Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11059
CASS
Sentenza 10 agosto 2001

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Il tentativo di conciliazione non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio in quanto la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità; pertanto, il giudizio può proseguire ove risulti la persistente volontà della parte non comparsa di chiedere il divorzio (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità per omissione del tentativo di conciliazione nel caso in cui alla prima udienza non era comparsa per legittimo impedimento la controricorrente, che, alla seconda, in assenza del ricorrente gravemente malato che non aveva chiesto il differimento dell'udienza, aveva aderito alla domanda di divorzio e solo successivamente eccepito la nullità).

In tema di assegno di divorzio, l'art. 5 della legge n. 898 del 1970, che fa carico al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, in caso di contestazioni, non impone un adempimento dettato a pena di nullità ma si traduce in una deroga alle regole generali sull'onere della prova, nel senso che la domanda di corresponsione dell'assegno non può essere respinta per la mancata dimostrazione da parte dell'istante delle condizioni economiche dell'altro coniuge; conseguentemente, il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti, può far uso di presunzioni e ricorrere a nozioni di comune esperienza per l'accertamento delle condizioni economiche delle parti e non è tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando ricorrano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, che si sottrae a censura in sede di legittimità quando sia logicamente e congruamente motivato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11059
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11059
Data del deposito : 10 agosto 2001

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