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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2025
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Enea, nel procedimento iscritto al R.G. n.6 /2025; letto il ricorso proposto da (P. I.: ), avente sede Parte_1 P.IVA_1
legale a Milano in Piazza Della Trivulziana n. 4/A – in persona del suo rappresentante legale pro tempore – elettivamente domiciliata a La Spezia, in via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
esaminata la documentazione prodotta;
considerato che
con decreto del 10.2.2025 è stata ordinata l'integrazione della documentazione offerta in comunicazione dal ricorrente entro il termine di trenta giorni;
verificata, in primo luogo, la competenza del presente Tribunale, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., tenuto conto della residenza attuale del debitore (Cfr. certificato anagrafico prodotto in data 11.3.2025); ritenuto, tuttavia, che sebbene parte ricorrente abbia depositato un atto di integrazione documentale in data 11.3.2025, la stessa non ha integralmente ottemperato al suindicato ordine entro il termine indicato con decreto del 10.2.2025; atteso, difatti, che la ricorrente ha omesso di produrre copia integrale del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore precludendo, in tal modo, al giudice di operare il doveroso scrutinio sul regolamento contrattuale teso ad escludere la sussistenza di clausole vessatorie che non può – evidentemente – essere svolto sulla base dei soli richiami sintetici alle clausole c.d. onerose, di cui all'art. 1341, co. 2 c.c., contenuti nell'estratto prodotto e sottoscritti dal debitore;
tenuto conto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, costituisce principio ormai consolidato che nei contratti conclusi da consumatore la doppia sottoscrizione di una o più clausole non è sufficiente di per sé (in quanto requisito meramente formale) a superare la presunzione di vessatorietà delle stesse, essendo invece richiesta la prova – che non è stata, nel caso di specie, offerta – che le clausole in parola siano state oggetto di trattativa individuale (art.34 cod. cons. Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 4140 del 14/2/2024; Ordinanza n. 2558 del 27/1/2023; Ordinanza n. 8268 del 28/4/2020); ritenuto, pertanto, che la domanda non è sufficientemente giustificata
P.Q.M.
Visto l'art. 640 c.p.c., RIGETTA il ricorso.
Gela, 14/3/2025
Il Giudice
Pietro Enea
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Enea, nel procedimento iscritto al R.G. n.6 /2025; letto il ricorso proposto da (P. I.: ), avente sede Parte_1 P.IVA_1
legale a Milano in Piazza Della Trivulziana n. 4/A – in persona del suo rappresentante legale pro tempore – elettivamente domiciliata a La Spezia, in via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
esaminata la documentazione prodotta;
considerato che
con decreto del 10.2.2025 è stata ordinata l'integrazione della documentazione offerta in comunicazione dal ricorrente entro il termine di trenta giorni;
verificata, in primo luogo, la competenza del presente Tribunale, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., tenuto conto della residenza attuale del debitore (Cfr. certificato anagrafico prodotto in data 11.3.2025); ritenuto, tuttavia, che sebbene parte ricorrente abbia depositato un atto di integrazione documentale in data 11.3.2025, la stessa non ha integralmente ottemperato al suindicato ordine entro il termine indicato con decreto del 10.2.2025; atteso, difatti, che la ricorrente ha omesso di produrre copia integrale del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore precludendo, in tal modo, al giudice di operare il doveroso scrutinio sul regolamento contrattuale teso ad escludere la sussistenza di clausole vessatorie che non può – evidentemente – essere svolto sulla base dei soli richiami sintetici alle clausole c.d. onerose, di cui all'art. 1341, co. 2 c.c., contenuti nell'estratto prodotto e sottoscritti dal debitore;
tenuto conto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, costituisce principio ormai consolidato che nei contratti conclusi da consumatore la doppia sottoscrizione di una o più clausole non è sufficiente di per sé (in quanto requisito meramente formale) a superare la presunzione di vessatorietà delle stesse, essendo invece richiesta la prova – che non è stata, nel caso di specie, offerta – che le clausole in parola siano state oggetto di trattativa individuale (art.34 cod. cons. Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 4140 del 14/2/2024; Ordinanza n. 2558 del 27/1/2023; Ordinanza n. 8268 del 28/4/2020); ritenuto, pertanto, che la domanda non è sufficientemente giustificata
P.Q.M.
Visto l'art. 640 c.p.c., RIGETTA il ricorso.
Gela, 14/3/2025
Il Giudice
Pietro Enea