiamare i consolidati precedenti di legittimità (specificamente, Cass. n. 16749/2019, Cass. n. 18654/2023, Cass. n. 18656/2023 e Cass. n. 18871/2023), ha ribadito che “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., con la conseguenza che è configurabile a carico del datore di lavoro un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.” (cfr., in termini del tutto sovrapponibili sul punto, anche Cass., sez. lav., n. 12209 dell'8 maggio 2025). Sotto questa angolazione, la Corte regolatrice ha ancora precisato che
“l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, e che trova fondamento nell'art. 32 Cost. oltre che nell'art. art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevede che "ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose", è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge, tra cui il D.Lgs. 81 del 2008, e attraverso la norma di chiusura dettata dall'art. 2087 c.c., così che è imposto al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio (v. in tal senso, Cass. n. 12863 del 2004; n. 14066 del 2019; n. 25597 del 2021; n. 30679 del 2019; n. 4980 del 2023). Si è ulteriormente precisato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. La dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea (v. Cass. n. 4075 del 2004; n. 27127 del 2013; n. 798 del 2017; n. 16026 del 2018). Con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dei danni eventualmente sofferti dal lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e non vigili
5 affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016)”, con la conseguenza di ribadire i “numerosi precedenti specifici di questa Corte che, nel definire la nozione legale di D.P.I., hanno concordemente affermato la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza, anche attraverso il lavaggio, degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (cfr. Cass. n. 10378 del 2023; n. 12709 del 2023; n. 10128 del 2023; n. 16749 del 2019 concernenti gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Cass. n. 13283 del 2024; n. 12710 del 2023; n. 11069 del 2023; n. 32865 del 2021; n. 18656 del 2023; n. 10393 del 2023; n. 29720 del 2022 relative ai manutentori delle società ferroviarie). Nello stesso depone la circolare del Ministero lavoro n. 34/1999, riferita alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 626 del 1994 aventi contenuto analogo a quelle in esame, in cui si legge: "L'articolo 43, comma 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede che il datore di lavoro debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia correndo ad imprese esterne specializzate” (cfr. Cass., sez. lav., n. 22540 del 4 agosto 2025).
2.2 Con riguardo, infine, ai manutentori e ai magazzinieri alle dipendenze di compagnie ferroviarie – in ciò tra loro equiparabili, in quanto esposti a rischio analogo –, la Suprema Corte ha da ultimo ribadito con pronuncia n. 22539 del 4 agosto 2025 che “Con numerose pronunce questa Corte ha affermato che, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (cfr. Cass. n. 10378 del 2023; n. 12709 del 2023; n. 10128 del 2023; n. 16749 del 2019 riguardanti gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Cass. n. 13283 del 2024; n. 12710 del
6 2023; n. 11069 del 2023; n. 32865 del 2021; n. 29720 del 2022; n. 10393 del 2023; n. 18656 del 2023 relative ai manutentori dei rotabili delle società ferroviarie). Nelle medesime pronunce si è sottolineato che, sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g, D.Lgs. n. 626 del 1994 ed analogo è il contenuto dell'art. 2, lett. n del D.Lgs. 81 del 2008), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire l'insorgere di condizioni di pericolo o di nocività dell'ambiente di lavoro. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato in fatto l'esposizione del lavoratore, benché magazziniere, agli stessi rischi dei manutentori, operando essi in un ambiente unico e promiscuo. Si tratta di un accertamento sulla esistenza della esposizione a rischio non revisionabile in questa sede e su cui si basa la corretta applicazione dei principi enunciati nei richiamati precedenti di legittimità.
6. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato. Come già osservato da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella in esame, una volta che il danno è certo nella sua esistenza ontologica, perché la società non ha dimostrato di avere adempiuto l'obbligo di eseguire i lavaggi, lo stesso può essere determinato in base a una liquidazione equitativa (cfr. Cass. n. 13283 del 2024; n. 11069 del 2023). Quest'ultima, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (Cass. n. 22272 del 2018; n. 18795 del 2021)”.
3. Facendo applicazione di detti principi, nel caso di specie risulta incontestatamente che il datore di lavoro abbia fornito al lavoratore giubbotti ad alta visibilità, pantaloni e tute antipioggia ad alta visibilità, gilet ad alta visibilità, guanti isolanti e da manutenzione, scarpe antinfortunistiche e caschi,
7 quali dispositivi di protezione individuale allo scopo di proteggerlo, in ragione delle condizioni di svolgimento della prestazione, da rischi e minacce per il suo stato di salute e la sua incolumità, nonché al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza della prestazione lavorativa. La stessa circostanza che il datore di lavoro abbia fornito detta attrezzatura al ricorrente, che svolgeva attività lavorativa quale manutentore implica, invero, che si trattasse di presidi per la sicurezza individuale e che, quindi, l'indumento utilizzato sia, in concreto, una barriera di protezione rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. Per contro, nessuna prova è stata fornita in merito all'adempimento dell'obbligazione protettiva del lavaggio, volto ad assicurarne l'ordinaria manutenzione, gravante sulla parte datoriale, sicché alla stregua dell'indirizzo interpretativo avallato dalla Suprema Corte, da cui non sono stati forniti argomenti che possano indurne la rimeditazione, la domanda risarcitoria del lavoratore è, in punto di an, sicuramente fondata. Concludendo sul punto, secondo le coordinate esegetiche tracciate dal Supremo Collegio sul riparto dell'onere probatorio si configura la fattispecie risarcitoria a carico del datore di lavoro.
