Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3974
CASS
Sentenza 19 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto all'assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il parametro al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.

In tema di prova presuntiva, sono incensurabili, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.

A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.

Commentari22

Mostra tutto (22)
  • 1Coppie: chi deve mantenere i figli? E fino a quando?
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Rivista di Diritto Societario
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

  • 3Versamenti in conto capitale, riserve 'targate' e finanziamenti dei soci (nota a Cass., 24 luglio 2007, n. 16393)
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 6602 del 28
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 28/02/2022, (ud. 09/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6602 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ABETE Luigi – rel. est. Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14294/2016 R.G. proposto da: B.D., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannaccone e dall'avv. Ulisse Corea, con domicilio eletto in Roma, Via Monte Parioli, 48; – ricorrente – contro SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. e …

     Leggi di più…

  • 5Il mantenimento dei figli: un obbligo per i genitori
    Sara Ionà · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Introduzione – 2. L'obbligo di mantenimento – 3. Spese ordinarie e spese straordinarie – 4. Spese straordinarie e superiore interesse del minore – 5. Conseguenze penali e civili a seguito del mancato versamento dell'assegno di mantenimento 1. Introduzione Entrambi i genitori hanno il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, come sancito da norme di rango costituzionale (articolo 30 Cost.[1]) e da norme codicistiche rafforzate da recenti riforme legislative[2] dirette a tutelare la prole dalle conseguenze pregiudizievoli delle crisi familiari. Si tratta di un obbligo che sorge per effetto del rapporto di filiazione e non è …

     Leggi di più…
Mostra tutto (22)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3974
Data del deposito : 19 marzo 2002

Testo completo