Sentenza 4 aprile 2002
Massime • 2
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorché conferita con formulazione generica, non rende inammissibile il suddetto ricorso, in quanto l'inscindibile collegamento della procura con l'atto cui accede vale a determinarne la specialità, nel senso richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ., pur in mancanza di un espresso riferimento alla sentenza da impugnare e al giudizio di cassazione.
Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo invece rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato. Una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del "quantum" dello stesso, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti, quali (nella specie) l'obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l'attività professionale e il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell'assegno dal godimento della casa coniugale.
Commentari • 2
- 1. Si può dividere la casa in caso di separazione?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 giugno 2023
- 2. L’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. condizioni di accertamento e criteri di determinazioneArseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2002, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI ES, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso l'avvocato NICOLINO STELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato PIETRO MORGANTI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1499/01 della Corte d'appello di ROMA, depositata il 27/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Stella che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Morganti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 novembre - 18 dicembre 1998 il Tribunale di Roma, adito da CA LA, dichiarava la separazione personale della medesima dal coniuge AL RS, con addebito al marito, assegnava la casa coniugale alla moglie, determinava in L.
1.600.000 l'assegno per il mantenimento di quest'ultima ed in L.
2.120.000 quello per ciascuna delle figlie, maggiorenni ma non ancora autosufficienti, conviventi con la madre.
Proposto appello dalla LA ed appello incidentale dal RS, con sentenza del 19 marzo - 27 aprile 2001 la Corte di Appello di Roma accoglieva per quanto di ragione l'impugnazione principale, rigettava l'incidentale ed in parziale riforma della pronuncia impugnata determinava in L.
4.000.000 mensili l'assegno di separazione, con la rivalutazione stabilita dal primo giudice.
Osservava in motivazione la Corte territoriale doversi considerare come accertato che le potenzialità economiche del RS erano di gran lunga superiori a quelle della LA, così che la medesima necessitava, per conservare l'alto tenore di vita goduto durante il matrimonio, di un contributo ben più elevato di quello stabilito nella sentenza impugnata.
In particolare, riteneva la Corte meritevole di confermare il convincimento del Tribunale circa la non plausibilità del crollo economico subito dal RS dopo la separazione, così come reputava condivisibile l'affermazione che l'alienazione di buona parte delle sue proprietà immobiliari era stata ispirata non dal bisogno, ma da scopi meramente utilitaristici. Osservava i altresì, nella valutazione delle condizioni economiche del marito, che questi disponeva di autovetture lussuose e di una importante imbarcazione ed era titolare di un patrimonio immobiliare di oltre tre miliardi, a fronte di quello della LA di circa due miliardi, peraltro costituito in parte di beni in comproprietà, e quindi non di pronta liquidità, e che lo stesso RS aveva ammesso doversi attribuire un valore probatorio non assoluto alle dichiarazioni dei redditi da lui prodotte, in riferimento alla sua attività di commercialista libero professionista.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RS deducendo due motivi. Resiste con controricorso la LA. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione della LA di inammissibilità del ricorso per genericità della procura apposta a margine del medesimo ricorso, atteso che l'inscindibile collegamento della procura stessa con l'atto cui accede vale a determinarne la specialità, nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c., pur in mancanza di un espresso riferimento alla sentenza da impugnare ed al giudizio di cassazione (v., tra le più recenti, Cass. 2001 n. 10550;
2000 n. 15509; 2000 n. 12870; 2000 n. 10732; 2000 n. 8789; 2000 n. 4171; 2000 n. 1241; S.U. 2000 n. 108; 2000 n. 46). Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 156 c.c. e dei principi sull'onere della prova in relazione all'art. 360
n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di accertare in via prioritaria l'inadeguatezza dei mezzi economici propri della LA - peraltro neppure prospettata dalla medesima e comunque da escludere sulla base delle emergenze istruttorie - e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed ha direttamente proceduto alla comparazione delle condizioni economiche delle parti. Si sostiene, altresì, che il parametro normativo di riferimento costituito dal tenore di vita precedentemente goduto non va inteso in senso assoluto, ma deve essere identificato in un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso. Il motivo è infondato. Come è noto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v., tra le tante, Cass. 2001 n. 3291; 1998 n. 3490; 1997 n. 7630;
1997 n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1990 n. 11523; 1990 n. 6774).
Si è, in particolare precisato da questa Suprema Corte che il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (v. per tutte sul punto Cass. 1998 n. 3490; 1996 n. 10463;
1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1994 n. 7437).
A tali principi si è pienamente attenuta la sentenza impugnata, che ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di separazione ha esaminato e valutato - sulla base delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio - il tenore di vita dei coniugi durante il rapporto matrimoniale, desumendolo dall'ammontare complessivo delle potenzialità patrimoniali e reddituali di entrambi e definendolo "alto", ed ha quindi preso in esame le disponibilità della LA, ritenendo incensurabilmente che le stesse, in quanto notevolmente inferiori a quelle godute dal coniuge, non le consentissero di conservare detto livello di vita e fossero, quindi da integrare con il contributo mensile invocato.
Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 156 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si sostiene che nel determinare l'entità dell'assegno la sentenza impugnata non ha tenuto conto del valore economico dell'assegnazione alla LA della casa coniugale, della riduzione anche nel suoi confronti degli oneri per il mantenimento di una delle figlie, divenuta autosufficiente con il matrimonio, del peso gravante sul ricorrente per il mantenimento dei figli nati dalla nuova relazione, della sua cancellazione dall'albo professionale dei commercialisti e dalla partita IVA. Si deduce l'altresì, l'erroneità del giudizio di ininfluenza di quest'ultimo evento, formulato sul duplice rilievo che la relativa decisione non poteva pregiudicare i diritti della LA e che comunque l'elemento dedotto era idoneo a spiegare effetti solo nel giudizio di divorzio, e non in quello di separazione, rivolto a regolare i rapporti pregressi: si osserva, al contrario che spettava al giudice della separazione, pronunciando sull'assegno, considerare tutte le circostanze di fatto esistenti alla data della decisione ed influenti ai fini della determinazione o dell'esclusione dell'assegno stesso.
Il motivo di ricorso così sintetizzato è fondato, nei limiti che saranno di seguito precisati.
Va i innanzi tutto, rilevato che non costituisce oggetto di specifica censura l'apprezzamento svolto dalla Corte di merito circa la inattendibilità - anche sulla base delle parziali ammissioni dello stesso RS - delle dichiarazioni fiscali prodotte, dalle quali emergeva un vertiginoso crollo delle sue potenzialità reddituali dopo la separazione, circa la non riconducibilità ad esigenze esistenziali della recente alienazione di buona parte delle sue proprietà immobiliari, nonché in ordine alla ricorrenza di specifici elementi, quali il possesso di autovetture di lusso e di una importante imbarcazione, chiaramente significativi di una posizione di elevato benessere.
E, tuttavia, è da osservare che la medesima Corte, nel procedere alla quantificazione del contributo, si è limitata - dopo aver correttamente richiamato il parametro di riferimento dell'alto tenore di vita durante il matrimonio - ad un insufficiente raffronto tra le condizioni economiche delle parti, evidenziandone la "non trascurabile differenza", e conclusivamente ritenendo più equo e congruo" aumentare l'assegno a L.
4.000.000 mensili. Ritenuto invero, che le "circostanze" da considerare, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno, ai sensi del comma 2 dell'art. 156 c.c., sono quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (v. sul punto Cass. 1997 n. 7630), appare evidente la sussistenza del denunciato vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di valutare le circostanze prospettate dal RS come incidenti sulle condizioni economiche proprie e della moglie, ed in particolare il suo obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, di due figli nati dalla nuova relazione (v. sul punto Cass. 2001 n. 6017), le ripercussioni sul piano reddituale della decisione di cessare l'attività professionale e di ritirarsi a vivere in campagna, nonché, in relazione alla posizione della LA, il vantaggio derivatole dal godimento della casa coniugale. Nè può sostenersi, come sostiene la controricorrente, che gli elementi preesistenti alla pronuncia del primo giudice, dei quali si lamenta l'omessa considerazione, siano stati dal giudice di appello implicitamente valutati attraverso il richiamo alle argomentazioni svolte dal Tribunale, atteso che la statuizione di aumento dell' assegno rispetto alla precedente determinazione necessariamente postulava un rinnovato apprezzamento della situazione in fatto già vagliata in primo grado.
Erroneamente, peraltro, la Corte di Appello ha escluso la rilevanza ai fini in discorso della sopravvenuta decisione dei RS di cessare l'attività professionale e di ritirarsi a vivere in campagna, trattandosi di evento suscettibile di valutazione - non soltanto nel giudizio di divorzio pendente tra le parti, ma anche, se già realizzato, nell'ambito del giudizio di separazione - nelle sue oggettive ripercussioni sulle capacità reddituali del soggetto, in quanto espressione di una legittima scelta personale. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 5 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2002