Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente per profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta. (Nella specie, è stato escluso la persistenza dell'obbligo di mantenimento di un figlio trentacinquenne - e convivente con la madre - a carico del padre separato per essere il figlio stesso ben lontano dal conseguimento della laurea in medicina nonostante risultasse iscritto presso tale facoltà da quindici anni, e senza che il suo comportamento potesse in qualche modo derivare o risentire della presenza paterna, essendo trascorso un periodo pressoché equivalente a quello necessario per l'utile completamento dell'intero corso di studi da quando il padre aveva cessato di convivere con moglie e figli).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9109 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso l'avvocato E. ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO SETTEMBRE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NE RL BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENETO 96, presso l'avvocato C. GALDO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO CRETELLA, FRANCESCO DEL VECCHIO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2517/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.94 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione dei coniugi LB AL e IS OC con addebito al AL. Assegnava alla OC ed ai figli con lei conviventi ER LO e IE, maggiorenni ma non autosufficienti, la casa familiare, poneva a carico del AL l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di lire 1.000.000 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli.
Il AL proponeva appello sostenendo che la separazione doveva essere addebitata esclusivamente alla OC;
chiedeva anche la revoca dei provvedimenti con i quali era stata disposta l'assegnazione alla moglie della casa familiare di sua esclusiva proprietà e l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. La OC chiedeva il rigetto dell'appello; proponeva impugnazione incidentale per ottenere un aumento del contributo per il mantenimento dei figli ed un assegno di mantenimento per sè, in relazione al più elevato reddito del coniuge.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 23.10.96, pronunciava la separazione dei coniugi senza addebito;
condannava il AL a corrispondere alla moglie un assegno mensile di lire 500.000 a titolo di contributo per il suo mantenimento;
revocava l'assegno per il mantenimento dei figli. Osservava che le risultanze probatorie rivelavano che la separazione era dovuta alla reciproca incompatibilità caratteriale e ai conseguenti rispettivi atti di intolleranza. . . che, nel loro insieme, avevano generato un clima di perenne conflittualità; che tali episodi non erano di gravità tale da giustificare una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge. Giudicava fondata la richiesta di un assegno di mantenimento proposta dalla OC che determinava in lire 500.000 mensili. Rigettava infine, la richiesta di un contributo per il mantenimento dei due figli maggiorenni rilevando (a) che IE, laureata ed economicamente indipendente, abitava altrove;
(b) che ER LO, di anni trentacinque, non era stato in grado di completare, dopo oltre quindici anni, il corso di medicina;
giudicava, pertanto, superato il limite cronologico di tollerabilità da parte dei genitori del carico economico per il rilievo che l'obbligo in questione è subordinato oltre che alla mancanza di indipendenza economica anche alla incolpevolezza del figlio nella specie da escludersi. In conseguenza di tali ultime statuizioni revocava anche il provvedimento di assegnazione alla OC della casa familiare.
Propone ricorso per cassazione la OC.
Resiste con controricorso il AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 151 c.2^, 143, 147, 148 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), la OC sostiene che la Corte (a) ha del tutto apoditticamente giustificato le gravi violazioni dei doveri . . . che derivano dal matrimonio perpetrate dal AL;
(b) ha esaminato solo parzialmente, attenuandola, la portata delle singole deposizioni. . .; (c) ha ignorato anche il principio che in materia di separazione è indispensabile una valutazione complessiva della prova da cui possa desumersi l'incidenza, dei singoli comportamenti in relazione alla violazione di quei doveri che derivano dal matrimonio. Il motivo di ricorso non è fondato.
I giudici del gravame, esaminando con particolare attenzione la vicenda coniugale, hanno valutato tutti gli episodi denunziati dalla OC e sono giunti alla conclusione che i fatti accertati, ancorché censurabili non potevano, tuttavia, ritenersi sintomatici di un'abituale e sistematica condotta violenta, irrispettosa e prevaricatrice;
che, inoltre, altri e più consistenti addebiti dalla OC mossi al AL erano stati ridimensionati dalle testimonianze. La corte di merito non si è, poi, sottratta al compito di eseguire una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge. Ha, infatti, rilevato che i testi avevano riferito circostanze tali da far ritenere giustificate le doglianze del AL circa le violenze fisiche subite in famiglia, conclusivamente affermando che la separazione era dovuta alla reciproca incompatibilità caratteriale dei coniugi ed ai conseguenti rispettivi atti di intolleranza.
