Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 3
Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando , per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti ( in applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che qualificava il documento sottoscritto dalle parti come transazione - e non come semplice quietanza liberatoria - avendo il giudice di merito accertato che le parti si erano scambiate delle reciproche concessioni).
Poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" l'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso, e non acquisibili aliunde, laddove questo principio non è utilizzabile per i contratti ove la forma scritta è prescritta solo ad probationem", legittimamente nella transazione relativa ad un contratto di assicurazione si può far riferimento ad elementi esterni all'atto per individuare quali siano le rinunce reciproche scambiate dalle parti in sede di stipulazione del contratto di transazione.
In tema di ricorso per cassazione, il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio nel termine, fissato per il deposito del ricorso, di venti giorni dalla notificazione del ricorso stesso, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo o ve l'esame di detto fascicolo, non allegato agli atti del processo, risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità, laddove l'improcedibilità deve essere esclusa se dagli atti e dai documenti inseriti nei fascicoli di parte sia comunque possibile desumere gli elementi necessari per la decisione delle questioni prospettate.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENERALI - Assicurazioni Generali S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore SS ER e CA SA, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone n. 49, presso l'avv. Antonio Bernardini, che li difende anche disgiuntamente all'avv. Tito Boscarolli, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER PA, elettivamente domiciliato in Roma, via Parioli n. 27, presso l'avv. Pio Corti, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Marco Napoli, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, n. 135/00 del 21 giugno - 19 settembre 2000 (R.G.99/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Antonio Bernardini per la ricorrente e l'avv. Pio Corti per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 13 dicembre 1996 le ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Bolzano, ERI PA, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 18 milioni.
Esponeva la società attrice che nell'ottobre 1995 per una mera svista essa concludente aveva liquidato al ERI, a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito di un incidente verificatosi in Portogallo nel giugno 1994, la detta somma di lire 18 milioni, sebbene il contratto di assicurazione non fosse operante perché scaduto il 13 maggio 1994.
Costituitosi in giudizio il ERI resisteva alla avversa domanda eccependone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Faceva, infatti, presente il convenuto che aveva riscosso la somma di cui alla citazione introduttiva non in forza del contratto di assicurazione ma di una transazione conclusa tra le parti, atteso che esso concludente aveva incassato una somma inferiore rispetto a quanto, in realtà, spettantegli.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito giudice rigettava la domanda attrice, compensate le spese di lite.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente LE ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. la corte di appello di Trento, con sentenza 21 giugno - 19 settembre 2000, rigettava il gravame, atteso che l'atto di quietanza 11 ottobre 1995, sottoscritto dal ERI doveva essere qualificato sia formalmente che sostanzialmente come transazione. Per la cassazione di tale ultima sentenza ha proposto ricorso affidato a un unico complesso motivo, la GENERALI S.p.A.. Resiste, con controricorso il ERI.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale parte controricorrente eccepisce la improcedibilità del ricorso di controparte ex art. 369 c.p.c., atteso che dal contesto dello stesso non risulta che controparte abbia richiesto alla Corte di Appello di Trento la trasmissione del fascicolo di ufficio a codesta Suprema Corte, come previsto invece dall'art. 369 c.p.c., ultima parte, a pena di improcedibilità.
2. La deduzione non può trovare accoglimento.
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, ultimo comma, c.p.c.) nel termine fissato per il deposito del ricorso, cioè venti giorni dalla notificazione, determina la improcedibilità del ricorso per cassazione, solo ove l'esame di detto fascicolo (non allegato agli atti del processo) risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12681; Cass. 3 maggio 2000, n. 5569;
Cass. 13 aprile 2000, n. 4806), per cui la detta improcedibilità deve essere esclusa se dagli atti e dai documenti inseriti nei fascicoli di parte, sia comunque possibile desumere gli elementi indispensabili per la decisione delle questioni prospettate con il ricorso stesso (Cass. 9 giugno 2000, n. 7892). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie l'esame del ricorso, con il quale non si denunziano sotto alcun profilo errores in procedendo, non implica l'esame dei fascicolo d'ufficio e che, pertanto, la invocata improcedibilità non sussiste.
3. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda proposta dalla S.p.A. LE ASSICURAZIONI GENERALI
contro
ERI PA sul rilievo che l'atto di quietanza sottoscritto dal ERI in data 11 ottobre 1995 deve qualificarsi sia formalmente che sostanzialmente come una transazione. Non solo, hanno osservato quei giudici, il modulo predisposto dalla stessa società attrice, contiene espressamente la precisazione secondo cui l'importo viene accettato dalla controparte "in via di transazione, ma risulta, altresi, che le parti tacitamente o esplicitamente, nel corso dell'intero rapporto giuridico conclusosi con il versamento dell'importo in contestazione si siano fatte reciproche concessioni.
4. Con un unico, complesso, motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa ed insufficiente motivazione".
4.1. In merito, in particolare, all'assunto che il giudice di appello avrebbe "insufficientemente motivato il proprio convincimento", si afferma, in ricorso, in primis, che il giudice di secondo grado ha ritenuto "provato che in base al contratto sarebbe spettata al ERI una somma diversa e maggiore di quella effettivamente incassata", e che "a prescindere dalla assoluta mancanza di una qualsiasi indicazione atta ad individuare la fonte della prova che il giudice d'appello avrebbe ravvisato negli atti dei giudizi di primo e secondo grado, non pare che sia neppure stata fornita da parte del ERI una qualsiasi prova, non solo di un diverso o maggiore importo a lui spettante rispetto a quello effettivamente da lui incassato in base all'atto oggetto di presente causa, ma che vi fosse anche la remota possibilità di eventuali danni per l'avvenire, circostanza, questa, assolutamente non ipotizzata neppure da controparte e frutto di una mera deduzione o presunzione da parte del giudicante".
La deduzione è manifestamente infondata, sotto tutti i profili in cui si articola.
4.1.1. La sentenza gravata, lungi dall'omettere qualsiasi indicazione delle fonti del proprio convincimento (come, del tutto apoditticamente si afferma in ricorso) precisa, puntualmente, che dalla polizza in atti risulta, già che ERI aveva diritto a eventuali ulteriori danni futuri (cui ha rinunziato con la sottoscrizione del documento oggetto di controversia), sia ad un ulteriore indennizzo per ogni giorno di ricovero ospedaliero (non pagato dalla attuale ricorrente e rinunziato dal ERI in sede di sottoscrizione del documento di cui sopra).
Certo quanto sopra è palese che la dedotta, omessa motivazione, circa un punto decisivo della controversia, non sussiste. È palese, inoltre, che - eventualmente - era onere della società ora ricorrente, nell'ipotesi la polizza a suo tempo stipulata dal ERI non prevedeva il diritto dello stesso al risarcimento delle voci di danni indicate nella sentenza gravata, impugnare la sentenza stessa non con ricorso per cassazione (come ha fatto) ma per revocazione per errore di fatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. (Cfr., tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass. 23 giugno 1998, n. 6235).
4. l. 2. I giudici del merito, ancora, in merito alle "rinunzie" fatte dall'assicurato, hanno accertato, in linea di fatto, che dalla stessa relazione medico legale redatta dal medico di fiducia della società assicuratrice risultava confermato che il ERI aveva subito un ricovero ospedaliero.
Tale proposizione non risulta in alcun modo contestata dalla difesa della ricorrente per cui è palese, anche sotto questo, ulteriore, profilo, la manifesta infondatezza della deduzione ora in esame, allorché si afferma il ERI non avrebbe dimostrato di avere diritto a un indennizzo a titolo di ricovero in ospedale o, comunque, a un risarcimento maggiore di quello in concreto liquidato.
4.1.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, sempre per quanto riguarda quest'ultimo profilo della censura si osserva che perché si abbia "concessione", rilevante ai fini dell'art. 1965, comma 1, c.c. è sufficiente che taluno rinunzi a una pretesa che,
in tesi, potrebbe far valere nei confronti della controparte, in forza della situazione - incerta - preesistente, non anche la dimostrazione come suppone l'attuale ricorrente che tale pretesa è "fondata" e che, portata la controversia all'attenzione di un giudice, quest'ultimo l'avrebbe accolta.
È irrilevante, pertanto, al fine del decidere, qualsiasi indagine volta ad accertare se nella specie, in concreto, sussistevano o meno - date le caratteristiche del sinistro subito dal ERI e i suoi esiti - le condizioni perché sorgesse, in concreto, il diritto dell'assicurato ad altre voci di danno, oltre quelle in concreto riconosciute (con espressa rinunzia, ha accertato il giudice di merito, in sede di interpretazione del contratto inter partes a qualsiasi altra pretesa che poteva nascere da quel sinistro).
