Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
In tema di divorzio, l'art. 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 non impone al tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 cod. proc. civ., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.
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Il caso Il Tribunale della Spezia, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Tizia e Caio, aveva disposto che quest'ultimo versasse all'ex moglie un assegno pari a Euro 2.000 mensili. Avverso tale pronuncia Caio proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Genova, chiedendo che fosse escluso l'obbligo di versare qualsivoglia assegno divorzile all'ex moglie. La Corte territoriale, rilevato che l'età di Tizia rendeva insussistente la sua capacità lavorativa e che la documentazione relativa ai redditi percepiti da Caio era scarsamente convincente, confermava l'obbligo dell'appellante di versare l'assegno di mantenimento nella misura già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7435 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. IA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FR GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso l'avvocato ACONE M. T., rappresentato e difeso dagli avvocati ACONE MODESTINO e ALLEGRO NICOLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D'NO IA,' PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11200/99 proposto da:
D'NO IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 29, presso l'avvocato IZZO R., rappresentata e difesa dagli avvocati CARBONE PAOLO e BASCO LUCIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FR GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso l'avvocato M. TERESA ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE e NICOLA ALLEGRO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 51/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 26/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2002 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Acone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AE SC proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 2 giugno - 14 luglio 1998 che aveva dichiarato improponibile la domanda da lui proposta, diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con IA D'AD, per essere ancora pendente nell'ambito del giudizio di separazione la controversia concernente l'addebito. La D'AD, costituitasi, resisteva al gravame, chiedendo in via incidentale condizionata che le venisse attribuito l'assegno divorzile.
Con sentenza del 18 - 26 febbraio 1999 la Corte di Appello di Salerno accoglieva entrambe le impugnazioni ed in riforma della pronuncia del primo giudice dichiarava proponibile la domanda di divorzio in pendenza del giudizio sull'addebito della separazione, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio, poneva a carico del SC l'obbligo di versare alla D'AD, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, l'assegno mensile di L. 800.000, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Osservava in motivazione la Corte territoriale in ordine alla domanda riconvenzionale di attribuzione dell'assegno di divorzio, che in questa sede unicamente interessa, che gli elementi acquisiti in giudizio consentivano di ritenere provato, nonostante la D'AD si fosse sottratta all'obbligo di produrre la dichiarazione dei redditi ed ogni documentazione relativa al suo patrimonio, che le condizioni economiche della predetta non le consentissero lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, atteso che la donna, sofferente di una grave malattia, usufruiva di una pensione da insegnante di L.
2.000.000 al mese, aveva percepito a titolo di trattamento di fine rapporto una somma ricompresa tra L. 40.000.000 e L. 50.000.000 e doveva far fronte al canone di locazione per L.
1.000.000 mensili, alle spese mediche ed a quelle alimentari e di abbigliamento, alle varie utenze domestiche. Nè a diverse conclusioni valeva ad indurre la circostanza che la medesima aveva ereditato alcuni appartamenti in Battipaglia, trattandosi di quota per un quinto di beni gravati di usufrutto, di modesto valore reale. Rilevava ancora non potersi tener conto ai fini in discorso del versamento di L. 250.000.000 effettuato dal SC all'epoca della separazione, essendo stata tale somma erogata in favore dei figli con assegni ai medesimi intestati.
