Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3941/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3941/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato/a MACEDONIA il 11/06/1968 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DAMASO ELSA
E
nato/a MACEDONIA il 20/05/1963 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PIAZZA ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi verrà assegnata alla moglie, così come tutti gli arredi che la compongono tranne quanto il marito ha già ritirato in accordo;
3) i ricorrenti concordano, tenuto conto dei problemi di salute della figlia , tenuto conto dell'aiuto economico che ha prestato alla sorella per l'acquisto Per_1 Per_1
della casa dove attualmente vive il padre e solo a JA intestata, che la casa coniugale sita in San
Damiano d'Asti, Via T. Tasso n. 11 interno 2 e identificata catastalmente al Catasto Fabbricati del
Comune di San Damiano d'Asti, come segue: -) appartamento: Foglio 46 Particella 408 Subalterno
13, Rendita: euro 216,91 Categoria A/4b), Classe 4, Consistenza 5,0 vani;
-) garage: al foglio 46
Particella 408 Subalterno 7, Rendita: euro 23,86 Categoria C/6a), Classe U, Consistenza 11 m2; -) area urbana: Foglio 46 Particella 408 Subalterno 3, Categoria F/1, Consistenza 112 m venga dagli stessi donata alla figlia quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione Parte_2
della crisi coniugale tenuto conto che senza tale trasferimento i coniugi non avrebbero sottoscritto un ricorso congiunto di divorzio, poiché la figlia ha contribuito economicamente all'acquisto Per_1 dell'immobile di proprietà solo della sorella JA abitato dal padre. La donazione di cui sopra, verrà effettuata, entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio e le spese notarili verranno versate dalla sig.ra 4) i coniugi concordano che l'autovettura Tiguan targata FS 589 BN Parte_1
rimanga nella piena disponibilità del marito, già a far data dal febbraio 2024, e lo stesso si impegna a versare alla moglie l'importo di € 7.500,00 in tre rate mensili a far data dal 30.10.2024 sul conto corrente della moglie già noto. La quota di proprietà della moglie verrà volturata al marito entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio e/o comunque, se successivo, entro 30 giorni dal pagamento
CP_ dell'ultima rata come concordata e le spese di volturazione verranno sostenute dal sig. ; 5)
L'autovettura Volkswagen POLO targata FE 945 RM, verrà lasciata dal padre in comodato d'uso gratuito alla figlia , la quale si farà carico delle spese della stessa (es. bollo, assicurazione, Per_1
…), mentre l'autovettura Volkswagen POLO targata CW 885 GR resterà nella piena disponibilità del CP_ CP_ sig. e la moglie non avrà nulla a che pretendere;
6) Il sig. verserà alla moglie, a far data dal mese di ottobre 2024 un assegno divorzile di € 300,00 al mese sul conto corrente della stessa entro il giorno 15 di ogni mese, con previsione di aumento ISTAT;
7) le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti e sottoscrivono il presente ricorso anche i procuratori delle parti anche al fine della rinuncia alla responsabilità solidale;
8) i coniugi chiedono sentenza di divorzio, previo parere del P.M. 9) con ogni pronuncia conseguenziale di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile di San Damiano d'Asti di eseguire le prescritte trascrizioni e annotazioni sull'atto di matrimonio de quo e con ordine agli Ufficiali di Stato civile dei luoghi di nascita delle parti, di eseguire le prescritte annotazioni e trascrizioni sugli atti di nascita”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a in MACEDONIA il 11/06/1968 e da , nato/a in Parte_1 CP_1
MACEDONIA il 20/05/1963, celebrato in MACEDONIA in data 08/10/1989, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie C, Anno 2010 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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