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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 856/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Riommi (foro di Perugia), dall'avv.
Daniele Verduchi (foro di Roma) e dall'avv. Gianluca Trombadore (foro di
Brescia)
- RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore rappresentato e difeso in proprio ex art. 417-bis c.p.c. dal dr. , Controparte_2 dal dr. e dalla dr. Controparte_3 Controparte_4
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il
26 aprile 2023) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, siccome lamentava l'erronea ricostruzione della Controparte_1 carriera, poiché non erano stati considerati per un verso il periodo del servizio di leva obbligatoria e, per altro verso, in modo integrale il servizio da lui prestato alle dipendenze pre-ruolo della medesima Amministrazione con supplenze quale docente di religione cattolica nella scuola secondaria per gli anni scolastici dal 1986 - 1987 al 2004 - 2005, donde mancato inserimento nel corretto gradone stipendiale e maturazione di differenze retributive per complessivi € 1.807,10.
Più precisamente, il ricorrente esponeva che:
- era stato assunto dell'Amministrazione convenuta con molteplici contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente di religione cattolica nella scuola secondaria negli anni scolastici dal 1986 - 1987 al 2004 -
2005 (dal 10 novembre 1986 al 31 agosto 2005), come meglio elencati in ricorso, per complessivi 6.766,67 giorni su orario completo, pari ad un servizio pre-ruolo effettivamente prestato di anni 18, mesi 6 e giorni 16 (cfr. doc. 1, stato matricolare);
- a decorrere dall'1 settembre 2005, quale vincitore di concorso, era stato assunto alle dipendenze del , previa Controparte_1 sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'
[...]
, per l'insegnamento della religione Controparte_5 cattolica nella scuola secondaria nella provincia di Brescia (cfr. doc. 1), ove alla data del ricorso prestava servizio, presso l'Istituto Superiore “C. Beretta” di
Gardone Val Trompia (BS);
- con decreto prot. n. 144 del 5 marzo 2009 il Dirigente Scolastico di questa scuola provvedeva alla ricostruzione di carriera del docente e gli riconosceva, alla data dell'1 settembre 2006, con la conferma in ruolo all'esito dell'anno di prova, un'anzianità pre-ruolo di complessivi anni 17 (computandoli ai fini
2 giuridici ed economici in anni 12, mesi 8 e ai soli fini economici in anni 4, mesi
4) e un'anzianità di ruolo di anni 1, per un'anzianità complessiva ai fini giuridici ed economici di anni 13, mesi 8 e ai soli fini economici di anni 4 mesi
4.
Il ricorrente era collocato nella terza posizione stipendiale (gradone con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14) prevista nelle tabelle contrattuali applicabili ratione temporis, con passaggio al successivo gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 a decorrere dall'1 gennaio 2008 (cfr. doc. 2);
- con il predetto decreto, pertanto, l'Amministrazione aveva valutato solo parzialmente il servizio svolto da nel pre-ruolo ai fini della Pt_1 ricostruzione di carriera per la progressione stipendiale e non aveva riconosciuto il periodo di servizio militare assolto dal ricorrente dal 4 agosto
1983 al 16 luglio 1984 per 347 giorni, pari a mesi 11 e giorni 12;
- con successivo decreto prot. n. 494 dell'1 aprile 2011 il medesimo Dirigente
Scolastico dell'Istituto Superiore “C. Beretta” di Gardone Val Trompia sviluppava ulteriormente la progressione di carriera del ricorrente, riconoscendone il passaggio al superiore gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 a decorrere dall'1 settembre 2009, previo accredito al compimento del 16° anno di servizio dell'ulteriore anzianità di anni 4 e mesi 4, già riconosciuta ai soli fini economici con il precedente decreto, ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.P.R. 399/1988 (cfr. doc. 3);
- con racc. a/r del 6 settembre 2022, ricevuta il 12 settembre 2022,
l'insegnante diffidava il convenuto a riconoscergli tutta la predetta anzianità
(doc. 4).
La missiva restava senza riscontro;
- era rimasta lettera morta anche la medesima richiesta inoltrata con il ministero del difensore a mezzo P.E.C. dell'11 novembre 2022 all'istituto scolastico ove egli prestava servizio (doc. 5);
- per questa ragione era stato collocato: Pt_1
3 • nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 15 a 20 solamente a decorrere dall'1 gennaio 2008 (cfr. doc. 2);
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 21 a 27 solamente a decorrere dall'1 settembre 2009, previo accredito al compimento del 16° anno di servizio dell'ulteriore anzianità di anni 4 e mesi 4, in precedenza riconosciuta ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.P.R. 399/1988
(cfr. doc. 3);
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 28 a 34 solamente a decorrere dall'1 settembre 2017 (doc. 13), con previsione di passaggio al superiore gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 35 solamente a decorrere dall'1 settembre 2024 (doc. 14).
Il ricorrente assumeva che, se l'Amministrazione scolastica avesse correttamente valutato l'anzianità di servizio da lui maturata sia nel pre-ruolo, sia il periodo del servizio militare, agli effetti dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, alla data d'immissione in ruolo dell'1 settembre 2005 avrebbe potuto vantare un'anzianità utile di complessivi anni 19, mesi 5 e giorni 28, sicché avrebbe avuto diritto a essere collocato nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 già a decorrere dall'1 settembre 2005. Avrebbe inoltre avuto diritto al passaggio:
• al gradone stipendiale da anni 21 a 27 dalla data del 3 marzo 2007;
• al gradone stipendiale da anni 28 a 34 dalla data del 3 marzo 2015;
• al superiore gradone stipendiale da anni 35 dalla data del 3 marzo 2022.
Per questi motivi
, si erano determinate delle differenze retributive al lordo pari a € 1.807,10 alla data del 2 marzo 2023. denunciava l'evidente pregiudizio economico subìto, atto a Pt_1 ripercuotersi anche sul calcolo del trattamento di fine servizio.
Chiedeva la condanna del al pagamento dell'importo complessivo di CP_6 euro 1.807,10 determinato sino al 2 marzo 2023, oltre alle successive differenze maturande a decorrere dal 3 marzo 2023, sino alla regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale.
4 In diritto, il docente ricostruiva in modo puntuale e minuzioso le disposizioni normative e contrattuali collettive succedutesi nel tempo e applicabili alla fattispecie.
Precisava di aver determinato i conteggi sia tenuto conto della prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della diffida ad adempiere inoltrata al convenuto (ricevuta in data 12 settembre 2022), sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1
l. 15 luglio 2011, n. 111.
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari ed, in particolare, del decreto di ricostruzione della carriera prot. 144 del
05.03.2009 e del successivo decreto n. 494 del 01.04.2011:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici dal 10.11.1986 al 31.08.2005 per complessivi anni 18 mesi 6 giorni 16 di servizio effettivamente prestato su orario completo o, in ogni caso, per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché l'illegittimità del mancato riconoscimento del periodo di servizio militare assolto dal 04.08.1983 al 16.07.1984 per mesi 11 giorni 12 e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento Controparte_1 integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente negli anni scolastici dal 10.11.1986 al 31.08.2005 per complessivi anni 18 mesi 6 giorni 16 di servizio effettivamente prestato su orario completo, ovvero per il diverso periodo maggiore o minore ritenuto di giustizia, nonché
5 del servizio militare assolto dal 04.08.1983 al 16.07.1984 per mesi 11 giorni
12 e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte Controparte_1 ricorrente nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis già a decorrere dalla data di immissione in ruolo del 01.09.2005 con una anzianità di complessivi anni 19 mesi 5 giorni
28, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma antecedente a quella del 01.01.2008 applicata a tal fine dal con passaggio nel Controparte_7 gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 21 e 27 di servizio già
a decorrere dalla data del 03.03.2007, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma antecedente a quella del 01.09.2009 applicata a tal fine dal
datore, nonché nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa CP_1 tra anni 28 e 34 di servizio già a decorrere dalla data del 03.03.2015, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma antecedente a quella del
01.09.2017 applicata a tal fine dal datore e nel gradone stipendiale CP_1 con anzianità da anni 35 di servizio già a decorrere dalla data del
03.03.2022, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma antecedente a quella del 01.09.2024 prevista a tal fine dal datore CP_1
- condannare, inoltre, il al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero la sua anzianità di servizio al momento dell'immissione nel ruolo della scuola secondaria di II grado, pari alla data del 02.03.2023 alla complessiva somma di € 1.807,10 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 03.03.2023, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ogni credito al saldo
6 - condannare, infine, il alla Controparte_1 regolarizzazione, in base agli importi dovuti, del trattamento di fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n.
55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37/2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre rimborso del contributo unificato versato>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 30 gennaio 2024 si costituiva tempestivamente l'Amministrazione resistente, la quale in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da con Pt_1 termine da calcolarsi a ritroso a partire dalla data di presentazione del ricorso ovvero dalla data di notificazione della diffida al A ogni buon conto, CP_6 invocava una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. (…) decorre … per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza> (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
27021 del 6 ottobre 2021), di talché la decorrenza avrebbe dovuto individuarsi nella data di notifica del provvedimento n. 494 dell'1 aprile 2011 dell'Istituto
Scolastico “Beretta” di Gardone Val Trompia (BS) o, con rigore ancora maggiore, del decreto n. 144 del 5 marzo 2009 emesso dal dirigente della medesima scuola.
Nel merito, sosteneva la correttezza dell'operato del , poiché riteneva CP_1 corretta l'esclusione, dal computo dell'anzianità di servizio, dei periodi di supplenza pre-ruolo.
Nulla si adduceva in merito all'omessa considerazione del periodo di servizio di leva.
Infine, parte resistente non formulava osservazioni ai conteggi operati da
Pt_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
7 In via preliminare di merito: appare indubbio che, nella prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., possano incorrere i crediti retributivi di parte ricorrente di data anteriore al quinto anno precedente il deposito del ricorso ovvero alla diffida del 11/11/2022, acquisita agli atti del Ministero il
11/11/2022. Il che comporta, in sostanza, la prescrizione di tutte le pretese economiche del Prof. antecedenti al 11/11/2022, in aderenza del Pt_1 resto alle relative conclusioni dello stesso ricorrente.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso siccome inammissibile, illegittimo o infondato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Sempre nel merito: per le ragioni di cui in premessa, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, escludersi il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412>.
3. In vista dell'udienza del 25 settembre 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
4. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: i servizi svolti dal ricorrente e indicati in ricorso sono pacifici tra le parti e il convenuto non ha contestato la ricostruzione CP_1 dell'inserimento nei gradoni stipendiali operata in ricorso, né i conteggi svolti.
6. Ciò posto, con riferimento all'eccezione preliminare svolta da parte convenuta di prescrizione del credito vantato da si osserva che, Pt_1
8 secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - richiamato e condiviso integralmente da questa Giudice - l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano.
Per la sua particolare attinenza al caso che occupa, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020 (Rv. 656767 - 01), così massimata:
L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>.
Si legge infatti in motivazione: questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità
(cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio
9 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958;
Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass.
n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018,
n. 10131); è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano
(posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559-)>.
