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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 10694 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10694 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASELLI ISABELLA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RIANNA ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024 e - premettendo di aver CP_1 CP_2
contratto matrimonio in Napoli il 21/07/2001 e che dalla loro unione è nata la IA Per_1
(24.11.2001) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 04.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Napoli alla Via Vincenzo Janfolla Lotta A, Casa dell'Istituto Autonomo
Case Popolari di Napoli, in locazione con canone attualmente di euro 109,45 intestato a , CP_1 resterà alla Sig.ra che ci vivrà con la IA;
CP_1 Persona_2
3. Il Sig. , invalido e senza occupazione, è già residente in [...]
Ferrajolo n. 15;
4. La Sig.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa;
CP_1
5. Il Sig. , verserà a titolo di mantenimento per la IA , l'importo mensile CP_2 Persona_2 di euro 200,00 (duecento), entro il cinque di ogni mese tramite assegno o contanti. Tale importo verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT;
6. i coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere al 50% le spese mediche, farmaceutiche e di ortodonzia non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche, ricreative e sportive occorrenti alla IA purchè preventivamente concordate da entrambi i genitori;
7. La IA vivrà con la madre, con la facoltà, per il padre, Sig. , di vederla Persona_2 CP_2
e sentirla in ogni momento;
8. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, lo studio della IA, verranno valutate concordemente dai genitori e dalla IA;
9. I coniugi dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista patrimoniale e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
(atto n.80, parte II, S. A SEZ. S, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler