Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Raffaele Califano presidente
2) dott. Michela Palladino giudice
3) dott. Maria Iandiorio giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 873/2024 R.G., avente ad oggetto "divorzio congiunto ” e vertente
TRA
n. il 03/02/1970 in NI (CE) ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato dall'avv. PAPA LEOPOLDO e VINCENZA PIANTADOSI n. il 18/02/1975 in
NAPOLI (NA) ), rappresentata dall'avv. PAPA LEOPOLDO C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
1.Con ricorso depositato il 31.3.2024, i coniugi in epigrafe generalizzati proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio avevano contratto matrimonio concordatario in Benevento in data
12.5.2001 (atto n. 52, parte II, serie A, registro atti di matrimonio anno 2001);
-dall'unione dall'unione era nata la figlia in data 8.7.2004; Per_1
- con sentenza del 15.6.2024, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione recependo le condizioni da loro stessi concordate;
- avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (30.5.2024);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
All'udienza del 13.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da decreto indicato) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa indicato;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in avevano contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 12.5.2001 (atto n. 52, parte II, serie A, registro atti di matrimonio anno 2001 tra n. a Maddaloni (CE) il 3.2.1970) e Piantadosi Vincenza n. a Napoli Parte_1 il 18.2.1975, alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Raffaele Califano dott.ssa Maria Iandiorio