Sentenza 19 marzo 2002
Massime • 3
A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto all'assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il parametro al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.
In tema di prova presuntiva, sono incensurabili, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.
A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Commentari • 22
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Cassazione civile sez. II, 28/02/2022, (ud. 09/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6602 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ABETE Luigi – rel. est. Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14294/2016 R.G. proposto da: B.D., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannaccone e dall'avv. Ulisse Corea, con domicilio eletto in Roma, Via Monte Parioli, 48; – ricorrente – contro SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE 109, presso l'avvocato IANO D'ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IS IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato PAOLO RICCIARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDILBERTO RICCIARDI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 459/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 02/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'Andrea che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Edilberto Ricciardi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 febbraio - 30 marzo 1999 il Tribunale di Salerno pronunciava la separazione personale tra i coniugi OR TO e IA TI, affidava i due figli minori alla madre e poneva a carico del marito un assegno mensile di L. 2.000.000, di cui L. 500.000 per il mantenimento della moglie e L.
1.500.000 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
Proposto appello dal TO, con sentenza del 2 novembre - 2 dicembre 1999 la Corte di Appello di Salerno rigettava l'impugnazione, osservando che dagli scarsi elementi probatori desumibili dagli atti era possibile ravvisare una evidente disparità economica tra le parti, atteso che la TI fruiva di un unico reddito costituito dal proprio stipendio mensile di assistente sociale collaboratrice di ruolo presso la A.S.L. di Salerno, pari a circa L.
2.000.000 mensili, con le quali doveva provvedere al sostentamento proprio e dei due figli adolescenti a lei affidati, e che nella valutazione della sua posizione economica non poteva tenersi conto del godimento della casa coniugale, trattandosi di un immobile di proprietà della madre concessole in uso a titolo precario, mentre i redditi del TO relativi all'anno 1997 presi in considerazione dal Tribunale, pari a L. 40.000.000 lorde per lavoro autonomo e L. 49.000.000 lorde per lavoro dipendente, secondo le risultanze della documentazione fiscale allegata, pur depurati del carico fiscale, apparivano di gran lunga superiori a quelli della moglie. Rilevava altresì che il primo giudice aveva legittimamente fatto ricorso a presunzioni nel ritenere che i profitti tratti dal medesimo dalla partecipazione a società svolgenti attività di emodialisi fossero superiori a quelli effettivamente denunciati, ben potendo il giudice di merito far ricorso a presunzioni semplici nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Nè era ravvisabile il prospettato peggioramento della situazione economico professionale del TO per effetto dell'avvenuta liquidazione di un centro di emodialisi a Palinuro e della cessione di una quota di partecipazione in una società di analisi cliniche, atteso che, a prescindere dall'eventuale utile derivato da tali operazioni, la sua qualifica di medico dialista gli consentiva comunque di svolgere una attività ben remunerata presso uno dei numerosi centri di dialisi pubblici e privati esistenti nel territorio.
Sulla base di tali emergenze riteneva che la somma mensile complessivamente liquidata dal primo giudice, lungi dal consentire la conservazione del tenore di vita tenuto durante il matrimonio, che definiva medio alto, fosse appena sufficiente, sommata allo stipendio percepito dalla TI, a soddisfare le normali esigenze esistenziali del gruppo familiare.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TO deducendo tre motivi illustrati con memoria. La TI ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando omissione di motivazione su un punto decisivo, si deduce che la sentenza impugnata ha mancato di esaminare la censura dell'appellante avverso la valutazione effettuata dal primo giudice dei suoi redditi per l'anno 1997, erroneamente calcolati in L. 89.000.000, a fronte della denuncia della somma di L. 76.845.000 riportata nella dichiarazione fiscale concernente lo stesso anno, ed ha altrettanto erroneamente valutato la consistenza dei redditi della moglie per l'anno 1997 in L. 30.000.000, in contrasto con l'indicazione di L. 35.173.000 contenuta nel relativo modello 101.
Il motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello ha preso in esame la doglianza, rilevandone l'infondatezza, ed in particolare osservando che i redditi del TO relativi all'anno 1997 considerati nella sentenza del Tribunale erano quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi allegata, pari a L. 40.000.000 da lavoro autonomo e L. 49.000.000 da lavoro dipendente, al lordo delle ritenute fiscali, mentre quelli della TI emergenti dalla relativa documentazione fiscale corrispondevano ad uno stipendio mensile di circa L.
2.000.000 nette. È peraltro evidente che ogni ulteriore censura diretta a prospettare un errore di fatto nella lettura dei documenti prodotti non è riconducibile ai motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., si deduce che la Corte territoriale, condividendo il giudizio del Tribunale secondo il quale le entrate del TO dovevano presumersi sulla base di nozioni di comune esperienza superiori a quelle denunciate, ha illogicamente ed immotivatamente tratto tale presunzione dalla circostanza che egli svolgeva attività di lavoro autonomo, non considerando che la presunzione stessa aveva ad oggetto non già un fatto ignoto, ma un fatto già provato dalle dichiarazioni dei redditi e dalle verifiche della Guardia di Finanza disposte dal giudice, ed omettendo altresì di rilevare che comunque difettavano i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.
Il motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello, nel rigettare il corrispondente motivo di gravame, ha con motivazione congrua e logica affermato che correttamente il primo giudice si era avvalso dello strumento presuntivo, nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., nel ritenere che i redditi effettivi del TO nel periodo esaminato fossero superiori a quelli emergenti dalla relativa documentazione fiscale, della quale aveva rilevato la parziale inattendibilità. Ogni ulteriore doglianza diretta a porre in discussione la fondatezza delle richiamata presunzione e la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza non è proponibile in questa sede, non essendo censurabile nel giudizio di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (v. Cass. 2000 n. 12422; 1999 n. 9015; 1999 n. 4406; 1997 n. 2700; 1995 n. 237). Con il terzo motivo, denunciando omissione di motivazione e violazione degli artt. 156 comma 1^ e 2^ c.c., 112 e 116 c.p.c., si sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla specifica domanda formulata in appello diretta ad ottenere che venisse riconsiderata la condizione economica del TO in relazione alla diminuzione dei redditi per l'anno 1998, conseguente alla scelta del tempo pieno ed all'abbandono della libera attività professionale. Si rileva altresì che la circostanza che la TI aveva percepito nell'anno 1998 un reddito lordo di L. 44.424.606, secondo le risultanze della dichiarazione dei redditi acquisita, di poco inferiore a quello del coniuge, avrebbe dovuto indurre ad escludere la spettanza dell'assegno.
Si lamenta ancora che nella valutazione della posizione reddituale del TO la Corte di Appello non ha detratto l'ammontare dell'assegno per il mantenimento dei figli e non ha tenuto conto dell'onere a suo carico per il mantenimento degli altri due figli nati dalla nuova relazione. Si denuncia infine l'omessa considerazione dell'utilità derivante alla TI dal godimento gratuito della casa di proprietà della madre. Il motivo è infondato. Come è noto, condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. per tutte Cass. 2001 n. 12136, 2001 n. 3291; 1998 n. 3490; 1997 n. 7630; 1997 n. 5762; 1996 n. 5916;
1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1990 n. 11523; 1990 n. 6774). Si è al riguardo precisato da questa Suprema Corte che il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente (v. per tutte sul punto Cass. 2001 n. 3291; 1998 n. 3490, cit.; 1996 n. 10463; 1995 n. 4720, cit.;
1995 n. 2223, cit.; 1994 n. 7437).
È altresì noto che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini dell'attribuzione dell'assegno non comporta la necessità di determinare l'esatto importo dei redditi posseduti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze (così Cass. 1998 n. 4679; 1994 n. 6612; 1990 n. 11523). È ancora opportuno ricordare, coinvolgendo il motivo di ricorso anche l'ammontare dell'assegno relativo al mantenimento dei figli minori, che in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). È altresì da considerare sul punto che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (così Cass. 1997 n. 11025). Va infine rilevato che ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla "capacità di lavoro professionale o casalingo" con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 1997 n. 11025, cit.). A tali principi si è pienamente attenuta la sentenza impugnata, la quale ha esaminato il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza, definendolo medio-alto, ed ha quindi proceduto alla valutazione delle loro condizioni patrimoniali e reddituali in termini di attualità, ossia tenendo conto anche della prospettazione svolta dal TO in sede di appello circa l'avvenuto peggioramento nell'anno 1998 della sua situazione economico professionale a seguito della liquidazione del centro di emodialisi e della cessione della quota di partecipazione ad una società avente ad oggetto l'attività di analisi cliniche, dando adeguata ragione - nei precisi limiti di quanto dedotto dall'appellante - del suo apprezzamento al riguardo, ed in particolare rilevando che a fronte della disponibilità da parte della TI del solo stipendio mensile di assistente sociale, le entrate complessive e le potenzialità reddituali del coniuge, valutate in relazione alla sua specializzazione professionale, consentivano - pur in presenza degli eventi suindicati - l'erogazione dell'assegno di separazione e del contributo per il mantenimento dei minori nella modesta misura suindicata. La sentenza stessa ha, peraltro, ritenuto detta somma affatto idonea ad assicurare la conservazione del precedente livello di vita, ma appena sufficiente, in aggiunta allo stipendio percepito dalla TI, a soddisfare le normali esigenze esistenziali della medesima e dei minori.
In tale complesso argomentativo non si ravvisano carenze o contraddittorietà motivazionali, mentre ogni ulteriore doglianza diretta a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi esaminati dal giudice di merito o la valutazione di altri elementi non considerati non è ammissibile in questa sede.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 20,77, oltre euro 1.500,00 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2002