4. Tuttavia, trattandosi non di obbligazioni di natura retributiva, ma di responsabilità datoriale risarcitoria, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata in memoria di costituzione. Non opera, in particolare, la previsione dell'art. 2948 c.c., la quale riguarda soltanto i crediti retributivi e rispetto alla quale, secondo il costante indirizzo interpretativo di legittimità, ribadito, da ultimo da Cass., sez. lav., n. 27250 del 12 ottobre 2025 e da Cass., sez. lav., n. 13045 del 16 maggio 2025
– quest'ultima pronunciata proprio nei confronti di –, il Controparte_1 termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro. Trova applicazione, per contro, l'ordinario termine decennale, di cui all'art. 2946 c.c., giacché come ribadito di recente dalla Corte di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., n. 31919 del 28 ottobre 2022, che richiama come espressione di indirizzo consolidato Cass. n. 1263/2012 e Cass., n. 19022/2007) “in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale - decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile”. Né, con rifermento alle pretese di carattere risarcitorio, opera il regime di sospensione del decorso della prescrizione, riconosciuto – in ottica di interpretazione costituzionalmente orientata – dalla Suprema Corte con riferimento ai soli crediti retributivi. Poiché dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa ritualmente acquisiti al giudizio il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del
8 ricorso introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi il 13 giugno 2025, sono prescritte le pretese risarcitorie relative al decennio antecedente.
5. In ordine all'individuazione del danno patito, premesso che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento è tenuto a indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito e a fornire la prova dei pregiudizi in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, che tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa (cfr. per tutte, di recente, in tema di danno non patrimoniale da demansionamento, Cass., sez. lav., n. 21527 del 31 luglio 2024) e che l'onere probatorio può essere assolto anche attraverso la prova per presunzioni, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr. Cass., sez. lav., n. 9834 del
6 luglio 2002 e, più di recente, Cass., sez. lav., n. 5484 del 26 febbraio 2019) per la formazione del suo convincimento, come sopra osservato in mancanza di prova sull'assolvimento dell'obbligo di sicurezza nella fattispecie controversa la Suprema Corte ha ormai definitivamente avallato l'interpretazione per cui il danno possa essere liquidato equitativamente contemperando le varie specificità del caso concreto. Questa ricostruzione in ordine alla mancata manutenzione fornite dal datore di lavoro ai DPI va pertanto calibrata alla vicenda controversa e, specificamente, ricondotta nell'ottica del mancato lavaggio, che riguarda l'igiene e la manutenzione ordinaria del dispositivo, senza che venga in rilievo un difetto nella operatività sostanziale nel compito a esso devoluto, la quale comporterebbe interventi di manutenzione certamente maggiormente onerosi. A fronte dell'allegazione di parte ricorrente di avere provveduto a proprie spese, stante il diniego delle normali lavanderie, al lavaggio settimanale degli indumenti di protezione in orari non lavorativi anche attraverso specifici saponi e disinfettanti, utilizzando la lavatrice di casa, con costi anche di acqua ed energia elettrica, e in mancanza di elementi certi di riferimento – poiché il lavoratore non è stato in grado, anche per il lungo lasso temporale in esame, di produrre alcuna documentazione che dimostri come abbia proceduto ai lavaggi in discorso e quale sia stato il costo effettivo sostenuto –, la liquidazione della somma dovuta va effettuata in via equitativa, stimando che tali lavaggi siano stati effettuati in ambiente domestico e che, pertanto, il costo sostenuto debba essere conseguentemente ridotto rispetto alla cifra indicata in via principale, stante la nota economicità del lavaggio presso la propria abitazione rispetto a quello svolto presso una tintoria. Peraltro, non tutti gli indumenti forniti dal datore di lavoro possono essere stati sottoposti a lavaggio settimanale, che risulta ragionevole per giubbotti ad alta visibilità, gilet ad alta visibilità e guanti isolanti e da manutenzione, mentre l'utilizzo della lavatrice domestica non appare compatibile con il lavaggio delle scarpe antinfortunistiche e del casco.
9 Anche pantaloni e tute antipioggia ad alta visibilità, poi, hanno avuto un utilizzo certamente non continuativo, sicché la necessità di lavaggio, soprattutto nella stagione estiva, non può che essere stata minore.