4.2. Quanto alla "interpretazione" data dai giudici del merito al documento 11 ottobre 1995 e alla sua qualificazione come "transazione" - anziché, come invoca l'attuale ricorrente quale "mera quietanza", "dichiarazione unilaterale di riconoscimento del pagamento effettuato dalla debitrice Generali S.p.A.", - si osserva che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e ss. c.c. (cfr., Cass. 15 ottobre 2001, n. 12158). La seconda, per contro, concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto (per tutte, cfr., Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054). Pacifico quanto precede, si osserva, che i giudici di merito hanno ricostruito la volontà delle parti, in sede di predisposizione del documento 11 ottobre 1995, nel senso che le stesse si erano fatte delle reciproche concessioni.
Contestandosi, da parte della ricorrente, una tale conclusione con la prima parte del motivo esaminata sopra e dimostrata la manifesta infondatezza di una tale deduzione, è palese che il riferito accertamento di fatto è, attualmente, divenuto incontestabile.
4.3. Deve escludersi, infine, che i giudici del merito siano incorsi in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell'art. 1965 c.c. per avere qualificato il contratto inter partes come "transazione", dopo avere accertato, in linea di fatto con apprezzamento come osservato sopra oramai divenuto definitivo, che nello stesso le parti si erano fatte reciproche concessioni così evitando una possibile lite tra le stesse. È sufficiente, al riguardo, tenere presente la stessa definizione del contratto di transazione data dall'art. 1965 c.c. ("la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni.
pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"). Pacifico quanto precede, si osserva che il principio fatto proprio dai giudici del merito corrisponde, puntualmente, ai più recenti insegnamenti giurisprudenziali di questa Corte.
Come affermato da Cass. 4 maggio 1999 n. 4442 "la cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata ... a saldo di ogni ... pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale ... Va, infatti, precisato che nella suddetta dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o di transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, risulti accertato che ... la parte l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o obiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi (sempre in questo senso, per la giurisprudenza successiva, ad esempio, Cass. 11 luglio 2001, n. 9407, nonché Cass. 8 novembre 1999, n. 12411 e Cass. 6 ottobre 1999, n. 11117, nonché, resa proprio con riguardo a quietanza rilasciata ad un istituto assicuratore, Cass. 23 maggio 2000, n. 724).
4.4. Al riguardo, ancora, non pare pertinente, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia l'insegnamento contenuto in Cass. 3 marzo 1999, n. 1787, ricordata dalla ricorrente, resa in una fattispecie parzialmente diversa dalla attuale. Nella specie, infatti, questa Corte affermò che la disposizione contenuta nell'art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione.
Nella specie, per contro, è certo che il giudice del merito ha ricavato l'esistenza degli elementi costitutivi della transazione sia dal tenore testuale del contratto, sia da altri elementi comunque acquisiti agli atti.
Nè, infine, pare convincente l'assunto - fatto proprio dall'attuale ricorrente - secondo cui dal documento contenente la transazione deve, comunque, risultare, oltre la volontà di rinunziare a altre pretese non ulteriormente specificate nel documento anche la puntuale indicazione delle reciproche "concessioni" con la analitica descrizione, in particolare, di quelle che erano le originarie, contrapposte pretese.
L'assunto, privo di qualsiasi suffragio nella lettera della legge, non può seguirsi.
Si osserva, infatti, che nella specie la prova scritta non è richiesta ad substantiam, ma ad probationem.
Poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e, pertanto, l'oggetto di esso deve essere almeno determinabile in base a elementi risultanti dall'atto stesso e non aliunde, non potendosi a tale fine applicarsi il capoverso dell'art. 1362 c.c. ne' l'art. 1371 (Cass . 21 giugno 1999, n. 6214), è palese che non possono trasferirsi ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta solo ad probationem, i principi elaborati con riguardo a quelli per i quali i la forma è, per volontà della legge, imposta ad substantiam. Quanto precede è talmente incontroverso che non si dubita che poiché nel contratto di assicurazione la forma scritta è richiesta ad probationem per determinare il contenuto della polizza il giudice può fare riferimento anche alle indicazioni contenute nelle ricevute provvisorie rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di rappresentanza (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1875). Esattamente, pertanto, il giudice del merito - come si è verificato nella specie - ricava aliunde quali sono le "rinunzie" reciproche fattesi dalle parti in sede di stipulazione del contratto di transazione, ove nella scrittura che questo documenta siano solo genericamente indicate.
5. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 138,00 oltre euro 1500,00, per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003