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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 561 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(P.I. ), ), in persona Parte_1 P.IVA_1
della dott.ssa , nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa Parte_2
dall' Avv. Maria Cristina Rizzo;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Biagio Maci e Bruno Maviglia;
-APPELLATO-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.09.2023, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con atto di citazione del 22 ottobre 2019 il sig. , premesso di aver ricevuto la notifica Controparte_1
della intimazione di pagamento n. 05920199009673149000, notificata in data 07 ottobre 2019, con cui veniva intimato il pagamento della somma totale di € 7.937,88 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: n. 05920010129974000; n.05920110021957900000; n.05920110021958001000, ha chiesto dichiararsi l'annullamento della cartella impugnata.
Con comparsa di risposta del 27.01.2020 si costituiva l' per contestare Controparte_2
le avverse richieste.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale”.
Con sentenza n. 1322 del 2021, pubblicata in data 30.04.2021, il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha annullato le cartelle pagamento n.
05920010129974000; n. 05920110021957900000; n. 05920110021958001000; spese di lite interamente compensate fra le parti in causa.
Con atto di citazione notificato in data 1.06.2021, ha Parte_1
interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di “1) dichiarare inammissibile e quindi inutilizzabile la memoria ex art. 186 6° comma n. 2 e la produzione documentale allegata, depositata dall'appellato nel giudizio di primo grado, per difetto di deposito di memoria ex art. 186 6° comma n. 1 c.p.c. da parte di 2) dichiarare in ogni caso tanquam non esset la Controparte_2
dichiarazione per la sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012 perché non conforme alla legge;
3) dichiarare di conseguenza rimasta non provata la domanda attorea;
4) dichiarare raggiunta la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata;
5) dichiarare che non è maturata alcuna prescrizione dei crediti portati dalle cartelle poiché la decorrenza della prescrizione
è stata interrotta;
6) dichiarare dovute le somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata relativamente alle tre cartelle sottese;
7) condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara anticipataria”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 28.10.2021, si è costituito , il quale ha richiesto di ritenere Controparte_1
infondato l'appello; con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
All'udienza cartolare dell'11.10.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “nullità della sentenza per inammissibilità della memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. e della produzione documentale, in difetto di deposito di memoria ex art. 183 6° comma n. 1 della controparte”,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha valorizzato – ponendola a fondamento della decisione - l'attività assertiva e la correlata produzione documentale introdotte dall'opponente in occasione del deposito Controparte_1
delle memorie previste dall'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., benchè l' Controparte_2
non avesse fruito dell'occasione processuale rappresentata dal depositato
[...]
di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.; il che, a dire dell'appellante, avrebbe precluso l'attività assertiva (con correlativa produzione documentale) svolta dal in CP_1
mancanza di argomenti cui replicare e/o contraddire in quanto non introdotti da controparte con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. 2. Il motivo appena esposto si presta ad essere esaminato unitamente al secondo motivo, rubricato “nullità della sentenza per violazione del divieto di mutatio libelli”, con cui l'appellante si duole dell'omesso rilievo d'ufficio della (così definita) mutatio libelli intervenuta con il deposito, da parte di della prima memoria ex art. 183 Controparte_1
co. 6 c.p.c., rilevando, in particolare, che “le ragioni della domanda principale sono completamente diverse dalla richiesta di annullamento ex lege dei ruoli a seguito della dichiarazione di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012 formulata con le prime memorie ex art. 186 6°comma c.p.c. (cfr. atto di appello).
2.1. Esaminati congiuntamente i due motivi, si rileva che quanto prospettato dall'appellante con il primo motivo (con riferimento alle circostanze dell'introduzione in giudizio della questione dell'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta con conseguente discarico di tutti i ruoli a seguito di dichiarazione ex L. 228/2012) appare confliggente con quanto prospettato dalla stessa parte nel secondo motivo – nel quale si riconduce tale attività al momento del deposito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
– e poiché è tale ultima prospettazione quella confortata dalle risultanze processuali, ci si asterrà dall'esaminare il primo motivo, stante la sua conclamata infondatezza.
2.2. Ebbene, la richiesta di annullamento ex lege dei ruoli ai sensi dell'art. 1, comma 538, L.
228/2012, formulata con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., attiene alla medesima intimazione di pagamento e ai relativi ruoli e cartelle, già oggetto di contestazione sin dall'atto introduttivo, e non introduce alcun fatto costitutivo nuovo. Si tratta, piuttosto, di una emendatio della domanda, pienamente consentita entro il perimetro dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
2.2.1. Soccorrono al riguardo i consolidati principi di diritto enunciati a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 12310/2015 che ha elaborato una innovativa riflessione sulla problematica questione del discrimine tra emendatio e mutatio libelli (consentita la prima, inammissibile la seconda), a valle della quale ha affermato che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi)”, in quanto tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Con la precisazione che l'unico limite della modifica della domanda - che poi costituisce il vero discrimen tra emendatio e mutatio - consiste nel fatto che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo. Ciò per evitare che la controparte possa essere “sorpresa” dalla modifica e veder compromesse le proprie potenzialità difensive: “se l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente” e, dunque, non può essere colta impreparata, anche perché le è assegnato un congruo termine (ex art. 183 c. 6 n°2) per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Alla stregua di tali principi - che, secondo le Sezioni Unite, conseguono gli obiettivi di garantire una maggiore economia processuale, una maggiore stabilità delle decisioni giudiziarie e, dunque, una migliore giustizia per tutte la parti, il motivo d'appello in esame può essere senz'altro disatteso .
3. Con il terzo motivo, rubricato “nullità della sentenza per violazione diritto di difesa
– nullità della sentenza per errore nella valutazione della produzione documentale”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le avrebbe consentito di difendersi adeguatamente entro i termini di decadenza, sostenendo di non aver potuto depositare tempestivamente la risposta dell' alla Controparte_2
domanda di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012.
3.1. Anche tale motivo è infondato sulla scia dei rilievi appena svolti e delle considerazioni che seguono.
3.2. Dal fascicolo di primo grado emerge che era a conoscenza, o avrebbe potuto CP_3
prenderne conoscenza esaminando il fascicolo telematico, del deposito della memoria n.
1 e 2 ex art.183 co.6 c.p.c. di . Nonostante ciò, nei propri atti e scritti Controparte_1
difensivi in primo grado, l'appellante non ha contestato le deduzioni né la documentazione prodotta, né ha formulato richieste istruttorie contrarie. La successiva produzione in secondo grado – ossia la “raccomandata del 14.10.2019 di in Controparte_2
riscontro alla dichiarazione di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012” è inammissibile perché tardiva, considerato che avrebbe potuto essere depositata in primo grado. Sicchè non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio, avendo l'appellante, piuttosto, omesso di esercitare nei termini previsti e con l'opportuna ampiezza le proprie prerogative difensive.
4. L'appello va pertanto rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nella liquidazione di cui al dispositivo.
5. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte decidendo definitivamente
-rigetta l'appello;
-condanna alla rifusione, in favore dei procuratori Controparte_4
antistatari di , delle spese processuali sostenute in questo grado che Controparte_1
liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.
Così deciso in Lecce, il 18.11.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli