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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13425/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ZOLLO SALVATORE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 18.09.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno di invalidità civile e dello status di handicap grave, non riconosciuto a seguito di domanda del 05/10/2022.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 29/10/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
In particolare, circa la somministrazione della visita geriatrica, il consulente, dopo ripetute valutazioni, ha riconosciuto il 31 % , codice 2206 ( sindrome ansioso – depressiva endoreattiva di grave entità )
2 Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da " scoliosi del rachide con impegno funzionale , sindrome ansioso - depressiva reattiva moderata , deficit deambulatorio, note di bronchite”.
Difatti, il ctu concludeva: “alla SI.ra , si riconosce Parte_1
un'invalidità civile totale del 72 % ( settanta 2 per cento ) , NON indennizzabile nei termini previsti dalla legge , Inoltre , si riconosce portatore di handicap , Art. 3 , comma 1 , superiore ai 2 / 3 , senza la connotazione di gravità , di cui alla Legge 104
/ 92”
Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o all'assegno di invalidità civile e dello status di handicap grave.
È dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle predette patologie, dal momento che dalla perizia si evince una scrupolosa valutazione delle stesse e una motivata attribuzione dei relativi codici, come sopra evidenziato.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce parte una percentuale di invalidità pari al 72 %
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 22/01/2025 il Giudice del Lavoro
3 dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13425/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ZOLLO SALVATORE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 18.09.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno di invalidità civile e dello status di handicap grave, non riconosciuto a seguito di domanda del 05/10/2022.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 29/10/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
In particolare, circa la somministrazione della visita geriatrica, il consulente, dopo ripetute valutazioni, ha riconosciuto il 31 % , codice 2206 ( sindrome ansioso – depressiva endoreattiva di grave entità )
2 Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da " scoliosi del rachide con impegno funzionale , sindrome ansioso - depressiva reattiva moderata , deficit deambulatorio, note di bronchite”.
Difatti, il ctu concludeva: “alla SI.ra , si riconosce Parte_1
un'invalidità civile totale del 72 % ( settanta 2 per cento ) , NON indennizzabile nei termini previsti dalla legge , Inoltre , si riconosce portatore di handicap , Art. 3 , comma 1 , superiore ai 2 / 3 , senza la connotazione di gravità , di cui alla Legge 104
/ 92”
Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o all'assegno di invalidità civile e dello status di handicap grave.
È dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle predette patologie, dal momento che dalla perizia si evince una scrupolosa valutazione delle stesse e una motivata attribuzione dei relativi codici, come sopra evidenziato.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce parte una percentuale di invalidità pari al 72 %
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 22/01/2025 il Giudice del Lavoro
3 dott.ssa Chiara Cucinella
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