Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6872
CASS
Sentenza 3 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti.

Commentario1

  • 1Quanto costa abbandonare (moralmente e materialmente) un figlioAccesso limitato
    Alessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6872
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6872
Data del deposito : 3 luglio 1999

Testo completo