Considerato peraltro che l'appellata non appariva in grado di dedicarsi ad attività lavorativa per le sue condizioni di salute,- valutato il tenore di vita goduto durante il matrimonio, quale consentito dal reddito proprio e da quello del coniuge, affermato avvocato;
considerato altresi, in relazione alla posizione economica del SC, che il medesimo, oltre i redditi denunciati per l'anno 1994, pari a L. 45.000.000 per compensi professionali, pur ove ritenuti conformi alla realtà, doveva presumersi titolare di redditi da capitale, non essendo verosimile che al momento della separazione si fosse spogliato di tutti i suoi risparmi in favore dei figli;
rilevato ancora che il predetto non doveva affrontare oneri di locazione dell'abitazione e dello studio;
applicati infine i parametri di quantificazione previsti dall'art. 5 della legge sul divorzio, riteneva equa la determinazione dell'assegno nell'indicata misura di L. 800.000 mensili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SC deducendo due motivi. La D'AD ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato anch'esso su due motivi, cui il SC ha a sua volta resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Rimessa alle Sezioni Unite, in quanto ritenuta di particolare importanza, la questione relativa alla proponibilità della domanda di divorzio nell'ipotesi in cui sia tuttora pendente il giudizio sull'addebito della separazione, prospettata nel primo motivo del ricorso incidentale, con sentenza n. 15279 del 2001 dette Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, hanno rigettato il motivo, affermando il principio che l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità implica il passaggio in giudicato della separazione stessa, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione. Gli atti sono stati quindi restituiti a questa sezione per l'esame del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all'art. 10 della legge n. 74 del 1987, omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata. ritenendo provato il diritto della D'AD all'assegno di divorzio nonostante la predetta si fosse sottratta all'onere di produrre la dichiarazione dei redditi ed ogni altro documento relativo al suo patrimonio, ha violato i principi regolatori dell'onere della prova, che imponevano il rigetto della domanda per non essere stati dimostrati la non titolarità di mezzi adeguati, il tenore di vita goduto durante il matrimonio ed il suo deterioramento dopo la separazione, ed ha fondato il suo convincimento in ordine alle potenzialità reddituali e patrimoniali del SC ed alla posizione economica complessiva della D'AD su mere presunzioni e su valutazioni del tutto arbitrarie, ignorando peraltro una serie di circostanze in fatto chiaramente indicative delle effettive disponibilità di quest'ultima.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., 115 e 116 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la Corte di Appello nell'attribuzione dell'assegno di divorzio ha del tutto omesso di enunciare le ragioni della preferenza accordata agli elementi probatori utilizzati rispetto al complesso delle emergenze probatorie, limitandosi a formulare presunzioni arbitrarie e a richiamare circostanze di fatto non dimostrate, non conferendo inoltre il dovuto rilievo al comportamento processuale della D'AD, che aveva omesso di produrre le proprie denunce fiscali, e per converso ritenendo arbitrariamente non veridica quella prodotta dal ricorrente.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 5 comma 9 della legge n. 898 del 1970 e success. modif., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la Corte territoriale, a fronte delle contestazioni mosse dalla D'AD alla dichiarazione dei redditi dell'ex coniuge, in quanto non riflettente la sua effettiva condizione economica, e della richiesta di indagini anche a mezzo della polizia tributaria, non ha disposto alcun accertamento, procedendo ad una inattendibile ricostruzione della posizione patrimoniale e reddituale del predetto. Si deduce altresì la contraddittorietà della motivazione per aver attribuito infine rilievo alla documentazione fiscale del SC, dopo averne ritenuto la palese inattendibilità.
Tutti i motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, investendo sotto diverse prospettive la determinazione dell'assegno di divorzio effettuata dalla Corte di Appello. Essi sono infondati. Va innanzi tutto rilevato che nel sistema delineato dalla legge sul divorzio la norma che dispone che i coniugi presentino, all'udienza di comparizione dinanzi al presidente del tribunale, la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio personale e comune pone una deroga al principio generale sull'onere della prova, imponendo ad entrambi i soggetti interessati un obbligo di collaborazione nella formazione della prova stessa ed attribuendo al giudice, ove sorgano contestazioni, poteri di accertamento di ufficio.
Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare, la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi - che nella prospettiva della legge n. 74 de 1987 costituiscono il mezzo privilegiato ai fini dell'accertamento delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi - non determina una formale inidoneità allo scopo del ricorso introduttivo e non è causa di alcuna nullità (Cass. 1992 n. 3426), così come la loro produzione non esclude la possibilità di far ricorso ad altri elementi probatori (v. Cass. 1997 n. 4067, 1996 n. 496; 1992 n. 12183). È peraltro appena il caso di ricordare che le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono valore probatorio vincolante per il giudice chiamato a decidere una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario, il quale ben può, nell'esercizio della sua valutazione discrezionale, disattenderli fondando il suo convincimento su altre risultanze (v. per tutte Cass. 1995 n. 11953): ed è appunto con riguardo a tale limitato rilievo sul piano probatorio che trovano ragione la previsione di contestazione delle parti ed il potere del giudice di disporre indagini patrimoniali, avvalendosi anche della polizia tributaria.
Va inoltre rilevato al riguardo che associando all'onere di produzione imposto alle parti al fine di fornire elementi utili ed aggiornati di valutazione un potere inquisitorio del giudice "in caso di contestazioni" il legislatore ha inteso escludere che la richiesta di attribuzione dell'assegno possa essere respinta sotto il profilo della mancata dimostrazione da parte del soggetto richiedente delle condizioni economiche dell'altro coniuge (Cass. 1996 n. 9756; 1996 n. 6087; 1992 n. 3529). Per quanto ancora attiene all'esercizio dei poteri sussidiari del tribunale, questa Suprema Corte ha con recenti pronunce affermato che la norma di cui all'art. 5 comma 9 non impone al giudice in via diretta ed automatica di disporre dette indagini ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 c.p.c., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre di ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza (v. Cass. 2001 n. 15752; 2000 n. 8417). Nella specie la Corte di Appello, ravvisando nella documentazione esistente in atti - ed in puntuale applicazione del principio di "acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie comunque acquisite concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice (v. Cass. 1998 n. 5980; 1995 n. 7201) - elementi sufficienti a dimostrare la consistenza della posizione reddituale e patrimoniale del SC, ha implicitamente, ma chiaramente escluso la necessità, a fronte delle contestazioni della D'AD, di esercitare il proprio potere officioso, ed ha al tempo stesso ritenuto che il quadro probatorio offerto dall'istruttoria svolta consentisse di accertare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio e per la sua liquidazione secondo i parametri fissati dalla legge. Quanto al profilo dell'an debeatur, la Corte territoriale ha puntualmente applicato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale presupposto per l'attribuzione dell'assegno di divorzio è la mancata disponibilità da parte del soggetto istante di adeguati redditi propri, intesi come redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio (v. per tutte, di recente, Cass. 2001 n. 7541, 2000 n. 15055; 2000 n. 8225; 2000 n. 5582; 2000 n. 3101; 2000 n. 2662; 1999 n. 12729; 1999 n. 12182; 1999 n. 10260;
1999 n. 8183; 1999 n. 6307). Ai fini di tale accertamento la medesima Corte ha correttamente desunto il tenore di vita precedente dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, definendolo "elevato", ed ha quindi osservato che la pensione di insegnante e gli interessi sulla somma di L. 40.000.000 - 50.000.000 milioni percepita a titolo di indennità di fine rapporto non consentivano alla D'AD, pur tenuto conto dei beni ereditati pro quota per un valore dichiarato di L. 30.140.000, di conservare detto livello di vita, rilevando altresì che ragioni anagrafiche e la seria patologia sofferta impedivano alla medesima di procurarsi mezzi adeguati.
Così riscontrata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 5 della legge sul divorzio per l'attribuzione dell'assegno, la Corte territoriale ha proceduto all'applicazione dei criteri fissati dalla stessa disposizione per la sua quantificazione. In particolare detta Corte ha accertato, fornendo sul punto una motivazione adeguata e logicamente corretta, che le condizioni economiche del coniuge, anche a voler ritenere attendibile la dichiarazione dei redditi prodotta, relativa all'anno 1994, erano certamente più agiate di quelle della moglie, ed ha ulteriormente osservato che il medesimo era comunque esonerato dalla spesa fissa per la locazione dell'abitazione e dello studio, mentre la D'AD era gravata dal canone di L.
1.000.000 mensili per la locazione dell'appartamento da lei abitato, così che il reddito del primo doveva considerarsi sostanzialmente più che doppio rispetto a quello della consorte. La medesima Corte ha quindi specificamente richiamato i parametri della durata del matrimonio, del contributo apportato dalla appellata alla sicurezza economica della famiglia, nonché alla conduzione familiare ed alla cura dei figli, delle ragioni della decisione.
Ogni ulteriore rilievo volto a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi esaminati dalla sentenza impugnata non è proponibile in questa sede di legittimità.
L'esito della lite induce a compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 25 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002