Pertanto, la corretta attribuzione dell'anzianità di servizio non si prescrive, mentre il diritto alle conseguenti differenze retributive soggiace al termine quinquennale determinato a ritroso dal primo atto interruttivo, nella specie la diffida inoltrata dal professore e pervenuta al il 12 settembre 2022. CP_1
In effetti le differenze retributive che il ricorrente avrebbe potuto vantare a partire dalla data della ricostruzione di carriera si sono via via prescritte in corso di rapporto - stante la stabilità dell'impiego - sino al momento in cui la prescrizione è stata interrotta.
Perciò, va riconosciuta la prescrizione estintiva quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 12443/2020).
Tuttavia, si evidenzia che il ricorrente ha già correttamente elaborato i propri conteggi, poiché ha domandato le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla diffida stragiudiziale del 12 settembre 2022, di talché il quantum domandato da on è coperto da prescrizione. Pt_1
La doglianza, così come formulata dall'Amministrazione, va allora rigettata.
7. Nel merito, reputa la Giudice di dover dare continuità al consolidato orientamento, avallato e ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di
10 legittimità, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
Invero, già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l.
576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio>.
L'art. 4 aggiungeva che Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento>.
Queste disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 d. lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola), rubricato Personale scolastico>, il quale così recita:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di
11 stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti>.
A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che:
12 Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento>.
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14 l. n. 124/1999, secondo cui Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale>.
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate>.
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che - nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge - non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 d. lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il C.C.N.L. 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6:
Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di
13 ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399>.
Il successivo C.C.N.L. 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18: Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente C.C.N.L., restano in vigore in quanto compatibili>.
Di seguito il C.C.N.L. 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione l'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)> e analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del
C.C.N.L. 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del C.C.N.L. 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 d. lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 e successive modificazioni e integrazioni> ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 d.P.R.
n. 399/1988 il quale, per quel che rileva in questa sede, prevede che Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della
14 scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali>.
Le disposizioni in esame sono state vagliate dalla Corte di Cassazione, la quale nella nota sentenza Sez. Lav. n. 31149 del 28/11/2019 (Rv. 655985 - 01) ha innanzitutto osservato che la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali>.
Nella stessa pronuncia si è sottolineato che l'abbattimento di cui s'è detto opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici, sicché il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo, per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
A parere della Corte, la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio
15 canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica>.
Tuttavia - come rilevato in plurime pronunce della Corte di Giustizia, della
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione circa la legittimità della reiterazione dei contratti a termine - le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti "stabilizzati", per effetto sia della legge n. 107/2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si siano trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento, in merito al quale si è valutata la conformità al diritto dell'Unione.
La Suprema Corte ha anche puntualizzato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita
16 un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in Persona_1 cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>.
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di
Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-
72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C - 677/16, Persona_2
Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati - sulla base dei quali la Corte di Cassazione analizzava e risolveva le questioni simili del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra cui Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale A.T.A.), nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
In questi precedenti si è puntualizzato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, Persona_3 causa C-177/10 Rosado Santana);
17 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di
18 stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... . Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 >. Pt_2
Si è, ancora, precisato nella stessa pronuncia Cass. n. 31149/2019 che questi principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_4 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi>.
È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 d. lgs. n. 297/1994, come integrato dalla l. n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso>.
19 Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i dicta della Corte di Giustizia nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale>, obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità, fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio>.
Ad avviso della Suprema Corte non possono essere svalutate le affermazioni della Corte di Giustizia quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento e alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi>, sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 T.F.U.E., è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato, si devono richiamare le considerazioni della Corte di Cassazione nelle sentenze già citate e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di
20 reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche> - Cass. n.
31149/2019.
È, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
Ancora, la Corte di Cassazione ha focalizzato l'attenzione sull'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia> in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d. lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
L'argomento non è stato ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la
21 verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis.
Corollario del principio secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale e astratta, è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto, bensì con riferimento al singolo rapporto.
L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di
22 comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d. lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d. lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene a essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza
è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo e aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte di Cassazione da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata e al docente va riconosciuto il medesimo trattamento
23 che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Erano così enunciati i seguenti principi di diritto:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del
d. lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato>.
24 Tale conclusione è stata nuovamente ribadita dalla Suprema Corte nella sentenza della Sezione Lavoro n. 3474 del 12 febbraio 2020 (Rv. 656777 - 01).
Non vi è motivo di discostarsi da tali persuasivi approdi, di talché al caso di specie vanno applicati i principi di diritto sopra enunciati.
8. Nella fattispecie, non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che si sia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
Infatti, non può essere invocato il principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22552/2016, perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta.
Nel caso che occupa viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'Istituto Scolastico “Beretta” n. 144 del 5 marzo
2009 e di ulteriore sviluppo della sua progressione, emesso dal dirigente della stessa scuola, n. 494 dell'1 aprile 2011; in entrambi i casi la direttiva era già vigente, donde la sua applicabilità.
9. Per quanto concerne la posizione di , risulta Parte_1 documentalmente provato che egli svolgeva anni diciotto, mesi sei e giorni sedici di servizio pre-ruolo quale insegnante di religione nella scuola secondaria, prima dell'assunzione in ruolo in data 1 settembre 2005.
Inoltre, è provato per tabulas che avesse assolto il servizio militare dal 4 agosto 1983 al 16 luglio 1984, per un totale di mesi 11 e giorni 12 (cfr. doc. 1 fasc. ricorr.).
Così, è irrefutabile che alla data d'immissione in ruolo dell'1 settembre 2005 egli poteva vantare un'anzianità utile di complessivi anni 19, mesi 5 e giorni
28, che non gli era riconosciuta integralmente nel decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'Istituto Scolastico “Beretta” n. 144 del 5 marzo
2009, né in quello della medesima autorità amministrativa di ulteriore sviluppo della sua progressione, n. 494 dell'1 aprile 2011.
