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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7087 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6054/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL OM Presidente
Maria delle Donne Consigliere
IL PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6054 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON CO GO.
APPELLANTE
E
(C.F. ) e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
1 E
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3 [...]
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti. Controparte_4 P.IVA_4
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia la Corte Ecc.ma, ogni avversa istanza, domanda e conclusione rigettata, respinta l' istanza di estromissione dal giudizio di , acclarare la mancata prova della cessione del Controparte_1 contratto e quindi della posizione dell' appellante tra e Controparte_1 Controparte_3 dichiarare anche per l' effetto, inammissibile l' intervento per carenza di legittimazione ad causam;
dichiarare non provata la cessione del contratto tra e acclarato il CP_5 Controparte_1 mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria nel caso di specie e, in conseguenza, dichiarare nulla la sentenza appellata con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa per i due gradi del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c.”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
= nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 587/2019 del Tribunale di Civitavecchia. Parte_1
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende, per entrambi i gradi del giudizio.”.
La terza intervenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- estromettere, ai sensi di quanto disposto all'articolo 111 c.p.c. e considerato l'intervento della cessionaria e per essa Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
società cedente del credito per cui è causa;
[...]
Nel merito:
- dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 587/2019 del Tribunale di Civitavecchia. Parte_1
Il tutto, con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, così come previsto dal D.M. 55/2014.”.
2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 460/2018, emesso in favore della Controparte_1
(d'ora in avanti per il pagamento della somma di € 5.965,29, oltre interessi al CP_1
tasso legale con decorrenza dal 1.3.2014 al soddisfo.
L'importo ingiunto corrispondeva all'esposizione debitoria del contratto di affidamento
(da utilizzarsi mediante impiego di carta di credito ) stipulato in data Controparte_6
23.2.2004 con società appartenente al gruppo bancario la CP_7 Controparte_8
quale successivamente aveva ceduto il relativo credito alla nel contesto di CP_1
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
L'opponente deduceva innanzitutto l'inefficacia dell'ingiunzione, dato che il decreto era stata emesso il 4.5.2018 e notificato il 4.7.2018 e che quindi la notifica si era perfezionata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'opponente eccepiva poi la nullità della procura ad litem, rilevando che dalla documentazione depositata nel procedimento monitorio non risultava che il soggetto che l'aveva conferita, ossia fosse munito del relativo potere. Parte_2
Nel merito l'opponente lamentava che non era dato comprendere l'importo dovuto a titolo di sorte e quello dovuto a titolo di interessi.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inefficacia e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 587/2019, rigettava l'opposizione,
confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
Il giudice di primo grado respingeva il primo motivo di opposizione sul rilievo che la notificazione del decreto ingiuntivo doveva ritenersi perfezionata al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (ossia il 4.7.2018), con conseguente rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c. 3 Il Tribunale respingeva anche il secondo motivo di opposizione, a fronte del deposito dell'atto di nomina di quale procuratore della Pt_2 Controparte_2
Infine, il giudice di primo grado riteneva infondato anche il terzo motivo di opposizione poiché formulato in termini generici, senza alcun riferimento al regolamento contrattuale e alla dichiarazione ex art. 50 T.U.B., prodotti in giudizio, da cui risultavano i tassi di interesse pattuiti e applicati nonché le singole voci del credito complessivo.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 644 c.p.c.
da parte del giudice di primo grado, deducendo che il termine di sessanta giorni previsto da tale disposizione decorreva dalla data di emissione del decreto ingiuntivo e non già dalla data del relativo deposito in cancelleria;
sicché, essendo la notificazione avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla relativa emissione, il decreto ingiuntivo doveva ritenersi inefficace.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale
non ha ritenuto violato l'art. 116 T.U.B., lamentando la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo in cui non erano specificate le singole voci che componevano il credito ingiunto.
Attraverso tale motivo l'appellante ha inoltre dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo perché non risultava provato il potere di conferire la procura alle liti, mancando il contratto con la cessione del credito, CP_5
l'indicazione della procura mediante cui la Cerved Credit Managment s.p.a. era nominata procuratrice speciale di per la gestione dei debiti. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e/o mancata applicazione dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, deducendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda azionata dalla e revocare il decreto CP_1
ingiuntivo in conseguenza del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
4. Si è costituita in appello la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
inammissibile e infondato.
4 5. Con atto del 1.2.2022 è intervenuta in giudizio la e per essa, Controparte_3
quale mandataria, la Controparte_4
L'intervenuta ha affermato di essere cessionaria del credito in virtù del contratto di cessione concluso in data 1.11.2021 nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., nel cui perimetro rientrava anche il credito oggetto di causa e della quale era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
16.11.2021.
Essa ha quindi chiesto l'estromissione dal giudizio della e il rigetto CP_1
dell'appello.
6. All'udienza del 14.10.2025 l'appellante ha eccepito la carenza di legittimazione ad
causam dell'intervenuta e della mandataria, contestando la richiesta di estromissione dal giudizio della CP_1
In particolare, l'appellante ha rilevato che l'intervenuta non aveva fornito la prova della cessione, non essendo sufficiente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso e non essendo stato depositato il singolo contratto dal quale risulterebbe che l'appellante sia tra i debitori ceduti, e che non può ritenersi probante il documento in lingua inglese prodotto dall'intervenuta, in quanto privo di traduzione giurata.
7. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione concernente il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito.
Si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n. 17944/2023 della
Corte di Cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione.
È stato in particolare premesso che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un
credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile
con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera
valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in
proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito)
5 dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di
una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di
tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione
di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete.”
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova,
non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
anche se “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa
eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da
parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Nel caso in esame deve ritenersi provata la legittimazione attiva della Controparte_3
e per essa, quale mandataria, della tenuto conto della
[...] Controparte_4
genericità della contestazione avversaria a fronte della produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 16.11.2021 contenente l'avviso della cessione da parte della
6 in favore dell'intervenuta. In tale avviso vengono infatti specificate le CP_1
caratteristiche dei crediti ceduti, individuabili anche attraverso il riferimento all'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 32 del 15.3.2014 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), contenente l'avviso della precedente cessione dei medesimi crediti da parte dell' in Controparte_8
favore della CP_1
8. Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza del termine previsto dall'art. 644 c.p.c., è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il termine entro il quale il decreto ingiuntivo deve essere notificato a pena di inefficacia, di cui all'art. 644 c.p.c., decorre dalla data del deposito del provvedimento in cancelleria e non da quella della pronuncia (Cass.
n. 4488/1982 e successivamente Cass. n. 7160/2001 e Cass. n. 22959/2007).
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato depositato in cancelleria e quindi pubblicato in data 15.5.2018, e la notifica è stata effettuata in data 4.4.2018 e si è perfezionata in data 11.7.2018.
Ne deriva che il suddetto termine è stato puntualmente rispettato.
Anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 116 T.U.B. per mancata indicazione nel contratto dei tassi di interesse, la mancata specificazione delle voci che componevano il credito ingiunto e la nullità della procura alle liti, non merita accoglimento.
A parte che non è conferente il riferimento all'art. 116 T.U.B., norma che regola la pubblicità delle condizioni contrattuali, trattasi di doglianze già formulate in primo grado in maniera generica e che sono state riproposte in appello altrettanto genericamente, senza tenere conto delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata e della documentazione versata in atti.
Nello specifico, nelle condizioni generali di contratto, che l'appellante ha specificamente accettato con apposita sottoscrizione, erano chiaramente indicati i tassi pattuiti a titolo di interessi convenzionali e moratori (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio).
7 Inoltre, a fronte della contestazione del tutto generica formulata dall'appellante, la certificazione ex art. 50 T.U.B. in atti (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), si ritiene sufficiente a dimostrare la consistenza del credito per cui è causa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25857/2011, Cass. n. 279/2019 e Cass. n.
12818/2024) ha affermato che il c.d. saldaconto - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo - ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando non venga contestata in maniera specifica la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili, ma ci si limiti a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci del credito.
Inoltre, la certificazione ex art. 50 T.U.B. in atti riporta in maniera analitica tutte le operazioni relative al rapporto di affidamento dedotto in giudizio.
Per quanto riguarda l'asserita nullità della procura alle liti, già alla domanda monitoria erano allegati i documenti a sostegno della efficacia della procura.
Con l'atto a rogito Notaio del 28.4.2014 Rep. 2446 Racc. 1353 la Persona_1
ha nominato quale procuratore speciale la CP_1 Controparte_9
attribuendole il potere di compiere ogni atto per la gestione dei crediti oggetto della cessione, tra cui anche la nomina di avvocati. Dall'atto in esame si evince che a tale società
veniva attribuito anche il potere di “nominare di volta in volta i suoi procuratori […] (inclusa,
senza alcuna limitazione, , attribuendo ad essi, in tutto i in parte, i poteri Controparte_2
conferiti con la presente procura”. La a sua volta, con atto a Controparte_9
rogito Notaio del 26.6.2014 Rep. 54269/14118, ha costituito come procuratore Persona_2
della la CP_1 Controparte_2
A seguito dell'opposizione, l'opposta nella propria comparsa ha depositato anche la procura conferita a in qualità di Direttore Generale della Parte_2 [...]
ai fini del conferimento della procura alle liti all'avvocato Blandino per conto Controparte_2
della . Inoltre è stato prodotto l'atto di cessione del credito originario alla CP_1
Controparte_1
8 Nella fase dell'opposizione è ben possibile integrare la documentazione già allegata alla domanda monitoria al fine di dimostrare la sussistenza ab origine di tutti i requisiti di valida della procura alle liti.
Anche il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato l'improcedibilità della domanda in seguito al mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, deve essere respinto.
Tale disposizione normativa (nel testo ratione temporis applicabile al giudizio di primo grado, ossia quello anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022) è chiara nel prevedere che l'improcedibilità conseguente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice,
non oltre la prima udienza (si vedano, ex multis, Cass. n. 25155/2020 e Cass. n. 22736/2021).
Occorre inoltre precisare che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta (Cass.,
S.U. n. 19596/2020), l'eccezione di improcedibilità deve essere sollevata dall'opponente.
Ciò posto, nel caso di specie l'odierno appellante non ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria da parte della entro la prima CP_1
udienza del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, né entro la prima udienza vi è stato rilievo d'ufficio da parte del giudice di primo grado. La suddetta contestazione è stata proposta soltanto con il presente atto di appello e, quindi, ben oltre il termine di decadenza per sollevare l'eccezione e per il rilievo officioso.
Pertanto, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare con la sentenza n.
32797/2019, è precluso a questa Corte d'Appello dichiarare l'improcedibilità della domanda.
9. In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
In assenza di accordo tra le parti, non vi sono i presupposti per l'estromissione della in qualità di parte cedente il credito. CP_1
9 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata e della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 per compensi in favore di parte appellata e in € 3.000,00 per compensi in favore di parte intervenuta, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 25.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL PO IL OM
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