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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. V.G. 4567/2024
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4567/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il
12.04.2024 da
, nata ad [...] il [...], con l'avv. Alice Chies Parte_1
e
, nato a [...] il [...], con l'avv. Federica Nardo Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
14. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova,
15. i coniugi essendo titolari di redditi propri ed autosufficienti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, avendo già regolato ogni residuo rapporto di natura economico patrimoniale e ritenendosi pienamente soddisfatti delle condizioni sopra indicate.
16. Le spese del presente procedimento verranno ripartite come segue: la sig.ra Parte_1
provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Alice Chies mentre il sig. Controparte_1 provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Federica Nardo.”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Padova in data 27.09.1984, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Padova al n. 757, Parte II, Serie A dell'anno 1984. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate in data 04.06.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 423/2024 pubblicata il 16.07.2024, passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]) maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono ripartite come segue: provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Parte_1
Alice Chies mentre provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Federica Controparte_1
Nardo.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Controparte_1
Padova al n. 757, Parte II, Serie A dell'anno 1984;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite ripartite come segue: provvederà al pagamento delle competenze Parte_1
dell'avv. Alice Chies mentre provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Controparte_1
Federica Nardo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4567/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il
12.04.2024 da
, nata ad [...] il [...], con l'avv. Alice Chies Parte_1
e
, nato a [...] il [...], con l'avv. Federica Nardo Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
14. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova,
15. i coniugi essendo titolari di redditi propri ed autosufficienti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, avendo già regolato ogni residuo rapporto di natura economico patrimoniale e ritenendosi pienamente soddisfatti delle condizioni sopra indicate.
16. Le spese del presente procedimento verranno ripartite come segue: la sig.ra Parte_1
provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Alice Chies mentre il sig. Controparte_1 provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Federica Nardo.”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Padova in data 27.09.1984, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Padova al n. 757, Parte II, Serie A dell'anno 1984. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate in data 04.06.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 423/2024 pubblicata il 16.07.2024, passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]) maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono ripartite come segue: provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Parte_1
Alice Chies mentre provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Federica Controparte_1
Nardo.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Controparte_1
Padova al n. 757, Parte II, Serie A dell'anno 1984;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite ripartite come segue: provvederà al pagamento delle competenze Parte_1
dell'avv. Alice Chies mentre provvederà al pagamento delle competenze dell'avv. Controparte_1
Federica Nardo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari