TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 916/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Livia Volpe, con cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (Na) alla Via Campiglione 6;
-OPPONENTE -
CONTRO
in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- OPPOSTE contumaci –
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 20240002171170131309787 notificata il 4.12.2024
Conclusioni: all'udienza del 7 maggio 2025 la parte costituita ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 3.01.2025, ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento in oggetto notificatagli ad istanza di
[...] per l'omesso pagamento del sotteso avviso di accertamento per Controparte_1 entrate patrimoniali anno 2021 emesso a suo carico dal instando Controparte_2 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, B) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento emessa da
[...]
[...]
[...]
in persona del l.r.p.p/t Piazzale dell'Agricoltura 24, Roma-. Controparte_1
n.20240002171170131309787 notificata in data 4 dicembre 2024 di € 25.478,10. - dichiarare la nullità della impugnata intimazione di pagamento e di tutti i suddetti atti, previa sospensione della loro esecutività; - condannare il in persona del sindaco Controparte_2
p/t e la in persona del legale rapp. pro tempore, in solido tra loro Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Livia Volpe”.
Parte opponente ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'Agente della riscossione opposto deducendo la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica del sotteso avviso di accertamento. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione ad agire in capo alla Controparte_1 non risultando la società iscritta all'albo degli agenti della riscossione tenuto presso il MEF ex d.m. 289/2000. Ha, infine, sostenuto la carenza di legittimazione passiva dell'intimato, essendogli stato notificato l'atto opposto in proprio mentre il sotteso avviso di accertamento era stato emesso a carico di per omesso Parte_2 pagamento di canoni di locazione. In particolare, ha dedotto di aver sottoscritto il contratto di locazione quale rappresentante legale della laddove la Parte_2 notifica dell'intimazione non era avvenuta ai sensi dell'art. 145 c.p.c. al rappresentante legale, in difetto dell'indicazione di tale qualità nell'atto.
Con decreto dell'8 febbraio 2025 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 7 maggio 2025 con assegnazione del termine per la notifica alle controparti del ricorso e del decreto.
Gli enti resistenti, e sebbene Controparte_1 Controparte_2 regolarmente edotti in giudizio, non si sono costituiti.
All'udienza del 7 maggio 2025, ritenuta la controversia matura per la decisione e vista la richiesta dell'attore, unica parte costituita, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVAZIONE
L'opposizione risulta fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del e di Controparte_2 [...]
Controparte_1
Sempre in via preliminare, va rilevato che la presente controversia avrebbe dovuto essere introdotta con atto di citazione secondo il rito ordinario di cognizione in virtù del combinato disposto degli art. 615 c.p.c. e 32 D.Lgs. n. 150/2011.
- 2 -
Tuttavia, l'impiego della forma del ricorso in luogo di quella prescritta non sortisce effetti preclusivi per la parte, atteso che i motivi addotti sono ascrivibili all'opposizione all'esecuzione, proponibile senza limiti di tempo e ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche qualificando l'eccezione di carenza del titolo fondante l'esecuzione in termini recuperatori, in quanto per le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, cui sono parificati gli avvisi di accertamento esecutivi, non sono previsti termini a pena di decadenza.
Venendo al merito delle questioni esposte, va affermata in primo luogo la legittimazione attiva in capo alla società concessionaria all'esito della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, cui la questione era stata devoluta con rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. e della novella legislativa intervenuta nelle more.
Segnatamente, alla Suprema Corte era stato sottoposto il seguente quesito: “dica la Corte di Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”. La stessa aveva giudicato ammissibile il rinvio, rilevando – per quanto di interesse in questa sede – “a) la mancanza di un'attuale coesistenza di orientamenti di merito contrastanti;
b) il requisito della novità non avendo la giurisprudenza di legittimità affrontato tale specifica questione”.
Nelle more del deposito della decisione sul rinvio pregiudiziale il legislatore è intervenuto con una norma - l'art. 3, co. 14 septies del decreto Milleproroghe 2025 – che, nella versione approvata in via definitiva con la legge di conversione, così recita: «Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile
2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 4 del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso
- 3 -
che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società».
In ragione di tale disposizione la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 7495/2025 con la quale ha dichiarato inammissibile il rinvio, così pronunciando: “Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di “gravi difficoltà interpretative” ex art. 363 bis co. 1^ n. 2) cod. proc. civ.”
La odierna opponente, non iscritta all'albo, è stata costituita ex art. 184 D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicataria della gara indetta dal Controparte_3 Controparte_2 per l'affidamento, secondo il modello della finanza di progetto, dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali ed altre entrate. Controparte_1
quindi, è la concessionaria del subentrata a titolo originario,
[...] Controparte_2 in sostituzione dell'aggiudicataria, in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente, non necessitando di alcun atto permissivo da parte dell'Amministrazione (art. 184, comma 1 e 3, cit.). L'art. 184 è stato abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice appalti), ma continua ad applicarsi a
, in forza dell'art. 226 D.Lgs. n. 36/2023. Controparte_1
In forza di quanto esposto, detta società di progetto (subentrando automaticamente ex lege nella concessione aggiudicata al socio unico) beneficia di tutti i requisiti posseduti da quest'ultimo, compreso quello della sua iscrizione all'albo, cosicché l'atto opposto non può dirsi emanato in carenza di potere.
Venendo al merito delle questioni sollevate, risulta preliminare ed assorbente l'eccezione di omessa notifica ed inesistenza del titolo fondante l'esecuzione.
- 4 -
Nella fattispecie, a fondamento dell'intimazione è richiamato “l'avviso di accertamento per entrate patrimoniali anno 2021 PG/2023/950247” Pt_2 presumibilmente notificato in data 22.11.2023.
Parte opponente - premessa l'esatta denominazione della società destinataria dell'accertamento, - lamenta l'omessa previa notifica di tale atto, Parte_2 eccependo la carenza del titolo esecutivo a fondamento della minacciata esecuzione.
Il resistente, cui incombeva l'onere della prova dell'avvenuta notifica, non si CP_2
è costituito, al pari della concessionaria, cosicché l'eccezione risulta meritevole di accoglimento in assenza di elementi istruttori atti a sconfessarla.
Ancora di recente, difatti, la Suprema Corte di Cassazione (ord. n. 5546/2023) ha riaffermato il principio secondo cui “l'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dall'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento. L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale (…). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace”. L'intimazione, cioè, non può di per sé sola, in difetto di prova dell'esistenza e della previa notifica del titolo esecutivo - nella specie dell'avviso di accertamento esecutivo - fondare la minaccia dell'avvio del procedimento esecutivo in essa contenuta.
Va pertanto disposto l'annullamento dell'intimazione opposta in accoglimento della suddetta eccezione, la cui fondatezza riveste carattere assorbente di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 ad € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), nei minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate, con attribuzione all'avv. Livia Volpe dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e del iscritta
[...] Controparte_1 Controparte_2 al n. 916/2025 del R.G., così provvede:
- 5 -
1. dichiara la contumacia del e di Controparte_2 Controparte_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t.;
[...]
2. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
3. dichiara l'invalidità dell'intimazione n. 20240002171170131309787 notificata in data 4 dicembre 2024;
4. condanna le parti opposte e Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 237,00 per esborsi;
€ 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Livia Volpe che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 916/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Livia Volpe, con cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (Na) alla Via Campiglione 6;
-OPPONENTE -
CONTRO
in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- OPPOSTE contumaci –
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 20240002171170131309787 notificata il 4.12.2024
Conclusioni: all'udienza del 7 maggio 2025 la parte costituita ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 3.01.2025, ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento in oggetto notificatagli ad istanza di
[...] per l'omesso pagamento del sotteso avviso di accertamento per Controparte_1 entrate patrimoniali anno 2021 emesso a suo carico dal instando Controparte_2 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, B) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento emessa da
[...]
[...]
[...]
in persona del l.r.p.p/t Piazzale dell'Agricoltura 24, Roma-. Controparte_1
n.20240002171170131309787 notificata in data 4 dicembre 2024 di € 25.478,10. - dichiarare la nullità della impugnata intimazione di pagamento e di tutti i suddetti atti, previa sospensione della loro esecutività; - condannare il in persona del sindaco Controparte_2
p/t e la in persona del legale rapp. pro tempore, in solido tra loro Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Livia Volpe”.
Parte opponente ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'Agente della riscossione opposto deducendo la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica del sotteso avviso di accertamento. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione ad agire in capo alla Controparte_1 non risultando la società iscritta all'albo degli agenti della riscossione tenuto presso il MEF ex d.m. 289/2000. Ha, infine, sostenuto la carenza di legittimazione passiva dell'intimato, essendogli stato notificato l'atto opposto in proprio mentre il sotteso avviso di accertamento era stato emesso a carico di per omesso Parte_2 pagamento di canoni di locazione. In particolare, ha dedotto di aver sottoscritto il contratto di locazione quale rappresentante legale della laddove la Parte_2 notifica dell'intimazione non era avvenuta ai sensi dell'art. 145 c.p.c. al rappresentante legale, in difetto dell'indicazione di tale qualità nell'atto.
Con decreto dell'8 febbraio 2025 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 7 maggio 2025 con assegnazione del termine per la notifica alle controparti del ricorso e del decreto.
Gli enti resistenti, e sebbene Controparte_1 Controparte_2 regolarmente edotti in giudizio, non si sono costituiti.
All'udienza del 7 maggio 2025, ritenuta la controversia matura per la decisione e vista la richiesta dell'attore, unica parte costituita, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVAZIONE
L'opposizione risulta fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del e di Controparte_2 [...]
Controparte_1
Sempre in via preliminare, va rilevato che la presente controversia avrebbe dovuto essere introdotta con atto di citazione secondo il rito ordinario di cognizione in virtù del combinato disposto degli art. 615 c.p.c. e 32 D.Lgs. n. 150/2011.
- 2 -
Tuttavia, l'impiego della forma del ricorso in luogo di quella prescritta non sortisce effetti preclusivi per la parte, atteso che i motivi addotti sono ascrivibili all'opposizione all'esecuzione, proponibile senza limiti di tempo e ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche qualificando l'eccezione di carenza del titolo fondante l'esecuzione in termini recuperatori, in quanto per le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, cui sono parificati gli avvisi di accertamento esecutivi, non sono previsti termini a pena di decadenza.
Venendo al merito delle questioni esposte, va affermata in primo luogo la legittimazione attiva in capo alla società concessionaria all'esito della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, cui la questione era stata devoluta con rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. e della novella legislativa intervenuta nelle more.
Segnatamente, alla Suprema Corte era stato sottoposto il seguente quesito: “dica la Corte di Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”. La stessa aveva giudicato ammissibile il rinvio, rilevando – per quanto di interesse in questa sede – “a) la mancanza di un'attuale coesistenza di orientamenti di merito contrastanti;
b) il requisito della novità non avendo la giurisprudenza di legittimità affrontato tale specifica questione”.
Nelle more del deposito della decisione sul rinvio pregiudiziale il legislatore è intervenuto con una norma - l'art. 3, co. 14 septies del decreto Milleproroghe 2025 – che, nella versione approvata in via definitiva con la legge di conversione, così recita: «Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile
2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 4 del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso
- 3 -
che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società».
In ragione di tale disposizione la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 7495/2025 con la quale ha dichiarato inammissibile il rinvio, così pronunciando: “Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di “gravi difficoltà interpretative” ex art. 363 bis co. 1^ n. 2) cod. proc. civ.”
La odierna opponente, non iscritta all'albo, è stata costituita ex art. 184 D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicataria della gara indetta dal Controparte_3 Controparte_2 per l'affidamento, secondo il modello della finanza di progetto, dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali ed altre entrate. Controparte_1
quindi, è la concessionaria del subentrata a titolo originario,
[...] Controparte_2 in sostituzione dell'aggiudicataria, in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente, non necessitando di alcun atto permissivo da parte dell'Amministrazione (art. 184, comma 1 e 3, cit.). L'art. 184 è stato abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice appalti), ma continua ad applicarsi a
, in forza dell'art. 226 D.Lgs. n. 36/2023. Controparte_1
In forza di quanto esposto, detta società di progetto (subentrando automaticamente ex lege nella concessione aggiudicata al socio unico) beneficia di tutti i requisiti posseduti da quest'ultimo, compreso quello della sua iscrizione all'albo, cosicché l'atto opposto non può dirsi emanato in carenza di potere.
Venendo al merito delle questioni sollevate, risulta preliminare ed assorbente l'eccezione di omessa notifica ed inesistenza del titolo fondante l'esecuzione.
- 4 -
Nella fattispecie, a fondamento dell'intimazione è richiamato “l'avviso di accertamento per entrate patrimoniali anno 2021 PG/2023/950247” Pt_2 presumibilmente notificato in data 22.11.2023.
Parte opponente - premessa l'esatta denominazione della società destinataria dell'accertamento, - lamenta l'omessa previa notifica di tale atto, Parte_2 eccependo la carenza del titolo esecutivo a fondamento della minacciata esecuzione.
Il resistente, cui incombeva l'onere della prova dell'avvenuta notifica, non si CP_2
è costituito, al pari della concessionaria, cosicché l'eccezione risulta meritevole di accoglimento in assenza di elementi istruttori atti a sconfessarla.
Ancora di recente, difatti, la Suprema Corte di Cassazione (ord. n. 5546/2023) ha riaffermato il principio secondo cui “l'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dall'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento. L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale (…). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace”. L'intimazione, cioè, non può di per sé sola, in difetto di prova dell'esistenza e della previa notifica del titolo esecutivo - nella specie dell'avviso di accertamento esecutivo - fondare la minaccia dell'avvio del procedimento esecutivo in essa contenuta.
Va pertanto disposto l'annullamento dell'intimazione opposta in accoglimento della suddetta eccezione, la cui fondatezza riveste carattere assorbente di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 ad € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), nei minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate, con attribuzione all'avv. Livia Volpe dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e del iscritta
[...] Controparte_1 Controparte_2 al n. 916/2025 del R.G., così provvede:
- 5 -
1. dichiara la contumacia del e di Controparte_2 Controparte_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t.;
[...]
2. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
3. dichiara l'invalidità dell'intimazione n. 20240002171170131309787 notificata in data 4 dicembre 2024;
4. condanna le parti opposte e Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 237,00 per esborsi;
€ 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Livia Volpe che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -