Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, il quale prevede che, nel caso in cui il coniuge non adempia l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e dei figli, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, non essendo inoltre applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Commentari • 2
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(rigetto per inammissibilità) (Riferimento normativo: art. 156 c.c. – art. 8 L. n. 898 del 1970 – art. 545, 5° comma c.p.c.) La vicenda Nel corso di un procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Roma il Giudice di merito revocava l'obbligo, posto a carico del marito dell'attrice, di versare in favore di quest'ultima l'assegno perequativo per il mantenimento del figlio e riduceva anche l'importo del contributo paterno per detto mantenimento disponendo nel contempo, a norma dell'art. 156 c.c. comma 6, l'ordine nei confronti del datore di lavoro del marito alla corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento della moglie e del figlio. A fronte del rigetto del reclamo proposto dal …
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Il sistema legislativo italiano prevede diversi mezzi di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della famiglia in situazioni di crisi, quali il sequestro dei beni, l'ipoteca giudiziale, la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, l'obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale e l'ordine di pagamento diretto. Quest'ultimo, considerato dalla Dottrina lo strumento esecutivo più idoneo a garantire la completa e tempestiva attuazione di un credito periodico come quello derivante dall'obbligo di mantenimento, può assumere quattro diverse forme: un procedimento monitorio chiuso con decreto per il versamento diretto di una quota dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.E. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO OJETTI 426, presso l'avvocato VINCENZO ESPOSITO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.J. , T.I. , T.A.;.
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BARI, depositato il 08/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2164 udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.J. , I.T. ed A.T. , con ricorso del 20 marzo 2000, premesso che con sentenza del Tribunale di Bari del 28 marzo 1990, di omologazione della separazione consensuale dei coniugi S.J. a T.E. , era stato posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli fissato nell'importo di L. 1.000.000, rivalutabili secondo gli indici Istat e che questi, a far data dal novembre 1999, non aveva più corrisposto alcuna somma, adivano il succitato Tribunale, chiedendo che fosse ordinato all'I.N.P.D.A.P., ente erogatore della pensione di cui era titolare E.T. , di corrispondere direttamente a J.S. la somma di L.
1.420.000, oltre gli incrementi in prosieguo maturati. E.T. , nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, proponendo altresì domanda riconvenzionale di revoca dell'assegno.
Il Tribunale di Bari, con decreto del 29 agosto 2000, accoglieva la domanda, rigettava la riconvenzionale e condannava E.T. a pagare le spese processuali.
Avverso detto decreto proponeva reclamo E.T. ,
chiedendo, in sua riforma, il rigetto della domanda e l'accoglimento della riconvenzionale e, in linea gradata, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento, sostenendo che, alla data della separazione consensuale, egli, benché già titolare di pensione, svolgeva altresì attività lavorativa quale pilota dell'aviazione civile, che non espleta più per ragioni di età. Infatti, al tempo della separazione consensuale egli era titolare di redditi più elevati, come si evince dal modello CUD dell'epoca e dai modelli 740/94/95/97, mentre dal modello CUD esaminato in primo grado risulta ormai percettore del solo reddito da pensione di L. 27.000.000 annue. Inoltre, inesattamente i giudici di primo grado non avevano considerato che egli ha costituito una nuova famiglia "di fatto" ed ha avuto una bambina dalla donna con la quale vive in Spagna, cosicché avrebbero dovuto tenere conto dei nuovi oneri sorti a suo carico.
Le parti vittoriose in primo grado si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del reclamo e, in linea preliminare, insistevano per la concessione della clausola di provvisoria esecutività. Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello di Bari, con decreto dell'8 marzo 2001, rigettava il reclamo, condannando E. .T. alla rifusione delle spese del grado. Per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso E.T. ,
articolando cinque motivi di censura;
non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente, con il primo motivo, denunzia "violazione o falsa applicazione dell'art. 115 co. 1 c.p.c. e/o omessa motivazione sul punto", dolendosi che la Corte d'appello, al fine della valutazione del peggioramento delle sue condizioni economiche, non ha tenuto conto "dei modelli 740/94-95-96-97", dai quali risulta che, alla data della separazione, egli era pensionato, ma svolgeva altresì attività quale pilota civile ed aveva dichiarato redditi anche per L. 87.471.000, di gran lunga superiori a quelli derivanti dalla pensione. A suo avviso, il giudice di secondo grado non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove acquisite ed erroneamente avrebbe disatteso le istanze istruttorie da lui proposte, in violazione del principio di disponibilità della prova "che si traduce in un vero e proprio 'diritto' della parte alla prova", cosicché sul punto "il provvedimento impugnato risulta assolutamente sfornito di motivazione".
1.1. - E.T. , con il secondo motivo, denunzia
"violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 30 della Cost. e dell'art. 261 cc e/o insufficiente, incongrua ed omessa motivazione sul punto", in quanto sia il Tribunale, sia la Corte d'appello, non hanno tenuto conto degli obblighi a suo carico nei confronti della sua attuale convivente e, soprattutto, della figlia nata da questa relazione, E.T. , nata il [...], con conseguente violazione delle norme sopra richiamate. Infatti, a suo avviso, il convivente more uxorio sarebbe titolare "di un fondamentale ed inviolabile diritto quale è quello della solidarietà sociale di cui all'art. 2", Cost., mentre l'art. 3, Cost., non permette un diverso trattamento tra i figli nati nel matrimonio ed al di fuori del matrimonio, come peraltro risulta dall'art. 30, terzo comma, Cost., che assicura a questi ultimi "ogni tutela giuridica e sociale", sia pure "compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima". Quest'ultimo inciso enuncerebbe, infatti, "un criterio non di preminenza, non di esclusione alternativa, bensì di consistenza" e l'esistenza di figli naturali fungerebbe "da limite ai diritti della famiglia legittima allo stesso modo in cui la esistenza della famiglia legittima limita i diritti dei figli naturali", i quali, quanto alla educazione, alla istruzione ed al mantenimento hanno gli stessi diritti del figlio legittimo. Il provvedimento impugnato erroneamente non avrebbe tenuto conto delle necessità e del diritto al mantenimento della minore E. .T. , che avrebbe dovuto condurre alla riduzione dell'assegno di mantenimento, non potendo ritenersi congruo che egli doveva versare L.
1.000.000 al tempo della separazione, quando non aveva nessun ulteriore legame affettivo, e debba oggi versare la somma rivalutata in L. 1.420.000, benché abbia instaurato una nuova stabile relazione affettiva. La motivazione del provvedimento in esame, nella parte in cui sostiene che il ricavato della vendita di un appartamento gli consentirebbe di fare fronte ai nuovi obblighi sarebbe insufficiente ed incongrua, poiché presuppone l'esistenza attuale del prezzo della vendita, che risale invece a diversi anni prima ed è stato già impiegato per provvedere alle sue esigenze ed a quelle dei suoi congiunti.
1.2. - Il ricorrente, con il terzo motivo, denunzia "violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della Cost. e/o insufficiente, incongrua ed omessa motivazione" in ordine alla mancata considerazione della giovanissima età della sua ultima figlia, nata dalla convivenza more uxorio con la sua attuale compagna, in relazione alla maggiore età dei figli A. ed I. , i quali hanno, rispettivamente, 27 e 30 anni, ed alla mancata valutazione delle oggettive attitudini lavorative di questi ultimi, "sia con riferimento all'età che alla preparazione professionale ed alle condizioni di mercato". Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto considerare che la figlia EL, all'età di 27 anni, frequenta la Facoltà di fisica e non è ancora laureata, mentre il figlio I. , ha 30 anni e, benché sia diplomato in elettronica industriale, ancora non lavora, cosicché l'obbligo di mantenimento avrebbe dovuto essere graduato a tali circostanze, al fine ®di impedire forme di vero e proprio parassitismo (...) ai danni di genitori sempre più anziani". In tal senso, a suo avviso, sarebbero pertinentemente richiamabili le pronunzie della Corte, secondo le quali l'obbligo di mantenimento dei figli non può protrarsi sine die e rinverrebbe un limite logico e naturale allorché questi abbiano avuto la possibilità di conseguire un titolo che permetta loro di svolgere un'attività lucrativa e comunque abbiano raggiunto un'età che faccia presumere la loro capacità di provvedere a se stessi (Cass., n. 1196 del 1996; n. 4373 del 1988; n. 3709 del 1977), pena la prefigurazione di una situazione in contrasto con gli artt. 1 e 4, Cost., che stabiliscono il diritto, ma anche l'obbligo di lavorare (Cass., n. 4108 del 1993; n. 13126 del 1992). Alla luce di questi principi, sostiene il ricorrente, la motivazione del giudice del reclamo sarebbe insufficiente ed incongrua, anche per il rifiuto di procedere alla dovuta istruttoria, valorizzando la presunta malattia dalla quale sarebbe affetto suo figlio I. che, se effettivamente sussistente, gli consentirebbe di fruire "delle provvidenze economiche di legge erogate dagli appositi Istituti". 1.3. - E.T. , con il quarto motivo, denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 5 co. 9 e 6 c. 9 legge 898 del 1/12/1970 e dell'art. 738 c.p.c.", sostenendo che erroneamente non sarebbe stata accolta la domanda riconvenzionale e che, in violazione delle succitate norme, non sarebbero state accolte le sue istanze istruttorie, per la considerazione che egli non avrebbe offerto documenti o elementi indiziar. Ed invece, nella comparsa di risposta, oltre a sollecitare l'assunzione d'ufficio dei mezzi di prova, egli ha anche chiesto che fosse accertata presso l'Ispettorato provinciale del lavoro la posizione occupazionale dei ricorrenti e, in particolare, di quella di J.S. , da riscontrare presso l'Università di Bari, producendo la missiva in data 12 ottobre 2000 con la quale il Rettore di quest'Ateneo ha comunicato di non potere accogliere la richiesta di informazioni, in quanto legittimati all'accesso delle notizie sarebbero esclusivamente gli interessati. Questa missiva avrebbe reso necessaria una attività istruttoria;
inoltre, specifica e circostanziata era la prova testimoniale articolata nella comparsa di risposta, al fine di accertare lo svolgimento di attività lavorativa da parte di S.J. . Il provvedimento impugnato risulterebbe erroneo alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'art. 5, comma 9, legge n. 898 del 1970, stabilendo il potere di disporre indagini ed assumere mezzi di prova d'ufficio, avrebbe derogato le regole generali sull'onere della prova, escludendo che le istanze concernenti la determinazione dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento per i figli possano essere rigettate sotto il profilo della mancata dimostrazione delle circostanze in base alle quali sono proposte. Questo principio, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe applicabile al procedimento di revisione di detti assegni (Cass., n. 6087 del 1996), anche a quello concernente i provvedimenti adottati all'esito della separazione (Cass., n. 10268 del 1996; n. 8582 del 1990; n. 5636 del 1990; n. 5267 del 1984). D'altronde, conclude il ricorrente, essendo stati i provvedimenti originari adottati all'esito della separazione consensuale, incombeva sui ricorrenti l'onere di dimostrare l'insufficienza dei propri mezzi (Cass., n. 7269 del 1997; n. 1955 del 1988). 1.4. - E.T. , con il quinto ed ultimo motivo, denuncia infine "violazione o falsa applicazione dell'art. 8 co. 6 legge n. 898/70 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 5/01/1950 e/o insufficiente, incongrua ed omessa motivazione sul punto" concernente la ritenuta inapplicabilità dell'art. 8, cit., nella parte in cui stabilisce che lo Stato e gli altri enti che erogano stipendi e pensioni non possono versare al coniuge avente diritto oltre la metà delle somme da essi dovute al coniuge obbligato. A suo avviso, la norma sarebbe applicabile almeno per analogia, dato che la giurisprudenza reputa riferibile alla separazione norme che pure riguardano esclusivamente il divorzio (Cass., n. 10268 del 1996; n. 8582 del 1990; n. 5636 del 1990; n. 5267 del 1984; n. 6087 del 1996). Infine, conclude il ricorrente, la Corte d'appello neppure ha motivato in ordine all'applicabilità dell'art. 2, d.P.R. n. 180 del 1950, che prevede la pignorabilità della pensione fino alla concorrenza di 1/3 dell'intero importo.
