Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4905
CASS
Sentenza 20 maggio 1999

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Massime1

Ai fini della modifica dell'assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda. In una tale prospettiva , la facoltà di chiedere la revisione dell'assegno in questione, in quanto accordata direttamente dall'art. 156 cod. civ., non trova ostacolo in un'eventuale clausola degli accordi di separazione consensuale in virtù della quale la misura dell'assegno sia stata fissata attraverso il criterio del riferimento ad una quota del reddito lavorativo coevo del coniuge obbligato, non potendo una tal clausola essere interpretata - di per sè - come rinuncia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'eventuale successivo aumento dei redditi di detto coniuge.

Commentario1

  • 1quando e come si chiede?
    Maria Monteleone · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2012

    Ecco le condizioni e le modalità di richiesta dell'adeguamento, in aumento o riduzione, dell'assegno di mantenimento. Dopo aver affrontato, in un precedente articolo, il problema di come calcolare l'assegno di mantenimento, vedremo ora quali sono le condizioni e le modalità per chiedere l'adeguamento dell'assegno stesso. Condizioni Il coniuge interessato può chiedere al giudice l'adeguamento dell'assegno di mantenimento se sopraggiungono “giustificati motivi” tali da provocare uno squilibrio economico tra i coniugi. I giustificati motivi potrebbero consistere, per esempio, in: a) perdite di fonti di reddito da parte del coniuge obbligato (adeguamento dell'assegno in diminuzione); b) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4905
Data del deposito : 20 maggio 1999

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