25 Sotto un primo versante, qualora fosse stato correttamente applicato il sistema
“a gradoni” previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis e fosse stata riconosciuta correttamente alla parte ricorrente tutta l'anzianità di servizio conseguita, avrebbe avuto diritto ad Parte_1 essere collocato nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 già a decorrere dalla medesima data dell'1 settembre 2005 di immissione in ruolo (avendo maturato a tale data già un servizio utile di anni
19, mesi 5 e giorni 28), con diritto al passaggio:
• al gradone stipendiale da anni 21 a 27 dalla data del 3 marzo 2007;
• al gradone stipendiale da anni 28 a 34 dalla data del 3 marzo 2015;
• al superiore gradone stipendiale da anni 35 dalla data del 3 marzo 2022.
Invece, poiché il decurtava inizialmente un periodo di anzianità pre- CP_6 ruolo e non valutava il periodo del servizio militare, il ricorrente era collocato in modo illegittimo:
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 15 a 20 solamente a decorrere dall'1 gennaio 2008;
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 21 a 27 solamente a decorrere dall'1 settembre 2009, previo accredito al compimento del 16° anno di servizio dell'ulteriore anzianità di anni 4 e mesi 4 riconosciuta ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.P.R. 399/1988;
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 28 a 34 solamente a decorrere dall'1 settembre 2017, con previsione di passaggio al superiore gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 35 solamente a decorrere dall'1 settembre 2024.
Per l'effetto, si determinavano differenze retributive per un totale di € 1.807,10 alla data del 2 marzo 2023.
In considerazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione, anche il periodo di lavoro svolto dalla parte ricorrente con i contratti di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni statali della scuola secondaria dal 10 novembre 1986 al 31 agosto 2005, per un servizio pre-ruolo effettivamente
26 prestato da su orario completo di complessivi anni 18, mesi 6 e giorni Pt_1
16 deve essere integralmente riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.
Sotto un altro versante, quanto al servizio di leva prestato dal ricorrente, sovviene la chiara lettera dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, donde riconoscimento a pieno titolo per l'intera sua durata.
Per tutto quanto esposto e argomentato, il ricorso merita dunque accoglimento.
In conclusione, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre-ruolo prestato quale insegnante di religione, nonché del periodo di servizio militare.
Per l'effetto, il va condannato a operare la suddetta ricostruzione di CP_1 carriera, attribuendo alla ricorrente un'anzianità immediatamente utile ai fini giuridici ed economici di anni diciannove, mesi cinque e giorni ventotto alla data di passaggio in ruolo dell'1 settembre 2005, collocandolo nella corrispondente fascia stipendiale.
Segue quindi la condanna del al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, maturate sino al 2 marzo 2023 e nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dal 12 settembre 2022, data del primo atto interruttivo (doc. 4 fascicolo ricorrente), pari a euro 1.807,10, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991, a mente del quale L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
Si sottolinea che già i patroni del lavoratore per il calcolo tenevano in considerazione il solo quinquennio antecedente alla data di costituzione in
27 mora, come pure il blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1,
2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 30 luglio
2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98
(“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 15 luglio 2011, n. 111.
Perciò, i conteggi - non oggetto di contestazione alcuna da parte del - CP_6 non vanno ulteriormente depurati e sono pienamente condivisibili.
10. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, merita altresì accoglimento la domanda del lavoratore tesa alla condanna del alla regolarizzazione, CP_1 in base agli importi effettivamente dovuti, anche del trattamento di fine servizio.
11. Da ultimo, si osserva che le censure relative alle domande di condanna in futuro avanzata dal ricorrente al pagamento delle ulteriori somme eventualmente maturate e maturande a decorrere dal 3 marzo 2023, con gli accessori di legge, devono considerarsi assorbite dall'accoglimento delle domande svolte in principalità di accertamento e dichiarazione di illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutto il servizio pre-ruolo e del servizio di leva prestati da e di inserimento nel corretto gradone Pt_1 stipendiale.
12. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso che occupa, soccombente è parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Va tenuto conto del numero limitato e della medio - bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché del valore della causa, della serialità del contenzioso e della univocità dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in materia.
28 Si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate in euro 2.626,00 per le quattro fasi processuali, che vanno aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis
D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del
2018, stante la redazione del ricorso con la presenza di collegamenti ipertestuali, sicché la somma complessiva è pari a euro 3.413,80 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso C.U. ove versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini Parte_1 della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre-ruolo prestato quale insegnante di religione dal 10 novembre 1986 al 31 agosto 2005, nonché del servizio di leva svolto dal 4 agosto 1983 al 16 luglio 1983 per complessivi mesi
11 e giorni 12;
2) per l'effetto, condanna il ad operare Controparte_1 la suddetta ricostruzione di carriera attribuendo al ricorrente, alla data dell'1 settembre 2005, un'anzianità di servizio di anni diciannove, mesi cinque e giorni ventotto, collocandolo nella corrispondente fascia stipendiale;
3) condanna altresì il al pagamento, in Controparte_1 favore della parte ricorrente, al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, maturate sino al 2 marzo 2023 e nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dal 12 settembre 2022, liquidato in € 1.807,10, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dal dì del dovuto al saldo;
4) per l'effetto, condanna parte resistente alla regolarizzazione, in base agli importi effettivamente dovuti, del trattamento di fine servizio di
[...]
; Pt_1
29 5) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.413,80 per compensi professionali [così aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n.
55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del 2018], oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del Contributo Unificato ove versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 26 settembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Riommi (foro di Perugia), dall'avv.
Daniele Verduchi (foro di Roma) e dall'avv. Gianluca Trombadore (foro di
Brescia)
- RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore rappresentato e difeso in proprio ex art. 417-bis c.p.c. dal dr. , Controparte_2 dal dr. e dalla dr. Controparte_3 Controparte_4
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il
26 aprile 2023) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, siccome lamentava l'erronea ricostruzione della Controparte_1 carriera, poiché non erano stati considerati per un verso il periodo del servizio di leva obbligatoria e, per altro verso, in modo integrale il servizio da lui prestato alle dipendenze pre-ruolo della medesima Amministrazione con supplenze quale docente di religione cattolica nella scuola secondaria per gli anni scolastici dal 1986 - 1987 al 2004 - 2005, donde mancato inserimento nel corretto gradone stipendiale e maturazione di differenze retributive per complessivi € 1.807,10.
Più precisamente, il ricorrente esponeva che:
- era stato assunto dell'Amministrazione convenuta con molteplici contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente di religione cattolica nella scuola secondaria negli anni scolastici dal 1986 - 1987 al 2004 -
2005 (dal 10 novembre 1986 al 31 agosto 2005), come meglio elencati in ricorso, per complessivi 6.766,67 giorni su orario completo, pari ad un servizio pre-ruolo effettivamente prestato di anni 18, mesi 6 e giorni 16 (cfr. doc. 1, stato matricolare);
- a decorrere dall'1 settembre 2005, quale vincitore di concorso, era stato assunto alle dipendenze del , previa Controparte_1 sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'
[...]
, per l'insegnamento della religione Controparte_5 cattolica nella scuola secondaria nella provincia di Brescia (cfr. doc. 1), ove alla data del ricorso prestava servizio, presso l'Istituto Superiore “C. Beretta” di
Gardone Val Trompia (BS);
- con decreto prot. n. 144 del 5 marzo 2009 il Dirigente Scolastico di questa scuola provvedeva alla ricostruzione di carriera del docente e gli riconosceva, alla data dell'1 settembre 2006, con la conferma in ruolo all'esito dell'anno di prova, un'anzianità pre-ruolo di complessivi anni 17 (computandoli ai fini
2 giuridici ed economici in anni 12, mesi 8 e ai soli fini economici in anni 4, mesi
4) e un'anzianità di ruolo di anni 1, per un'anzianità complessiva ai fini giuridici ed economici di anni 13, mesi 8 e ai soli fini economici di anni 4 mesi
4.
Il ricorrente era collocato nella terza posizione stipendiale (gradone con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14) prevista nelle tabelle contrattuali applicabili ratione temporis, con passaggio al successivo gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 a decorrere dall'1 gennaio 2008 (cfr. doc. 2);
- con il predetto decreto, pertanto, l'Amministrazione aveva valutato solo parzialmente il servizio svolto da nel pre-ruolo ai fini della Pt_1 ricostruzione di carriera per la progressione stipendiale e non aveva riconosciuto il periodo di servizio militare assolto dal ricorrente dal 4 agosto
1983 al 16 luglio 1984 per 347 giorni, pari a mesi 11 e giorni 12;
- con successivo decreto prot. n. 494 dell'1 aprile 2011 il medesimo Dirigente
Scolastico dell'Istituto Superiore “C. Beretta” di Gardone Val Trompia sviluppava ulteriormente la progressione di carriera del ricorrente, riconoscendone il passaggio al superiore gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 a decorrere dall'1 settembre 2009, previo accredito al compimento del 16° anno di servizio dell'ulteriore anzianità di anni 4 e mesi 4, già riconosciuta ai soli fini economici con il precedente decreto, ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.P.R. 399/1988 (cfr. doc. 3);
- con racc. a/r del 6 settembre 2022, ricevuta il 12 settembre 2022,
l'insegnante diffidava il convenuto a riconoscergli tutta la predetta anzianità
(doc. 4).
La missiva restava senza riscontro;
- era rimasta lettera morta anche la medesima richiesta inoltrata con il ministero del difensore a mezzo P.E.C. dell'11 novembre 2022 all'istituto scolastico ove egli prestava servizio (doc. 5);
- per questa ragione era stato collocato: Pt_1
3 • nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 15 a 20 solamente a decorrere dall'1 gennaio 2008 (cfr. doc. 2);
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 21 a 27 solamente a decorrere dall'1 settembre 2009, previo accredito al compimento del 16° anno di servizio dell'ulteriore anzianità di anni 4 e mesi 4, in precedenza riconosciuta ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.P.R. 399/1988
(cfr. doc. 3);
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 28 a 34 solamente a decorrere dall'1 settembre 2017 (doc. 13), con previsione di passaggio al superiore gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 35 solamente a decorrere dall'1 settembre 2024 (doc. 14).
Il ricorrente assumeva che, se l'Amministrazione scolastica avesse correttamente valutato l'anzianità di servizio da lui maturata sia nel pre-ruolo, sia il periodo del servizio militare, agli effetti dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, alla data d'immissione in ruolo dell'1 settembre 2005 avrebbe potuto vantare un'anzianità utile di complessivi anni 19, mesi 5 e giorni 28, sicché avrebbe avuto diritto a essere collocato nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 già a decorrere dall'1 settembre 2005. Avrebbe inoltre avuto diritto al passaggio:
• al gradone stipendiale da anni 21 a 27 dalla data del 3 marzo 2007;
• al gradone stipendiale da anni 28 a 34 dalla data del 3 marzo 2015;
• al superiore gradone stipendiale da anni 35 dalla data del 3 marzo 2022.
