Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4765
CASS
Sentenza 3 aprile 2002

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L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve, pertanto, in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.

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  • 1Figli maggiorenni e mantenimento: la Cassazione cambia orientamento?
    Rita Russo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Nota a Cass. Civ. (ord.) Sez. I, 16 luglio/14 agosto 2020, n. 17183. di Rita Russo Sommario: 1. Un caso (quasi) di scuola: un figlio adulto ed una madre protettiva - 2. Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne - 3. La digressione sulla automatica estinzione del diritto al mantenimento. - 4. Considerazioni conclusive. 1.Un caso (quasi) di scuola: un figlio adulto ed una madre protettiva Lo scenario è quello consueto delle separazioni irrisolte nel contesto delle crescenti difficoltà economiche di molte fasce sociali: un padre mette in discussione il dovere di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne versando alla madre un assegno periodico e l'assegnazione a …

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  • 4Il mantenimento dei figli: un obbligo per i genitori
    Sara Ionà · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Introduzione – 2. L'obbligo di mantenimento – 3. Spese ordinarie e spese straordinarie – 4. Spese straordinarie e superiore interesse del minore – 5. Conseguenze penali e civili a seguito del mancato versamento dell'assegno di mantenimento 1. Introduzione Entrambi i genitori hanno il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, come sancito da norme di rango costituzionale (articolo 30 Cost.[1]) e da norme codicistiche rafforzate da recenti riforme legislative[2] dirette a tutelare la prole dalle conseguenze pregiudizievoli delle crisi familiari. Si tratta di un obbligo che sorge per effetto del rapporto di filiazione e non è …

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    Rita Russo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4765
Data del deposito : 3 aprile 2002

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