Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 2
Il tentativo di conciliazione non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio in quanto la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità; pertanto, il giudizio può proseguire ove risulti la persistente volontà della parte non comparsa di chiedere il divorzio (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità per omissione del tentativo di conciliazione nel caso in cui alla prima udienza non era comparsa per legittimo impedimento la controricorrente, che, alla seconda, in assenza del ricorrente gravemente malato che non aveva chiesto il differimento dell'udienza, aveva aderito alla domanda di divorzio e solo successivamente eccepito la nullità).
In tema di assegno di divorzio, l'art. 5 della legge n. 898 del 1970, che fa carico al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, in caso di contestazioni, non impone un adempimento dettato a pena di nullità ma si traduce in una deroga alle regole generali sull'onere della prova, nel senso che la domanda di corresponsione dell'assegno non può essere respinta per la mancata dimostrazione da parte dell'istante delle condizioni economiche dell'altro coniuge; conseguentemente, il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti, può far uso di presunzioni e ricorrere a nozioni di comune esperienza per l'accertamento delle condizioni economiche delle parti e non è tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando ricorrano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, che si sottrae a censura in sede di legittimità quando sia logicamente e congruamente motivato.
Commentari • 4
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Svolgimento del processo e motivi della decisione. La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: Con sentenza del 10 gennaio 7 marzo 2007 la Corte di Appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da G.D.B. A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 20 luglio 2005 con la quale, nella contumacia della medesima, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da questa contratto con S.P., rigettava l'impugnazione, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Riteneva la Corte di Appello che correttamente il primo giudice avesse pronunciato il divorzio pur in assenza all'udienza presidenziale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11059 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. IO VERUCCI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI BR RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Paraguay, n.5, presso gli avv.ti Alessandro Battezzati e Benedetto Macrì, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NF IO AT, elettivamente domiciliato in Roma, via Magnagrecia, n. 13, presso l'avv. Sebastiano Di Lascio, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma 1460 pubblicata il 5 maggio 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Sebastiano DI LASCIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 aprile 1996 OV TI NI chiedeva al Tribunale di Roma la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con AB AR PA.
Svoltesi due udienze presidenziali la convenuta eccepiva la nullità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, contesta va nel merito la domanda di divorzio e, in subordine, chiedeva l'attribuzione di un assegno mensile di L. 3.000.000.
Con sentenza del 14 novembre - 15 dicembre 1997 il tribunale, rigettata l'eccezione preliminare, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno mensile di divorzio di L.
1.000.000. Su gravame della convenuta la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 24 febbraio - 5 maggio 2000, confermava la decisione impugnata.
Premesso che l'udienza presidenziale del 14 giugno 1996 era stata rinviata per l'assenza giustificata della resistente, e che all'udienza successi va del 4 luglio, svoltasi nell'assenza del ricorrente che non si era potuto presentare per motivi di salute, la PA, assistita dal proprio difensore, aveva dichiarato di aderire alla domanda di divorzio, la corte confermava la statuizione del primo giudice il quale aveva ritenuto che la dichiarazione della resistente costituiva condizione necessaria e sufficiente per la prosecuzione del procedimento con la nomina del giudice istruttore, in quanto la alterna assenza di una delle parti non poteva comportare il reiterato rinvio dell'udienza presidenziale. Rilevato, pertanto, che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non aveva formato oggetto di gravame, la corte osservava che, pur ammettendosi la inverosimiglianza del reddito del ricorrente, che risultava di L.
7.000.000 annui ed era inferiore a quello della convenuta, ciò non consentiva di elevare la misura dell'assegno fissata dal primo giudice, alla quale il NI aveva prestato acquiescenza. Affermava al riguardo che la PA godeva di un reddito annuo lordo di circa L. 25.000.000 proveniente da fabbricati, e che il ricorrente aveva prodotto una documentazione fiscale la quale offriva elementi sufficienti da cui poteva dedursi in via presuntiva la esistenza di un reddito superiore a quello dichiarato;
egli era, infatti, proprietario di immobili dai quali ricavava una rendita di oltre 59.000.000 annui ed era titolare di redditi da lavoro dipendente che costituivano indici rivelatori di partecipazione a società, avendo verosimilmente accumulato il suo patrimonio con l'attività di veterinario svolta con mezzi e strutture consistenti, secondo quanto accertato dalla sentenza di separazione. Tuttavia le gravi patologie dalle quali egli era affetto all'epoca della separazione - consistenti in esiti di rickettiosi e sepsi da staffilococco aureo con meta stasi settiche multiple, esiti di asportazione del bulbo oculare destro a seguito di metastasi settica, polineurite tossico-dismetabolica ed epatopatia cronica - e il peggioramento nel tempo delle sue condizioni fisiche avevano comportato il consumo del suo patrimonio non più incrementato dall'attività professionale e inducevano a ritenere equa la misura dell'assegno di divorzio fissata nella sentenza impugnata. Contro la sentenza ricorre per cassazione AB AR PA con due motivi.
Resiste con controricorso OV TI NI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 4, n. 7, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che la norma denunciata, in quanto disposizione di ordine pubblico non è disponibile dalle parti, sicché dovrebbe ritenersi erronea l'affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuta legittima l'omissione del tentativo di conciliazione fuori dei casi previsti dalla legge, e cioè per la mancata comparizione del coniuge ricorrente, attribuendo efficacia all'assenso prestato dal coniuge convenuto alla domanda di divorzio.
La censura non ha fondamento poiché il tentativo di conciliazione, pur configurando un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce tuttavia un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio in quanto la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale può essere omessa quante volte non se ne ravvisi la necessità e l'opportunità sicché il giudizio può proseguire ove risulti la persistente volontà della parte non comparsa di chiedere il divorzio (Cass. 19 settembre 1975, n. 3068; 28 settembre 1976, n. 3169; 20 maggio 1977, n. 2085; 28 settembre 1977, n. 4119; 7 novembre 1981, n. 5874). Ciò vale tanto più nel caso in cui non si presenti la parte ricorrente, se si considera che la norma dettata dall'art. 707 cod. proc. civ., secondo cui nel procedimento di separazione personale dei coniugi la mancata comparizione del ricorrente all'udienza presidenziale comporta la perdita di efficacia della domanda, non è applicabile al procedimento di divorzio, nel quale il coniuge intimato che sia comparso può far propria, in assenza del ricorrente, la domanda di divorzio e insistere per lo scioglimento del matrimonio (Cass. 12 gennaio 1977, n. 124). Ne consegue che nel caso di mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza presidenziale spetta all'insindacabile discrezionalità del giudice valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione del ricorrente e della sua volontà di aderire o meno alla ricostituzione del consorzio familiare (Cass. 2 giugno 1978, n. 2757), e l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 ottobre 1974, n. 2875). Ciò premesso, la sentenza impugnata, la quale ha dato atto della dichiarazione di adesione alla domanda di divorzio da parte della resistente comparsa nella seconda udienza fissata per il tentativo di conciliazione ed ha ritenuto che essa consentiva la prosecuzione del procedimento in assenza di una contraria manifestazione di volontà del ricorrente, che non aveva chiesto il differimento dell'udienza presidenziale ma si era limitato a giustificare la sua mancata presenza, tenendo altresì conto della mancata proposizione di uno specifico motivo di appello contro la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha fatto corretta applicazione dell'uniforme interpretazione giurisprudenziale innanzi richiamata e la sua statuizione si sottrae a sindacato in sede di legittimità essendo correttamente e congruamente motivata. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, della legge lo dicembre 1970, n. 878, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione all'art. 360. nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo che la corte avrebbe omesso di rilevare che il tribunale, pur in presenza delle contestazioni da essa sollevate in relazione alle condizioni economiche del ricorrente, aveva del tutto tralasciato di disporre indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del NI.
La censura non può trovare accoglimento poiché la norma che fa carico al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita delle parti in caso di contestazioni non impone un adempimento dettato a pena di nullità ma comporta unicamente una deroga al principio generale dell'onere della prova nel senso che la domanda diretta alla corresponsione dell'assegno di divorzio non può essere respinta per la mancata dimostrazione da parte dell'istante delle condizioni economiche dell'altro coniuge (Cass. 21 marzo 1992, n. 3529); ne consegue che il giudice investito della domanda di divorzio può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti al processo e può anche ricorrere ad elementi presuntivi e alle nozioni di comune esperienza per l'accertamento delle condizioni economiche delle parti, e non è tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando le circostanze risultanti dagli atti forniscano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, che si sottrae a qualsiasi censura nel giudizio di legittimità quando, come nella specie, esso sia logicamente e congruamente motivato.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 120.000, oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2001