Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della modifica dell'assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda. In una tale prospettiva , la facoltà di chiedere la revisione dell'assegno in questione, in quanto accordata direttamente dall'art. 156 cod. civ., non trova ostacolo in un'eventuale clausola degli accordi di separazione consensuale in virtù della quale la misura dell'assegno sia stata fissata attraverso il criterio del riferimento ad una quota del reddito lavorativo coevo del coniuge obbligato, non potendo una tal clausola essere interpretata - di per sè - come rinuncia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'eventuale successivo aumento dei redditi di detto coniuge.
Commentario • 1
- 1. quando e come si chiede?Maria Monteleone · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2012
Ecco le condizioni e le modalità di richiesta dell'adeguamento, in aumento o riduzione, dell'assegno di mantenimento. Dopo aver affrontato, in un precedente articolo, il problema di come calcolare l'assegno di mantenimento, vedremo ora quali sono le condizioni e le modalità per chiedere l'adeguamento dell'assegno stesso. Condizioni Il coniuge interessato può chiedere al giudice l'adeguamento dell'assegno di mantenimento se sopraggiungono “giustificati motivi” tali da provocare uno squilibrio economico tra i coniugi. I giustificati motivi potrebbero consistere, per esempio, in: a) perdite di fonti di reddito da parte del coniuge obbligato (adeguamento dell'assegno in diminuzione); b) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario OSrio MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI G. AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO LUPPI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MA RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO VALSERIATI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 9/7/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/1/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Guido Romanelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9 luglio 1997, la Corte d'Appello di Brescia, accogliendo il reclamo proposto da OS DE avverso il decreto del locale Tribunale in data 24 marzo 1997, ha rigettato l'istanza di LO OR, volta ad ottenere l'eliminazione o riduzione dell'assegno mensile di lire 300.000 in favore della stessa DE, concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale, omologata il 18 maggio 1994.
Premesso che, ai fini della modifica delle condizioni della separazione, occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, la Corte ha osservato che il OR non aveva dimostrato ne' un peggioramento della propria situazione economica, ne' un miglioramento di quella della moglie: in particolare, erano fatti preesistenti alla separazione che l'DE svolgesse attività di pittrice (senza che, successivamente, i relativi guadagni fossero apprezzabilmente aumentati) e che avesse ereditato dal padre, insieme alla madre ed alla sorella, la terza parte del valore dell'immobile in cui abitava.
La Corte territoriale, inoltre, ha precisato che l'DE non aveva trovato altro lavoro e che non è tenuta per legge a trovarlo, mentre l'accordo omologato dal tribunale non prevedeva un obbligo in tal senso, ma soltanto l'eventuale disponibilità di un'occupazione idonea al mantenimento, quale circostanza oggettiva determinante il venir meno del diritto all'assegno.
Per la cassazione di tale sentenza il OR ha proposto ricorso con un unico motivo. Resiste l'DE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Riveste carattere pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dalla controricorrente sotto il duplice profilo della non specialità della procura rilasciata a margine del ricorso stesso e della mancata sottoscrizione del difensore. L'eccezione è infondata: se per un verso, infatti, il ricorso reca la sottoscrizione di uno dei difensori, per altro verso la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c., pur in assenza di un espresso richiamo a detto giudizio;
la procura apposta a margine o in calce al ricorso, infatti, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, esprime inequivocabilmente il necessario riferimento all'atto medesimo, anche se formulata genericamente, assumendo così il carattere di specialità - tanto più quando, come nel caso di specie, sia richiamata nell'intestazione del ricorso - purché non rechi espressioni tali da escludere univocamente la volontà di ricomprendere il giudizio di cassazione ("ex plurimis", Cass. 2676/98, 9287/97, 7071/95). Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente interpretato la volontà delle parti espressa nel verbale di separazione consensuale, che non era - sia pure implicitamente - quella di accettare che la moglie non lavorasse, ma, al contrario, che dovesse cercare un'attività diversa da quella di pittrice ed idonea a garantirle un congruo reddito. Secondo il ricorrente, l'DE avrebbe dovuto attivarsi in tal senso, essendo possibile trovare un lavoro per il quale non è richiesta una specializzazione:
al riguardo, l'affermazione del giudice di merito, secondo cui esso OR avrebbe dovuto fornire la prova che la moglie aveva omesso intenzionalmente di trovare un'altra occupazione, non è conforme a diritto, perché non è possibile dare una prova negativa. La censura è priva di fondamento.
Interpretando la clausola contenuta nel verbale di separazione consensuale ("il marito corrisponderà alla moglie, fino a quando questa non disporrà di idoneo lavoro, la somma mensile di L.300.000, soggetta a rivalutazione Istat annuale"), la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che essa, lungi dal prevedere un obbligo dell'DE di trovarsi un'attività lavorativa più idonea - rispetto a quella di pittrice - ad assicurarle il soddisfacimento delle esigenze connesse al livello di vita precedentemente goduto, si limitava a considerare ciò quale circostanza che facesse eventualmente venir meno il diritto all'assegno. Senza dedurre alcuna violazione di canoni ermeneutici, il ricorrente prospetta una diversa ed a sè più favorevole interpretazione, fondata sulla presunta maggior rispondenza a logica, oltre che sulla linea difensiva adottata dall'DE nel corso della procedura: trattasi, all'evidenza, di prospettazione inammissibile, perché dichiaratamente volta a ribaltare la valutazione che il giudice di merito ha dato, con motivazione del tutto congrua.
Il provvedimento impugnato è anche conforme a diritto in punto di presupposti necessari per la modifica dell'assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione, avendo posto in rilievo che, a tal fine, occorre la sopravvenienza di giustificati motivi ed escludendo, altresì, che fossero successive alla separazione consensuale le circostanze dell'attività di pittrice svolta dalla DE (senza un incremento dei relativi guadagni) e della proprietà di un terzo dell'immobile ereditato dal padre:
statuizione, questa, neppure censurata dall'odierno ricorrente, che si limita alla deduzione di un possibile scioglimento della comune, quale mezzo per ricavarne un reddito, ma senza considerare che - come risulta dal decreto impugnato - l'DE abita in detto immobile, insieme alla madre ed alla sorella.
Se è vero, poi, che la facoltà di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, in quanto accordata direttamente dall'art. 156 c.c., non trova ostacolo in una clausola della separazione consensuale del tenore di quella convenuta tra il OR e l'DE (cfr. Cass. 4794/96, sia pure per l'ipotesi di clausola che, fissando l'assegno in una quota del reddito lavorativo "attuale" del coniuge onerato, sia interpretabile come rinuncia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'aumento dei redditi di detto coniuge), è anche vero che il presupposto indefettibile di tale modifica è costituito, comunque, dalla sopravvenienza di giustificati motivi, la cui sussistenza deve essere dimostrata dal coniuge che detta modifica richieda. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo osservato che il OR non aveva provato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, ne' un miglioramento di quelle della moglie: ne deriva l'assoluta inconferenza del richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte in tema di onere probatorio circa il diritto agli alimenti, anche a prescindere dall'ontologica diversità dei relativi presupposti. A ciò si aggiunga che lo stesso OR non censura specificamente l'affermazione, fatta dal giudice di merito mediante citazione della sentenza di questa Corte n. 7437/94, secondo cui l'obbligo dell'DE di trovare un lavoro idoneo al mantenimento non discende dalla legge: egli, infatti, circoscrive la critica alla non pertinenza di tale richiamo giurisprudenziale, sul mero assunto che l'accordo intervenuto in sede di separazione consensuale prevedeva proprio un siffatto obbligo. In ogni caso, la Corte bresciana non si è limitata a tale affermazione, ma ha esattamente osservato che il OR avrebbe dovuto fornire la prova di un comportamento volutamente negligente o rinunciatario della moglie, tanto più che il decorso di un triennio non era, di per sè stesso, idoneo a dare tale prova, stante la grave situazione del mercato del lavoro: al fine - va precisato - di trovare un'occupazione quanto più possibile rispondente al livello culturale, alle attitudini ed al pregresso tenore di vita.
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, l'8 gennaio 1999.