5.1 Quanto alla misura dell'importo mensile per i lavaggi effettuati con cadenza settimanale, l'unico precedente di legittimità in merito, per quanto consta al Tribunale, è rappresentato da Cass., sez. lav., n. 32865 del 9 novembre 2021, la quale sul punto ha ritenuto che “La Corte di merito, con una motivazione congrua e ancorata a parametri concreti (riferimento a quanto stabilito in sede di transazioni collettive, avallate dalle rappresentanze sindacali, tra lavoratori e R.F.I., volete a definire i contenziosi di pari oggetto), ha proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa, determinando l'importo mensile in euro 10,00”. Tuttavia, la resistente ha prodotto in allegato alle note autorizzate vari accordi di conciliazione stipulati di recente in sede sindacale e relativi a lavoratori in forza all'impianto di Reggio Calabria sulla base di un importo mensile di € 6,00, ritenuto congruo dalla parimenti prodotta sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 287 del 15 giugno 2023; constano, peraltro, anche recentissimi precedenti di merito della Corte di appello di Napoli che in analoghe vicende hanno riconosciuto un importo mensile per il lavaggio di € 6,12, stimando il costo di un lavaggio settimanale in € 1,53 (cfr. Corte di appello Napoli, sez. lav., n. 3432 del 27 ottobre 2025). Sicché in via equitativa sono stati ritenuti congrui, nel merito, importi mensili dei costi presuntivamente sostenuti dai lavoratori compresi in una forbice tra € 6 e € 10. Del resto, proprio la distanza tra le due prospettazioni del pregiudizio economico subito ha precluso la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo, avendo i lavoratori chiesto il pagamento di un importo di € 10 mensili e avendo l'azienda offerto solo quello di € 6.
5.2 Posto, dunque, che lo strumento equitativo di liquidazione opera fisiologicamente con un certo grado di approssimazione (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 8171 del 4 aprile 2017) e che, per contro, il relativo utilizzo non deve dare luogo a indebite locupletazioni, nel caso di specie la valutazione va svolta con riguardo ai presumibili costi per prodotti, elettricità e acqua nel periodo non coperto da prescrizione, parametrati alla specificità della provincia di residenza del lavoratore (Reggio Calabria), di quattro lavaggi mensili e di 11 mensilità di lavoro effettivo, al netto del periodo feriale annuale (non risultando periodi continuativi di interruzione del rapporto). Alla stregua di questi parametri orientativi di riferimento e tenuto conto di lavori medi i presumibili costi sostenuti in quell'area territoriale – calcolati, sia pur in modo fisiologicamente approssimativo, sulla base di dati tratti da AR (andamento prezzi elettrici domestici in tutela), da ES (articolazione tariffaria acqua domestica Reggio Calabria), dal regolamento
10 UE 2019/2023 (formula ufficiale per il consumo dell'acqua per ciclo Eco 40- 0), da fonti divulgative sul consumo di acqua ed energia per ciclo da 60° (a titolo esemplificativo Edison Energia) e da siti di supermercati recanti prezzi di detersivi e altro a scaffale (Metro, Caddys, ecc.) – ammontano a
• Energia: 1,0 kWh × 0,25 €/kWh = € 0,25 (prudenziale media 2015- 2023);
• Acqua RC: 0,06 m³ × 1,54 €/m³ = € 0,092;
• Detersivo: € 0,675 (150 g @ 4,50 €/kg);
• Additivo: € 0,42 (60 g @ 7,00 €/kg);
• Pre-trattante: € 0,07, per un totale per lavaggio pari a € 1,51 (specificamente, € 1,5074), importo sostanzialmente analogo a quello già stimato equo dalla recente sentenza della Corte di appello Napoli n. 3432/2025, cit., riferita al medesimo contesto lavorativo e territoriale di quello oggetto della presente controversia. Sulla base di questi costi medi prudenziali, possono così essere ragionevolmente calcolati nel periodo 2016–2023 n. 352 lavaggi (11 mesi/anno × 4 lavaggi = 44 lavaggi/anno per 8 anni) e, nell'anno 2015, (dal 13 giugno al 31 dicembre, assumendo un periodo feriale in agosto) lavaggi nel mese di luglio, da settembre a dicembre (5×4 = 20), più la quota di giugno (18 giorni su 30, pari a 2,4 lavaggi), per un totale di 22,4 lavaggi. Di conseguenza, il totale nel periodo non prescritto è pari a nn. 374,4 lavaggi (352 + 22,4). E, in definitiva, sulla base del valore medio del lavaggio sopra indicato, l'importo per l'anno 2015 (22,4 lavaggi) ammonta a € 33,77 e quello per il periodo 2016–2023 (44 lavaggi/anno, pari a € 66,33 per anno) ammonta a € 530,64, per un totale di € 564,41, al cui pagamento va condannata, a titolo risarcitorio, la parte datoriale, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre il ricorso va rigettato per il resto.
6. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo – con distrazione in favore del procuratore antistatario –, sulla base delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022 e con riguardo allo scaglione di valore della causa relativo all'importo riconosciuto, tenuto peraltro conto dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di
11 trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Inoltre, a parere del decidente le spese vanno liquidate in ossequio ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto che il ricorrente ha rifiutato una proposta conciliativa che prevedeva l'attribuzione di un importo mensile a titolo risarcitorio sostanzialmente corrispondente a quello riconosciuto all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Lette le note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 564,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 258, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 11 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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