Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 cod.proc.civ., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno.
Commentari • 4
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L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (in via concorrente con il figlio), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, non può in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO MAGGIOLO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OZ AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G BELLI 27, presso l'avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO CARRARO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1770/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 6/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/10/98 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Manzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
A seguito di ricorso in data 23-12-83, il Tribunale di Venezia, con sentenza del 9-1/3-4-90, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi TO IO e ZZ VA, assegnava a quest'ultima la casa coniugale, le affidava i due figli minori (ES e SA, nati rispettivamente il 5-2-73 ed il 15-9-78) e disponeva a carico del TO il pagamento di un assegno di mantenimento mensile di complessive £.1.200.000, di cui £.400.000 per la moglie e £.400.000 per ciascun figlio, così modificando e maggiorando l'assegno di mantenimento di complessive £.650.000 originariamente disposto dal Presidente del Tribunale di Venezia, il 30-4-84, ai sensi dell'art.708, terzo comma, c.p.c.. Con citazione notificata in data 10-3-92 il TO proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con cui la ZZ gli aveva intimato il pagamento delle differenze maturate mensilmente tra gli importi di detti due assegni nonché della somma di £.400.000 mensili dal 5-6-91, data dalla quale, a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia ES, l'opponente aveva unilateralmente ridotto l'assegno disposto dal Tribunale da £.
1.200.000 a £.800.000. Sosteneva il TO non essere dovuta la suddetta differenza di importo tra i due assegni, l'uno determinato in via provvisoria dal presidente del Tribunale di Venezia e l'altro liquidato dallo stesso Tribunale con la richiamata decisione, avendo quest'ultima valutato il relativo assegno in base al reddito accertato al momento della decisione e non in considerazione delle condizioni economiche esistenti all'epoca del provvedimento presidenziale;
affermava altresì che la figlia, con lettera indirizzata al legale dei genitori, aveva espressamente manifestato la volontà di provvedere da sola al proprio mantenimento. Costituitasi la ZZ, il Tribunale di Venezia con sentenza n.114/95 rigettava l'opposizione quanto alle suddette differenze tra gli importi degli assegni, (ritenendole dovute per avere lo stesso Tribunale, con la sentenza del 90, maggiorato l'originario importo non a seguito di soppravvenuti aumenti di reddito ma in virtù di quanto percepito dal TO nell'anno 1986) e, viceversa, l'accoglieva in ordine alla cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia dopo la maggiore età. A seguito degli appelli proposti dal TO in via principale e dalla ZZ in via incidentale, la Corte d'Appello di Venezia, con pronuncia del 2-7/ 6-12-96, confermava l'impugnata sentenza di primo grado quanto all'obbligo del TO di corrispondere le differenze di somme tra l'assegno provvisorio e quello determinato dal Tribunale (ciò in quanto la sentenza di separazione aveva preso in considerazione la situazione patrimoniale esistente nel 1986, senza esaminare ne' la precedente posizione economica ne' miglioramenti successivi) e la riformava riguardo all'obbligo del mantenimento della figlia ES, ritenendolo perdurante anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
Ricorre per Cassazione, a mezzo la proposizione di tre motivi, il TO;
resiste con controricorso l'intimata. Ha presentato altresì memoria per l'odierna udienza il ricorrente. Motivi della decisione
Con il primo motivo si afferma l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla circostanza della valutazione della situazione patrimoniale del ricorrente con riferimemto, in particolare, alla decorrenza dell'assegno in questione. La doglianza è fondata.
Invero la Corte di merito, con laconica motivazione, che tra l'altro non consente la ricostruzione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione, fa decorrere l'obbligo posto a carico di AN IO del versamento dell'assegno di mantenimento, liquidato in considerazione del reddito da questi percepito nell'anno 1986 sulla base del criterio già stabilito dai giudici di primo grado, dalla data della domanda di separazione della ZZ, senza minimamente esporre le ragioni di tale decorrenza. La decisione inoltre, sempre riguardo alla circostanza in esame, presenta evidenti profili di illogicità laddove, prima espone il criterio astratto secondo cui "l'assegno di mantenimento, nella misura fissata con la sentenza che pronuncia sugli effetti patrimoniali tra i coniugi separati, decorre dalla data della domanda di separazione, qualora in quella data esistevano in concreto i relativi presupposti valutati dal giudice di merito", per poi non adeguarsi a tale "regola" ed al relativo obbligo motivazionale sull'esistenza di detti presupposti. Deve, altresì, rilevarsi che, diversamente dalla sentenza del Tribunale che alla data della sua pronuncia motiva l'aumento dell'assegno (con decorrenza dall'udienza presidenziale) in considerazione della diversa situazione patrimoniale dell'obbligato nel 1986, la Corte di Venezia, nel confermare l'efficacia del conseguente precetto, in considerazione dell'omessa impugnazione da parte del TO e della ritenuta "definitività" della sentenza 570/1990 del Tribunale, indica, incomprensibilmente perché non adotta sul punto una congrua motivazione, "il momento della domanda" come termine iniziale delle differenze di importo a carico del ricorrente tra quanto fissato dal presidente del Tribunale, in via provvisoria, e l'assegno liquidato dal collegio con la sentenza di separazione: resta cioè privo di sufficienti argomentazioni la disposta retroattività del suddetto titolo esecutivo.
Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art.112 c.p.c., unitamente all'insufficiente e contraddittoria motivazione, riguardo all'affermazione della Corte di merito secondo cui per ottenere l'estinzione dell'obbligazione alimentare a favore della figlia il TO avrebbe dovuto proporre un procedimento ex art.710 c.p.c.e non opposizione all'esecuzione; si precisa, in proposito,
che la Corte di merito ha deciso ultra petita perché chiamata a pronunciarsi sulla sola legittimazione della ZZ, quale coniuge affidatario, ad esigere la somma destinata al mantenimento della figlia e non anche sulla quantificazione e decorrenza del relativo assegno.
Con il terzo motivo si censura, per violazione degli artt.30, primo comma, Cost., 1321, 1362 e ss.,147, 148, 455, 155, 156, 1301 c.c., 710 e 100 c.p.c., nonché 5 l.898/70, la sentenza impugnata. Si afferma in proposito che la dichiarazione della figlia ES di rinunciare al mantenimento " ha quanto meno avuto l'effetto di estinguere la legittimazione concorrente della madre" in ordine alla pretesa creditoria in questione in quanto "la remissione compiuta dal creditore esclusivo non ha il limitato effetto previsto all'art.1301 c.c. ma estingue per intero il concredito solidale". Tali due ultime censure sono invece prive di fondamento. Quanto alla prima va, infatti, osservato che non sussiste la dedotta violazione dell'art.112 c.p.c. in quanto, a fronte di una domanda dell'appellante avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del credito di ZZ VA posto a base dell'atto di precetto, la Corte di merito, con ampie argomentazioni, correttamente ha affermato il permanere dell'obbligo del mantenimento a carico del TO della figlia maggiorenne ed il corrispondente diritto iure proprio alla percezione del relativo assegno della madre già affidataria, in mancanza di una diretta ed esplicita richiesta della stessa figlia di essere destinataria del pagamento (specificamente sul punto Cass. 5874/81 m.416620 e Cass. 6215/94 m.485973), precisando che eventuali modifiche del quantum dovuto non possono essere adottate nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione bensì a mezzo l'apposita procedura di cui all'art. 710 c.p.c.; ciò, per la sua specialità in ordine alla "modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi", risulta pienamente condivisibile.
Deve, poi, affermarsi la totale infondatezza della terza ed ultima doglianza, non priva, tra l'altro, di profili di pretestuosità:
non v'è alcun riferimento giuridico nel nostro sistema civilistico che possa minimamente suffragare la tesi della solidarietà attiva, in ordine al percepimento dell'assegno in questione, tra genitore (affidatario) e figlio. A parte la decisiva considerazione che detta ipotesi di solidarietà, a differenza di quella passiva, non si presume (arg. a contrario ex art.1292 c.c.) ma abbisogna di un esplicito titolo (o di un'apposita disposizione normativa) che, nella fattispecie in esame, è del tutto inesistente, deve considerarsi, anche per quanto già sostenuto da questa Corte di legittimità (Cass.n. 3409/94 m.485973) che la causa dell'adempimento (relativo all'assegno) nei confronti dell'altro coniuge, già affidatario, è diversa dalla causa dell'adempimento nei confronti del figlio (divenuto maggiorenne), diversi essendo i relativi interessi: l'affidatario è portatore dell'interesse al rimborso di quanto spende per il figlio, quest'ultimo ha invece diretto interesse al mantenimento. Ne deriva che, pur volendo impropriamente ritenere, nella presente fattispecie, valida la rinuncia della figlia ES al mantenimento (il che non è stante l'indisponibilità del relativo diritto che può essere disconosciuto solo in sede della richiamata procedura ex art.710 c.p.c., finalizzata all'accertamento dei presupposti di fatto dell'autosufficienza economica dei figli), essa non può spiegare alcun effetto sulla posizione giuridico-soggettiva della madre quale autonoma destinataria dell'assegno.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
rigetta il secondo ed il terzo. Cassa e rinvia, in relazione all'accolto motivo, alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
In Roma il 2-10-1998.
Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.