La decisione, sorretta da congrua ed appagante motivazione, non merita censura. Spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di verificare l'attendibilità delle prove acquisite privilegiando quelle più idonee alla ricostruzione della vicenda. La ricorrente - richiamando gli episodi che giudica sintomatici di un comportamento riprovevole del marito e che sono stati attentamente considerati dai giudici del gravame - propone una diversa lettura delle risultanze probatorie così reclamando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.2^ e 4^ nonché dell'art. 6 L.898/70 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. la ricorrente sostiene che per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre è previsto il beneficio dell'uso dell'abitazione e di un contributo al mantenimento.
Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente si duole che la corte di merito abbia omesso ogni indispensabile e doverosa indagine sul compimento da parte dell'appellante AL di tutto quanto fosse stato necessario sulle circostanze che avevano determinato il ritardo dell'inserimento sociale e lavorativo del figlio ER LO.
I due motivi di ricorso, che per la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. L'obbligo del genitore di provvedere alle necessità dei figli (art. 30 Cost. e 147 c.c.) non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma permane fino a quando essi non conseguano un reddito che li renda economicamente autosufficienti. L'obbligo di mantenere i figli - correlato all'obbligo di istruire e educare (C. Cost. 121/74) - può protrarsi ben oltre il raggiungimento della maggiore età per consentire il completamento degli studi o a causa delle note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sempre in relazione alle possibilità economiche dei genitori. Il genitore interessato dovrà provare che il figlio sia diventato autosufficiente oppure che, pur messo nelle condizioni di procurarsi un reddito, non abbia voluto approfittarne per qualunque motivo. Tuttavia, pur se non è possibile prefissare quando termina l'obbligo di mantenimento, è indiscutibile che esso non può protrarsi oltre ogni ragionevole limite, ma dovrà alfine cessare per eventualmente riproporsi quale obbligo alimentare fondato su presupposti diversi. Al prudente apprezzamento del giudice di merito è riservato il compito di individuare, caso per caso, quando tale limite debba considerarsi superato e quando il figlio versi in colpa per non essere stato in grado d'i rendersi autosufficiente. A questi consolidati principi, più volte enunciati da questa Corte (Cass. 2392198, 7990/96, 6215/94, 13126192, 3709/77), si è attenuta la corte napoletana che ha ritenuto superato il limite di tollerabilità del mantenimento del figlio ER LO assolvendo il AL dall'obbligo di contribuire, con conseguente cessazione del diritto del coniuge, non più affidatario di figli conviventi non autosufficienti, all'assegnazione in uso della casa d'abitazione. La Corte ha rilevato che ER LO, trentacinquenne all'epoca della decisione d'appello, era ben lontano dal conseguimento della laurea in medicina nonostante frequentasse l'università da quindici anni;
che tale negligente comportamento non era stato determinato o influenzato dalla presenza paterna dal momento che era trascorso un periodo pressoché pari alla durata del corso di laurea da quando il AL aveva cessato di convivere con moglie e figli. Il predetto figlio maggiore non ha raggiunto l'autosufficienza economica nonostante i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile per avviarsi alla professione auspicata. Correttamente, pertanto, la corte napoletana - valutato con cura il comportamento di ER LO che, per colpevole trascuratezza o libera ma discutibile scelta, non ha tratto profitto dalle concrete opportunità offertegli - ha ritenuto che l'obbligo di mantenimento fosse ormai concluso e che a detto figlio, ricorrendone le condizioni, potesse solo spettare, ove direttamente richiesta, la prestazione alimentare nei ristretti limiti fissati dagli artt. 433 e segg. c.c. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 1999