Per questi motivi
, si erano determinate delle differenze retributive al lordo pari a € 1.807,10 alla data del 2 marzo 2023. denunciava l'evidente pregiudizio economico subìto, atto a Pt_1 ripercuotersi anche sul calcolo del trattamento di fine servizio.
Chiedeva la condanna del al pagamento dell'importo complessivo di CP_6 euro 1.807,10 determinato sino al 2 marzo 2023, oltre alle successive differenze maturande a decorrere dal 3 marzo 2023, sino alla regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale.
4 In diritto, il docente ricostruiva in modo puntuale e minuzioso le disposizioni normative e contrattuali collettive succedutesi nel tempo e applicabili alla fattispecie.
Precisava di aver determinato i conteggi sia tenuto conto della prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della diffida ad adempiere inoltrata al convenuto (ricevuta in data 12 settembre 2022), sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1
l. 15 luglio 2011, n. 111.
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari ed, in particolare, del decreto di ricostruzione della carriera prot. 144 del
05.03.2009 e del successivo decreto n. 494 del 01.04.2011:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici dal 10.11.1986 al 31.08.2005 per complessivi anni 18 mesi 6 giorni 16 di servizio effettivamente prestato su orario completo o, in ogni caso, per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché l'illegittimità del mancato riconoscimento del periodo di servizio militare assolto dal 04.08.1983 al 16.07.1984 per mesi 11 giorni 12 e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento Controparte_1 integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente negli anni scolastici dal 10.11.1986 al 31.08.2005 per complessivi anni 18 mesi 6 giorni 16 di servizio effettivamente prestato su orario completo, ovvero per il diverso periodo maggiore o minore ritenuto di giustizia, nonché
5 del servizio militare assolto dal 04.08.1983 al 16.07.1984 per mesi 11 giorni
12 e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte Controparte_1 ricorrente nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis già a decorrere dalla data di immissione in ruolo del 01.09.2005 con una anzianità di complessivi anni 19 mesi 5 giorni
28, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma antecedente a quella del 01.01.2008 applicata a tal fine dal con passaggio nel Controparte_7 gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 21 e 27 di servizio già
a decorrere dalla data del 03.03.2007, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma antecedente a quella del 01.09.2009 applicata a tal fine dal
datore, nonché nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa CP_1 tra anni 28 e 34 di servizio già a decorrere dalla data del 03.03.2015, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma antecedente a quella del
01.09.2017 applicata a tal fine dal datore e nel gradone stipendiale CP_1 con anzianità da anni 35 di servizio già a decorrere dalla data del
03.03.2022, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma antecedente a quella del 01.09.2024 prevista a tal fine dal datore CP_1
- condannare, inoltre, il al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero la sua anzianità di servizio al momento dell'immissione nel ruolo della scuola secondaria di II grado, pari alla data del 02.03.2023 alla complessiva somma di € 1.807,10 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 03.03.2023, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ogni credito al saldo
6 - condannare, infine, il alla Controparte_1 regolarizzazione, in base agli importi dovuti, del trattamento di fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n.
55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37/2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre rimborso del contributo unificato versato>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 30 gennaio 2024 si costituiva tempestivamente l'Amministrazione resistente, la quale in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da con Pt_1 termine da calcolarsi a ritroso a partire dalla data di presentazione del ricorso ovvero dalla data di notificazione della diffida al A ogni buon conto, CP_6 invocava una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. (…) decorre … per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza> (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
27021 del 6 ottobre 2021), di talché la decorrenza avrebbe dovuto individuarsi nella data di notifica del provvedimento n. 494 dell'1 aprile 2011 dell'Istituto
Scolastico “Beretta” di Gardone Val Trompia (BS) o, con rigore ancora maggiore, del decreto n. 144 del 5 marzo 2009 emesso dal dirigente della medesima scuola.
Nel merito, sosteneva la correttezza dell'operato del , poiché riteneva CP_1 corretta l'esclusione, dal computo dell'anzianità di servizio, dei periodi di supplenza pre-ruolo.
Nulla si adduceva in merito all'omessa considerazione del periodo di servizio di leva.
Infine, parte resistente non formulava osservazioni ai conteggi operati da
Pt_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
7 In via preliminare di merito: appare indubbio che, nella prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., possano incorrere i crediti retributivi di parte ricorrente di data anteriore al quinto anno precedente il deposito del ricorso ovvero alla diffida del 11/11/2022, acquisita agli atti del Ministero il
11/11/2022. Il che comporta, in sostanza, la prescrizione di tutte le pretese economiche del Prof. antecedenti al 11/11/2022, in aderenza del Pt_1 resto alle relative conclusioni dello stesso ricorrente.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso siccome inammissibile, illegittimo o infondato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Sempre nel merito: per le ragioni di cui in premessa, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, escludersi il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412>.
3. In vista dell'udienza del 25 settembre 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
4. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: i servizi svolti dal ricorrente e indicati in ricorso sono pacifici tra le parti e il convenuto non ha contestato la ricostruzione CP_1 dell'inserimento nei gradoni stipendiali operata in ricorso, né i conteggi svolti.
6. Ciò posto, con riferimento all'eccezione preliminare svolta da parte convenuta di prescrizione del credito vantato da si osserva che, Pt_1
8 secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - richiamato e condiviso integralmente da questa Giudice - l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano.
Per la sua particolare attinenza al caso che occupa, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020 (Rv. 656767 - 01), così massimata:
L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>.
Si legge infatti in motivazione: questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità
(cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio
9 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958;
Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass.
n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018,
n. 10131); è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano
(posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559-)>.
Pertanto, la corretta attribuzione dell'anzianità di servizio non si prescrive, mentre il diritto alle conseguenti differenze retributive soggiace al termine quinquennale determinato a ritroso dal primo atto interruttivo, nella specie la diffida inoltrata dal professore e pervenuta al il 12 settembre 2022. CP_1
In effetti le differenze retributive che il ricorrente avrebbe potuto vantare a partire dalla data della ricostruzione di carriera si sono via via prescritte in corso di rapporto - stante la stabilità dell'impiego - sino al momento in cui la prescrizione è stata interrotta.
Perciò, va riconosciuta la prescrizione estintiva quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 12443/2020).
Tuttavia, si evidenzia che il ricorrente ha già correttamente elaborato i propri conteggi, poiché ha domandato le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla diffida stragiudiziale del 12 settembre 2022, di talché il quantum domandato da on è coperto da prescrizione. Pt_1
La doglianza, così come formulata dall'Amministrazione, va allora rigettata.
7. Nel merito, reputa la Giudice di dover dare continuità al consolidato orientamento, avallato e ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di
10 legittimità, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
Invero, già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l.
576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio>.
L'art. 4 aggiungeva che Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento>.
Queste disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 d. lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola), rubricato Personale scolastico>, il quale così recita:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di
11 stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti>.
A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che:
12 Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento>.
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14 l. n. 124/1999, secondo cui Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale>.
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate>.
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che - nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge - non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 d. lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il C.C.N.L. 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6:
Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di
13 ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399>.
Il successivo C.C.N.L. 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18: Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente C.C.N.L., restano in vigore in quanto compatibili>.
Di seguito il C.C.N.L. 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione l'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)> e analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del
C.C.N.L. 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del C.C.N.L. 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 d. lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 e successive modificazioni e integrazioni> ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 d.P.R.
n. 399/1988 il quale, per quel che rileva in questa sede, prevede che Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della
14 scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali>.
Le disposizioni in esame sono state vagliate dalla Corte di Cassazione, la quale nella nota sentenza Sez. Lav. n. 31149 del 28/11/2019 (Rv. 655985 - 01) ha innanzitutto osservato che la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali>.
Nella stessa pronuncia si è sottolineato che l'abbattimento di cui s'è detto opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici, sicché il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo, per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
A parere della Corte, la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio
15 canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica>.
Tuttavia - come rilevato in plurime pronunce della Corte di Giustizia, della
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione circa la legittimità della reiterazione dei contratti a termine - le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti "stabilizzati", per effetto sia della legge n. 107/2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si siano trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento, in merito al quale si è valutata la conformità al diritto dell'Unione.
La Suprema Corte ha anche puntualizzato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita
16 un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in Persona_1 cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>.
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di
Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-
72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C - 677/16, Persona_2
Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati - sulla base dei quali la Corte di Cassazione analizzava e risolveva le questioni simili del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra cui Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale A.T.A.), nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
In questi precedenti si è puntualizzato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, Persona_3 causa C-177/10 Rosado Santana);
17 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di
18 stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... . Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 >. Pt_2
Si è, ancora, precisato nella stessa pronuncia Cass. n. 31149/2019 che questi principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_4 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi>.
È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 d. lgs. n. 297/1994, come integrato dalla l. n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso>.
19 Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i dicta della Corte di Giustizia nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale>, obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità, fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio>.
Ad avviso della Suprema Corte non possono essere svalutate le affermazioni della Corte di Giustizia quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento e alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi>, sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 T.F.U.E., è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato, si devono richiamare le considerazioni della Corte di Cassazione nelle sentenze già citate e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di
20 reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche> - Cass. n.
31149/2019.
È, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
Ancora, la Corte di Cassazione ha focalizzato l'attenzione sull'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia> in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d. lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
L'argomento non è stato ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la
21 verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis.
Corollario del principio secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale e astratta, è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto, bensì con riferimento al singolo rapporto.
L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di
22 comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d. lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d. lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene a essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza
è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo e aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte di Cassazione da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata e al docente va riconosciuto il medesimo trattamento
23 che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Erano così enunciati i seguenti principi di diritto:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del
d. lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato>.
24 Tale conclusione è stata nuovamente ribadita dalla Suprema Corte nella sentenza della Sezione Lavoro n. 3474 del 12 febbraio 2020 (Rv. 656777 - 01).
Non vi è motivo di discostarsi da tali persuasivi approdi, di talché al caso di specie vanno applicati i principi di diritto sopra enunciati.
8. Nella fattispecie, non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che si sia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
Infatti, non può essere invocato il principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22552/2016, perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta.
Nel caso che occupa viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'Istituto Scolastico “Beretta” n. 144 del 5 marzo
2009 e di ulteriore sviluppo della sua progressione, emesso dal dirigente della stessa scuola, n. 494 dell'1 aprile 2011; in entrambi i casi la direttiva era già vigente, donde la sua applicabilità.
9. Per quanto concerne la posizione di , risulta Parte_1 documentalmente provato che egli svolgeva anni diciotto, mesi sei e giorni sedici di servizio pre-ruolo quale insegnante di religione nella scuola secondaria, prima dell'assunzione in ruolo in data 1 settembre 2005.
Inoltre, è provato per tabulas che avesse assolto il servizio militare dal 4 agosto 1983 al 16 luglio 1984, per un totale di mesi 11 e giorni 12 (cfr. doc. 1 fasc. ricorr.).
Così, è irrefutabile che alla data d'immissione in ruolo dell'1 settembre 2005 egli poteva vantare un'anzianità utile di complessivi anni 19, mesi 5 e giorni
28, che non gli era riconosciuta integralmente nel decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'Istituto Scolastico “Beretta” n. 144 del 5 marzo
2009, né in quello della medesima autorità amministrativa di ulteriore sviluppo della sua progressione, n. 494 dell'1 aprile 2011.
25 Sotto un primo versante, qualora fosse stato correttamente applicato il sistema
“a gradoni” previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis e fosse stata riconosciuta correttamente alla parte ricorrente tutta l'anzianità di servizio conseguita, avrebbe avuto diritto ad Parte_1 essere collocato nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 già a decorrere dalla medesima data dell'1 settembre 2005 di immissione in ruolo (avendo maturato a tale data già un servizio utile di anni
19, mesi 5 e giorni 28), con diritto al passaggio:
• al gradone stipendiale da anni 21 a 27 dalla data del 3 marzo 2007;
• al gradone stipendiale da anni 28 a 34 dalla data del 3 marzo 2015;
• al superiore gradone stipendiale da anni 35 dalla data del 3 marzo 2022.
Invece, poiché il decurtava inizialmente un periodo di anzianità pre- CP_6 ruolo e non valutava il periodo del servizio militare, il ricorrente era collocato in modo illegittimo:
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 15 a 20 solamente a decorrere dall'1 gennaio 2008;
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 21 a 27 solamente a decorrere dall'1 settembre 2009, previo accredito al compimento del 16° anno di servizio dell'ulteriore anzianità di anni 4 e mesi 4 riconosciuta ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.P.R. 399/1988;
• nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 28 a 34 solamente a decorrere dall'1 settembre 2017, con previsione di passaggio al superiore gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 35 solamente a decorrere dall'1 settembre 2024.
Per l'effetto, si determinavano differenze retributive per un totale di € 1.807,10 alla data del 2 marzo 2023.
In considerazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione, anche il periodo di lavoro svolto dalla parte ricorrente con i contratti di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni statali della scuola secondaria dal 10 novembre 1986 al 31 agosto 2005, per un servizio pre-ruolo effettivamente
26 prestato da su orario completo di complessivi anni 18, mesi 6 e giorni Pt_1
16 deve essere integralmente riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.
Sotto un altro versante, quanto al servizio di leva prestato dal ricorrente, sovviene la chiara lettera dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, donde riconoscimento a pieno titolo per l'intera sua durata.
Per tutto quanto esposto e argomentato, il ricorso merita dunque accoglimento.
In conclusione, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre-ruolo prestato quale insegnante di religione, nonché del periodo di servizio militare.
Per l'effetto, il va condannato a operare la suddetta ricostruzione di CP_1 carriera, attribuendo alla ricorrente un'anzianità immediatamente utile ai fini giuridici ed economici di anni diciannove, mesi cinque e giorni ventotto alla data di passaggio in ruolo dell'1 settembre 2005, collocandolo nella corrispondente fascia stipendiale.
Segue quindi la condanna del al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, maturate sino al 2 marzo 2023 e nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dal 12 settembre 2022, data del primo atto interruttivo (doc. 4 fascicolo ricorrente), pari a euro 1.807,10, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991, a mente del quale L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
Si sottolinea che già i patroni del lavoratore per il calcolo tenevano in considerazione il solo quinquennio antecedente alla data di costituzione in
27 mora, come pure il blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1,
2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 30 luglio
2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98
(“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 15 luglio 2011, n. 111.
Perciò, i conteggi - non oggetto di contestazione alcuna da parte del - CP_6 non vanno ulteriormente depurati e sono pienamente condivisibili.
10. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, merita altresì accoglimento la domanda del lavoratore tesa alla condanna del alla regolarizzazione, CP_1 in base agli importi effettivamente dovuti, anche del trattamento di fine servizio.
11. Da ultimo, si osserva che le censure relative alle domande di condanna in futuro avanzata dal ricorrente al pagamento delle ulteriori somme eventualmente maturate e maturande a decorrere dal 3 marzo 2023, con gli accessori di legge, devono considerarsi assorbite dall'accoglimento delle domande svolte in principalità di accertamento e dichiarazione di illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutto il servizio pre-ruolo e del servizio di leva prestati da e di inserimento nel corretto gradone Pt_1 stipendiale.
12. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso che occupa, soccombente è parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Va tenuto conto del numero limitato e della medio - bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché del valore della causa, della serialità del contenzioso e della univocità dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in materia.
28 Si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate in euro 2.626,00 per le quattro fasi processuali, che vanno aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis
D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del
2018, stante la redazione del ricorso con la presenza di collegamenti ipertestuali, sicché la somma complessiva è pari a euro 3.413,80 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso C.U. ove versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini Parte_1 della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre-ruolo prestato quale insegnante di religione dal 10 novembre 1986 al 31 agosto 2005, nonché del servizio di leva svolto dal 4 agosto 1983 al 16 luglio 1983 per complessivi mesi
11 e giorni 12;
2) per l'effetto, condanna il ad operare Controparte_1 la suddetta ricostruzione di carriera attribuendo al ricorrente, alla data dell'1 settembre 2005, un'anzianità di servizio di anni diciannove, mesi cinque e giorni ventotto, collocandolo nella corrispondente fascia stipendiale;
3) condanna altresì il al pagamento, in Controparte_1 favore della parte ricorrente, al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, maturate sino al 2 marzo 2023 e nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dal 12 settembre 2022, liquidato in € 1.807,10, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dal dì del dovuto al saldo;
4) per l'effetto, condanna parte resistente alla regolarizzazione, in base agli importi effettivamente dovuti, del trattamento di fine servizio di
[...]
; Pt_1
29 5) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.413,80 per compensi professionali [così aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n.
55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del 2018], oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del Contributo Unificato ove versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 26 settembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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