Sentenza 3 luglio 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti.
Commentario • 1
- 1. Quanto costa abbandonare (moralmente e materialmente) un figlioAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6872 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente-
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso l'avvocato DOMENICO BONAIUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IG CAMPESE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BE NA NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINEROLO 22, presso l'avvocato E. PALATTA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIALAURA BASSO, giusta mandato in calce ricorso notificato;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1169/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Campese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Palatta, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in cancelleria in data 2.7.1991 LU IT chiedeva al Tribunale di Foggia pronunzia di separazione personale, con addebito, dalla moglie LE CI EC, con conseguente affidamento alla stessa dei due figli nati in costanza di matrimonio ed obbligo a proprio carico di pagamento della somma di L.
1.200.000 al mese, a titolo di mantenimento dei figli. Costituitasi in giudizio la convenuta chiedeva a sua volta che la pronunzia di separazione fosse addebitata al marito;
che fossero a lei affidati i figli minori e che il IT fosse condannato al pagamento in proprio favore, a titolo di mantenimento dei minori, della somma di L 3.000.000 al mese, da rivalutarsi sulla base degli indici Istat.
Con sentenza in data 25.3/2.5.1997 il Tribunale di Foggia pronunziava la separazione personale delle parti senza addebito;
affidava i figli minori alla madre;
dettava le modalità di frequentazione padre-figli e determinava in L.
2.000.000 al mese l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli dovuto dal IT, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai. Avverso tale sentenza proponeva appello LU IT chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'addebito della separazione alla moglie, nonché la riduzione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli. In relazione a quest'ultima censura rilevava l'appellante che il giudice di primo grado, nel determinare il suo reddito, aveva fatto riferimento al reddito lordo e non al reddito netto percepito;
non aveva tenuto conto che i beni immobili della IT s.n.c. erano sotto esecuzione;
che, in relazione ai beni provenienti da successione, era in corso divisione giudiziaria talché gli era impossibile far ricorso al credito.
Con sentenza in data 9.12/22.12.1997 la corte di Appello di Bari respingeva il ricorso.
Avverso tale sentenza LU IT propone ricorso per cassazione, fondato su unico motivo illustrato con memoria. Partecipa alla discussione orale il difensore di LE CI EC
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso LU IT, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., lamenta la violazione degli artt. 147 e 148 c.c., la contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione nonché l'omesso esame di documentazione. In particolare il IT, dopo avere lamentato la violazione dell'art. 148 c.c., deduce che la Corte di Appello:
1) ha fatto propria per relationem la sentenza impugnata, senza spiegarne il perché;
2) ha determinato il reddito del ricorrente senza considerare la documentazione prodotta in giudizio;
3) ha considerato come facenti parte del patrimonio del ricorrente beni sottoposti ad esecuzione, e beni indivisi, oggetto di giudizio di divisione ereditaria;
4) ha determinato il reddito della EC sulla base delle "cartule " dalla stessa prodotte, senza esaminare le prove addotte dal IT.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Invero per quanto attiene alla prospettazione di cui al n 1) si rileva che la Corte di Appello, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non ha fondato il proprio convincimento sulla motivazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Foggia, ma, dopo avere richiamato in toto la motivazione stessa, ha proceduto ad una disamina specifica della situazione economica delle parti, talché il richiamo alla pregressa motivazione, effettuato per mera completezza di esposizione, non ha assunto, in concreto, alcuna valenza specifica.
La prima doglianza va quindi respinta.
Riguardo alla seconda doglianza si osserva che il ricorrente non ha indicato quali documenti non sarebbero stati esaminati dalla Corte di Appello di Bari, talché non è dato sapere quale sia l'error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte di merito Anche la seconda doglianza va quindi respinta.
Parimenti infondata è poi anche la terza censura.
Invero è ormai ius receptum che, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, ai sensi dell'art. 148 c.c., la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti. La Corte di Appello di Bari, tenuti presenti tali principi, ha proceduto alla disamina sia della situazione della s.n.c. IT, momentaneamente inattiva, sia della circostanza che i beni caduti in successione erano oggetto di giudizio di divisione ereditaria e, valutando tali elementi, unitamente ai redditi di lavoro dell'appellante ed alla sua qualifica di amministratore della Covitt s.r.l., è pervenuta alla ricostruzione di una capacità patrimoniale del IT superiore a quella risultante dal modello 740 ed ha quindi determinato l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto, tenuto conto anche che il ricorrente, fuori del matrimonio, aveva concepito altra figlia, al cui mantenimento doveva concorrere. La Corte di merito inoltre ha esaminato i redditi da lavoro di entrambe le parti al lordo delle ritenute fiscali, pervenendo così alla ricostruzione di un quadro omogeneo, in base al quale ha preso la propria decisione di merito che, in quanto sufficientemente motivata e priva di vizi logici, non può essere oggetto di giudizio legittimità, considerato che con la doglianza in esame il ricorrente ha sostanzialmente richiesto il riesame del materiale probatorio già vagliato nel corso del giudizio di merito.
Infondata infine deve ritenersi anche la doglianza indicata al punto n 4) posto che rettamente la Corte di merito ha determinato il reddito della EC sulla base delle prove da questa prodotte, mentre non è dato sapere, anche in relazione alla censura in esame, quali sarebbero i documenti prodotti dal IT non esaminati e valutati dal giudice di secondo grado.
Il ricorso pertanto va totalmente respinto.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione di cui L. 20.000= per esborsi e L 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 17 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1999