2. - Il ricorso è "infondato e deve essere rigettato, occorrendo osservare che deve ritenersi irrilevante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio, nonostante sia stata depositata l'istanza ex art. 369, terzo comma, c.p.c., in quanto lo stesso non è indispensabile al fine della decisione (tra le più recenti, Cass., n. 729 del 2003). 2.1. - I primi quattro motivi di censura sono tra loro inscindibilmente connessi sotto il profilo logico-giuridico, sicché vanno esaminati unitariamente e devono essere dichiarati infondati. In linea preliminare, va osservato che nella narrativa della sentenza impugnata è precisato che, in virtù delle condizioni della separazione consensuale, omologata con decisione del Tribunale di Bari del 28 marzo 1990, ®era posto a carico di T.E. l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento di L. 1.000.000 (aggiornate a L.
1.420.000 per effetto delle variazioni degli indici ISTAT)" e che gli attuali intimati hanno quindi chiesto che fosse ordinato all'INPDAP "riversare direttamente in favore di S. .J. la somma di L. 1420.000, oltre i successivi aggiornamenti annui", cosicché la domanda concerneva appunto soltanto il versamento diretto dell'importo originario dell'assegno, quale risultante dalla rivalutazione automatica in base agli indici ISTAT. Tanto premesso, occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il decreto con il quale la Corte di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione delle disposizioni concernenti l'assegno di mantenimento è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., solo per violazione di legge, essendo esclusa la proponibilità di un ordinario ricorso per Cassazione dall'art. 739, terzo comma 3, c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti in Camera di consiglio anche di natura contenziosa, in forza dell'effetto estensivo previsto dall'art. 742-bis, c.p.c. La censura con la quale è denunciato il vizio di motivazione è, quindi, ammissibile soltanto se questo vizio si traduca nella mancanza della motivazione, e cioè nel caso in cui si verifichi una radicale carenza della medesima, con la conseguente nullità del provvedimento per difetto di un requisito di forma indispensabile ex art. 737, c.p.c., ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidenti (c.d. motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque obiettivamente incomprensibili (c.d. motivazione perplessa), sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (per tutte, Cass. n. 13860 del 2002; n. 7558 del 2000; n. 6567 del 1997).
In applicazione di questo principio, sono inammissibili le censure con le quali E.T. sostiene che il decreto sarebbe caratterizzato da "omessa motivazione" sul punto concernente la valutazione dell'asserito peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. il primo motivo), specie in relazione alla denunciata mancata considerazione degli obblighi sorti a suo carico a seguito con l'inizio della convivenza con una nuova compagna e la nascita di una figlia nel 1998 (cfr. il secondo motivo di censura), dovendo altresì escludersi che il giudice del reclamo abbia violato le norme indicate nei primi due motivi del ricorso e sopra riportate. Infatti, il decreto impugnato, con ampie ed articolate argomentazioni, ha posto in comparazione la situazione economica delle parti alla data della quantificazione dell'assegno concordato in sede di separazione consensuale - ed a quella della decisione, facendo corretta applicazione della regola secondo la quale la rideterminazione del contributo dovuto dal coniuge onerato va appunto effettuata con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione (Cass., n. 9028 del 1998), richiedendo la domanda di revisione, o soppressione, dell'assegno una reiterata valutazione comparativa di detta situazione, senza che però occorra accertare i redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione della medesima (ex multis, Cass., n. 3974 del 2002). La Corte d'appello, sulla scorta di elementi documentali (in particolare, il modello CUD), ha accertato l'incremento dell'importo della pensione di cui è titolare il ricorrente. In particolare, questa conclusione è stata affermata anzitutto considerando l'esistenza di una "trattenuta" operata sulla pensione del ricorrente, di cui è stato però accertato il carattere temporaneo ed il suo esaurimento nel corso dell'anno in cui è stato pronunciato il decreto. Inoltre, la Corte ha correttamente valutato il complesso delle sostanze delle parti, puntualmente indicando e valutando la circostanza che il T. è divenuto proprietario di un immobile in Italia (tenendo conto che è stato poi alienato, ed indicando il prezzo della compravendita) e di un immobile in Grecia, in forza del principio, costantemente enunciato da questa Corte, che richiede di tenere conto anche delle proprietà immobiliari (Cass., n. 12182 del 1999; n. 6872 del 1999) e dell'eventuale prezzo di alienazione delle medesime (Cass., n. 6774 del 1994), provvedendo altresì a compararle con la situazione in cui versa J.S. ed osservando che ella, nelle more, è stata anche sfrattata dalla abitazione nella quale convive con i figli.
Relativamente alla circostanza, oggetto del secondo motivo di censura, concernente la stabile relazione instaurata dal ricorrente con una nuova compagna, dalla quale è nata una figlia, giova premettere che, come questa Corte ha già affermato, "la formazione di una nuova famiglia non legittima e di per sè una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole" (Cass., n. 15065 del 2000). Tuttavia, in virtù dei principi correttamente richiamati dallo stesso E.T. , il giudice del merito deve indubbiamente tenere conto, in misura consona al tenore di vita delle parti, dell'obbligo di mantenimento dei figli nati da una nuova relazione che una di esse abbia iniziato (Cass., n. 4800 del 2002). I giudici del reclamo hanno però correttamente preso in esame anche detto profilo, in quanto il decreto impugnato contiene le argomentazioni sulla scorta delle quali essi hanno ritenuto che il ricorrente può fare fronte ai nuovi obblighi, valorizzando le circostanze che, a questo scopo, egli può avvalersi del ricavato della vendita di un bene di sua proprietà ed è altresì
proprietario di una villa in Grecia. In buona sostanza, la Corte d'appello ha dimostrato di avere adeguatamente considerato i nuovi obblighi che fanno carico al ricorrente, confermando il rigetto della domanda riconvenzionale di revoca dell'assegno di mantenimento all'esito della complessiva valutazione delle situazione delle parti, di cui ha dato analiticamente conto, al fine di escludere la sopravvenienza di circostanze sopravvenute in grado di provare una alterazione dell'equilibrio economico-patrimoniale rispetto al tempo della separazione, tale da legittimare la pronunzia di riduzione dell'assegno.
Pertanto, non ricorrono nella specie i casi della motivazione apparente o perplessa, dato che la decisione è sorretta da argomentazioni logicamente coerenti e congruenti, sicché, in definitiva, le censure, dietro lo schermo della deduzione della motivazione insufficiente, incongrua e/o omessa, in realtà configurano una critica all'impianto logico, allo sviluppo ed alla congruenza della motivazione, proponendo un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, con conseguente inammissibilità delle medesime.
Relativamente al terzo motivo, è opportuno ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte costituisce principio consolidato quello secondo il quale la raggiunta maggiore età del figlio (minore all'epoca della separazione) non costituisce di per sè condizione sufficiente a determinare il venire meno dell'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio (tra le molte, Cass., n. 4765 del 2002; n. 8235 del 2000; n. 9109 del 1999; n. 1353 del 1999; in tal senso sono anche le sentenze richiamate dal ricorrente, Cass., n. 4373 del 1988; n. 3709 del 1977; la sentenza n. 1196 del 1996, pu-re indicata nel ricorso, riguarda invece una diversa materia). Infatti, questo obbligo permane qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass., n. 1353 del 1999); il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156, c.c., cessa quindi soltanto all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (Cass., n. 2392 del 1998). L'obbligo di mantenimento perdura, quindi, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova (così le decisioni richiamate dallo stesso T. , Cass., n. 13126 del 1992; n. 7990 del 1996) che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. Il relativo accertamento deve essere, inoltre, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione del mercato del lavoro, occorrendo avere specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass., n. 4765 del 2002; Cass., n. 2670 del 1998). Questi principi sono stati correttamente applicati dal decreto impugnato, in quanto i giudici del reclamo hanno esplicitato le ragioni per le quali non hanno ritenuto dimostrato il presupposto giustificativo della cessazione dell'obbligo di mantenimento. Essi hanno, infatti, sottolineato che il figlio I.T. , benché abbia compiuto trenta anni ed abbia conseguito il diploma in elettronica industriale "è affetto da disturbi mentali che lo costringono periodicamente a ricoveri ospedalieri", ciò affermando con riferimento alla cartella clinica acquisita -solo genericamente contestata dal ricorrente - ragionevolmente individuando in detta circostanza un elemento che non gli permette un "agevole collocamento nel mondo del lavoro". Inoltre, hanno sottolineato che la figlia A.T. , ventisettenne, ancora non ha completato gli studi universitari e, quindi, non si è inserita nel mondo del lavoro. Dunque, la Corte d'appello ha correttamente identificato ed applicato i principi applicabili nella specie, ritenendo che non siano ravvisabili profili di colpa nella condotta dei figli del ricorrente in relazione ai limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate. E questa conclusione ha affermato avendo cura di esplicitare le argomentazioni logiche e congruenti che la sorreggono, cosicché la censura, infondata relativamente al profilo concernente la violazione degli artt. 1 e 4, Cost., è inammissibile quanto ai profili concernenti l'asserito vizio della motivazione, poiché, in definitiva, la censura, dietro lo schermo della deduzione della motivazione apparente e/o perplessa, ancora una volta, in realtà, critica l'impianto logico, lo sviluppo e la congruenza della motivazione del provvedimento impugnato.
In ordine al quarto motivo - ed al primo motivo, nella parte concernente il profilo dell'onere della prova - va ribadito il principio, già affermato da questa Corte e, contrariamente all'assunto del ricorrente, correttamente applicato con il decreto impugnato, secondo il quale la modifica dell'assegno di mantenimento, stabilito dal giudice o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, richiede la sopravvenienza di giustificati motivi la cui esistenza va provata dal coniuge che la chiede (Cass., n. 4905 del 1999). Pertanto, deve essere rigettata la censura con la quale E.T. sostiene che incombeva sulle controparti l'onere di dimostrare l'insufficienza dei propri mezzi, in quanto queste si sono limitate a chiedere il versamento diretto dell'importo originario dell'assegno, quale risultante dalla rivalutazione automatica in base agli indici ISTAT.
Delle norme delle quali il ricorrente deduce, invece, la violazione, non risulta pertinente il richiamo all'art. 6, comma 9, legge n. 898 del 1970, che riguarda la disciplina dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, in quanto l'omologo assegno, nel caso di separazione - che è quello in esame- è disciplinato dall'art. 155, c.c., che peraltro, al comma sette, reca una disposizione in larga misura analoga alla prima sopra indicata. La considerazione che la norma riguarda, però, il caso dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni rende palese la sua inapplicabilità nella fattispecie in esame, in quanto entrambi i figli del ricorrente sono maggiorenni. Deve, invece, ritenersi applicabile l'art. 5, comma 9, legge n. 898 del 1970 (concernente anche il provvedimento di modifica dell'assegno, Cass., n. 6087 del 1996), in quanto la progressiva assimilazione dell'assegno di separazione e di divorzio, conseguita dal ravvicinamento derivato dai progressivi interventi legislativi che li hanno interessati, la necessaria pregiudizialità del primo rispetto al secondo e la regolamentazione, in parte coincidente, delle conseguenze patrimoniali e personali stabilite dai due istituti, inducono a far ritenere l'applicabilità all'uno della disciplina dettata per l'altro, salvo che non si accerti l'esistenza di una ragione giustificatrice della diversità di regolamentazione che, in riferimento al profilo in esame, non è dato riscontrare. Delineata siffatta premessa, deve osservarsi che la norma in esame, secondo l'interpretazione offerta da questa Corte, che va qui ribadita, non impone al Tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini ogni volta che sia contestato un reddito, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale stabilito dall'art. 187, c.p.c., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza (Cass., n. 7435 del 2002), rientrando il relativo potere nella sua discrezionalità (Cass., n. 8417 del 2000). Il giudice del merito non è, quindi, tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando ricorrano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, sottraendosi ad ogni censura la modalità di esercizio del potere, se essa sia logicamente e congruamente motivata (Cass., n. 11059 del 2001), occorrendo altresì coordinare questo principio con quello inizialmente richiamato, in virtù del quale il provvedimento di modifica dell'assegno, ricorritele ai sensi dell'art. 111, Cost., solo per violazione di legge, non è censurabile per vizio della motivazione.
Nel caso in esame, la Corte d'appello -giusta quanto sopra si è precisato - ha puntualmente esposto le argomentazioni che confortano il convincimento in ordine alla conclusione contestata dal ricorrente e solo al termine del loro articolato svolgimento ha puntualizzato che "i dati documentali acquisiti offrono un quadro sufficientemente univoco della situazione e rendono inutile un approfondimento istruttorio". Inoltre, ha anche avuto cura di prendere in esame le istanze istruttorie del ricorrente, esplicitando le ragioni del loro mancato accoglimento, ancorate a valutazioni concrete e logicamente coerenti e congruenti. Per queste considerazioni le censure risultano infondate, essendo appena il caso di rimarcare che il decreto non è affatto radicalmente carente nella motivazione, che neppure è apparente o perplessa, cosicché neppure è censurabile sotto questo profilo.
2.2. - Anche il quinto motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In linea preliminare, è appena il caso di ricordare che, successivamente alle sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 1983 e n. 5 del 1987, l'ordine di distrazione dell'art. 156, sesto comma, c.c., (impugnabile ex art. 111, Cost., Cass., n. 12204 del
1998) è pronunciabile anche in riferimento ai provvedimenti adottati in sede di separazione consensuale concernenti sia la prole sia il coniuge e, come ha già ritenuto questa Corte, è applicabile anche ai crediti di natura pensionistica (Cass., n. 13630 del 1992). Relativamente alla dedotta applicabilità all'assegno di separazione, ed all'ordine al terzo ex art. 156, sesto comma, c.c., dell'art. 8, comma 6, legge n. 898 del 1970, va invece osservato come sopra sia stato già precisato (2.1.) che l'applicabilità per analogia all'assegno di separazione della disciplina stabilita per quello divorzile può essere affermata esclusivamente in riferimento a quei profili per i quali si accerti che, ovviamente, manchi una specifica disciplina e che sussista l'eadem ratio che permetta l'estensione all'uno della regolamentazione stabilita per l'altro. Nel caso di specie la constatazione che una disciplina della distrazione in materia di separazione personale esiste e riguarda, tra l'altro, anche la misura della stessa (l'art. 8, comma 6, legge n. 898 del 1970 stabilisce quale limite "la metà delle somme dovute"; l'art. 156, sesto comma, c.c., fa riferimento ad "una parte di esse"), è sufficiente a fare escludere l'applicabilità per analogia della disposizione per la dirimente considerazione che non esiste la lacuna normativa che solo legittimerebbe il ricorso all'interpretazione analogica.
Inoltre, neppure è corretto il richiamo al d.P.R. n. 180 del 1950, per inferirne l'applicabilità dell'art. 2 di detto decreto. Infatti, in riferimento all'art. 8, legge n. 898 del 1970 - norma che, come sopra è stato ricordato, è comunque inapplicabile nella specie - questa Corte ha già affermato che "nella materia in esame non operano i limiti di sequestrabilità e di pignorabilità delle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (t.u. approvato con d.p.R. 5 gennaio 1950, n. 180), poiché le disposizioni speciali contenute negli artt. 5 e 8 della legge n. 898 del 1970, non risultano strettamente vincolate ai predetti rigidi criteri quantitativi e prevedono, in quella che del resto è la sedes materiae propria, un meccanismo giuridico che mal si attaglia agli schemi legislativi preesistenti e che nella sua originale fisionomia non contrasta, ma anzi si armonizza, con la ratio delle norme che si assumono violate". Le norme del d.P.R. cit. sono dirette, infatti, ad assicurare quanto necessario alla vita del titolare del reddito ed all'assolvimento dei suoi doveri verso i familiari e, quindi, non contrastano con l'art. 8, cit., che, "in una prospettiva diversa, ma meglio focalizzata (cioè all'interno ed a tutela della famiglia), mira(no) ad assicurare il soddisfacimento delle stesse esigenze, attraverso la valutazione che il giudice concretamente ne fa" (Cass., n. 3595 del 1978; n. 2847 del 1978; n. 1690 del 1978). Questa interpretazione è stata confortata dalla recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, cit., nei termini precisati dalla stessa pronuncia (sentenza n. 506 del 2002), affermando che il limite di pignorabilità "deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (...) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti". Il legislatore ordinario, nella propria discrezionalità può direttamente quantificare la quota di pensione distraibile, all'esito del ragionevole bilanciamento dei differenti interessi in gioco, ragionevole bilanciamento che può però anche attribuire al giudice.
Ed è ciò proprio quanto dispone l'art. 156, sesto comma, c.c., unica norma applicabile alla fattispecie in esame, restando esclusa, in mancanza di richiamo espresso, e per le considerazioni sopra svolte, la possibilità di avere riguardo alla disciplina del d.P.R. n. 180 del 1950. Infatti, il secondo comma, stabilendo che l'entità
dell'assegno di mantenimento "è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato", attribuisce al giudice il potere-dovere di procedere ad una valutazione complessiva delle situazioni economico-patrimoniali delle parti, che gli permette di accertare quale sia la misura in grado di garantire il ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto. Inoltre, la facoltà della parte di ottenere la modifica del provvedimento che determina l'assegno, qualora sopravvengano giusti motivi, evita l'irragionevole cristallizzazione del suo importo, garantendone, nel tempo, la sua commisurazione alle effettive condizioni delle parti, così da assicurare piena tutela alle fondamentali esigenze dell'obbligato, costituendo peraltro l'ordine di distrazione delle somme una modalità di pagamento dell'assegno.
Affermata l'applicabilità nella specie dell'art. 156, sesto comma, co., e ritenuta sia la sua riferibilità anche al credito pensionistico, sia l'inapplicabilità del limite invocato dal ricorrente, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, deve quindi ribadirsi, in primo luogo, che "il lessico della legge, laddove essa scrive che il giudice può ordinare di corrispondere 'una parte delle sommè" esprime l'attribuzione al giudice di una discrezionalità in ordine alla fissazione della misura, da amministrare alla luce delle concorrenti esigenze delle parti. In secondo luogo, che il legislatore non ha scelto una strada analoga a quella della legge sul divorzio, sia in ordine alla disciplina, sia quanto alla misura dell'ordine, in coerenza con la realtà di un matrimonio non sciolto, che, al fine di evitare di compromettere la possibilità di una riconciliazione, ha suggerito di preferire a meccanismi caratterizzati da rigidi automatismi il prudente intervento del giudice, il cui potere non è ancorato ad un importo rigido e predeterminato (Cass., n. 12204 del 1998). Nel quadro di questi principi, il motivo non merita quindi accoglimento, risultando il decreto immune da censure nella parte in cui non ha ritenuto applicabile i limiti invocati dal ricorrente. In conclusione il ricorso va rigettato, non occorrendo provvedere in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004