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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 14/02/2025 al n. 350/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TARCHINI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in VIA
BELLALANCIA, 9 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. TARCHINI
MARIA CRISTINA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PASOLINI CRISTIAN, elettivamente domiciliato in PIAZZA
CAVALLOTTI 11 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASOLINI
CRISTIAN resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione in data 08/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “ATTIVITA' Parte_1 Controparte_1
RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA ALLA MADRE
Ambito sanitario:
· vaccinazioni obbligatorie
· accesso al pronto soccorso
· richiesta presa in carico e cure psicologiche previa impegnativa medico di base
Ambito scolastico:
· iscrizioni scolastiche scuola pubblica
· iscrizioni a gite d'istruzione ed attività organizzate dalla scuola da svolgersi in
Italia purché contenute nei costi
Ambito amministrativo:
· rilascio carta d'identità
· rilascio passaporto
· apertura libretto di risparmio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, inizialmente contenzioso, per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale al fine di individuare le materie nelle quali la madre potrà agire in autonomia con il preventivo assenso del padre, le parti hanno formulato le conclusioni concordate pagina 2 di 3 indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 10/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 14/02/2025 al n. 350/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TARCHINI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in VIA
BELLALANCIA, 9 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. TARCHINI
MARIA CRISTINA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PASOLINI CRISTIAN, elettivamente domiciliato in PIAZZA
CAVALLOTTI 11 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASOLINI
CRISTIAN resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione in data 08/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “ATTIVITA' Parte_1 Controparte_1
RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA ALLA MADRE
Ambito sanitario:
· vaccinazioni obbligatorie
· accesso al pronto soccorso
· richiesta presa in carico e cure psicologiche previa impegnativa medico di base
Ambito scolastico:
· iscrizioni scolastiche scuola pubblica
· iscrizioni a gite d'istruzione ed attività organizzate dalla scuola da svolgersi in
Italia purché contenute nei costi
Ambito amministrativo:
· rilascio carta d'identità
· rilascio passaporto
· apertura libretto di risparmio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, inizialmente contenzioso, per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale al fine di individuare le materie nelle quali la madre potrà agire in autonomia con il preventivo assenso del padre, le parti hanno formulato le conclusioni concordate pagina 2 di 3 indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 10/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3