Sentenza 18 luglio 1978
Massime • 4
L'art 8, terzo comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, il quale consente che il giudice del divorzio, con riguardo agli obblighi patrimoniali di cui agli artt 5 e 6 della legge medesima, ordini il diretto versamento al creditore, da parte del datore di lavoro del debitore, di una quota non solo dello stipendio o della pensione ma anche di qualsiasi altra Competenza spettante in via continuativa in forza del rapporto di lavoro, trova piena applicazione anche in ipotesi di rapporto di pubblico impiego,al cui riguardo resta preclusa l'operativita dei limiti alla sequestrabilita e pignorabilita di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previsti dal DPR 5 gennaio 1950 n 180. ( V 1828/76, mass n 380614).*
L'inammissibilita della domanda riconvenzionale (nella specie, in quanto fondata su titolo diverso ed autonomo da quello dedotto in giudizio dall'attore), ove la domanda medesima non comporti alcuno spostamento di Competenza, o lo determini soltanto in tema di Competenza territoriale derogabile, non e rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte, sempreche tale eccezione non sia preclusa dall'intervenuta accettazione del contraddittorio. ( V 3121/73, mass n 366894; ( V 1447/66, mass n 322879).*
Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, il criterio delle "ragioni della decisione", previsto dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, implica un'indagine non soltanto sulle cause che abbiano determinato la separazione, ma anche sul successivo comportamento dei coniugi, che si sia tradotto in un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale fra i coniugi medesimi. Al fine indicato, pertanto, l'esistenza di una separazione consensuale non osta a che debba essere valutata la condotta dei coniugi anche dopo la separazione stessa, per cogliere la disponibilita o meno di ciascuno alla ricostituzione del consorzio familiare. ( V 1665/77, mass n 385378).*
L'assegno di mantenimento, dovuto al coniuge separato, configura, anche per la parte che trovi titolo in un contributo al sostentamento di figlio minore, un credito iure proprio del coniuge medesimo, il quale non subisce modificazioni soggettive o quantitative per il fatto che quel figlio abbia raggiunto la maggiore eta, fino a che l'obbligato non dimostri che lo stesso abbia raggiunto una propria autonomia ed indipendenza economica, ovvero, in caso contrario, sia responsabile della relativa situazione. ( V 4424/77, mass n 388012; ( V 3709/77, mass n 387365).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/1978, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 18 luglio 1978 |
Testo completo
L'inammissibilita della domanda riconvenzionale (nella specie, in quanto fondata su titolo diverso ed autonomo da quello dedotto in giudizio dall'attore), ove la domanda medesima non comporti alcuno spostamento di Competenza, o lo determini soltanto in tema di Competenza territoriale derogabile, non e rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte, sempreche tale eccezione non sia preclusa dall'intervenuta accettazione del contraddittorio. ( V 3121/73, mass n 366894; ( V 1447/66, mass n 322879).*