Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4317/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4317/2019 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 22.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. CORRADI MARCO (c.f.: ), C.F._1
dal quale è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
PIAZZA GANGEMI 14 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv.
TORIELLO DANIELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto
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20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato.
L'appello è, infatti, ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, mette conto evidenziare che il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto in capo all'odierno appellato di vedersi restituito e indi rimborsata la somma omettendo del tutto di indicare il titolo fondante la pretesa.
Pagina 2 di 5 Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'appellante, la normativa vigente all'epoca dell'emissione della polizza non prevedeva, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento a cui la medesima era accessoria, la restituzione di parte del premio. Tale diritto non può trovare riconoscimento nella previsione dell'art. 49 regolamento CP_2
n.35/2010, norma invero applicabile solo ai contratti posti in commercializzazione dopo la sua entrata in vigore (ovvero dopo il 1.12.2010) laddove la polizza di cui di discute è stata conclusa in data 24.11.2005.
Sotto altro profilo neppure può trovare applicazione la normativa di cui all'art. 22
L..2012/221 essendosi il predetto contratto estinto nel mese di maggio 2010 ovvero prima dell'entrata in vigore della predetta normativa (20.10.2012) : alcun aggiornamento poteva essere disposto delle previsioni contrattuali.
Ed invero, il tenore letterale della norma lascia chiaramente intendere la non applicabilità ai rapporti non più in essere alla data della sua entrata in vigore (cfr. Art. 22.
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo.. comma 15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo
o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale
a favore del nuovo beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
Pagina 3 di 5 del presente decreto;
in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.).
Non appare conferente la normativa pur indicata da parte appellata relativa all'art. 125 sexies del TUB DLGS.
1.9.93 mod Dlgs141/2010 atteso che la stessa è entrata in vigore solo a decorrere dal 19.9.2010 e quindi in epoca successiva non solo alla conclusione del contratto di finanziamento in parola 24.11.2005, ma anche dopo la sua estinzione nel ese di maggio 2010, pertanto trattasi di previsione non applicabile alla fattispecie in esame.
In ogni caso, il diritto all'indennizzo ivi previsto, è sicuramente cosa diversa dal rimborso del premio anticpato e quindi non è azionabile nei confronti della compagnia e ad ogni modo, sulla base dell'art.125 sexies TUB comma 1 – nel testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni Bis d.l. 25.5.2021 n.73 conv in l.106 del 23.7.2021 applicabili solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di detto dl. Cfr.art 11 octies - vanno rimborsati i soli costi legati all'esistenza del contratto, mentre vanno esclusi dai costi rimborsabili al consumatore, in caso di estinzione anticipata, quelli che maturano e si esauriscono al momento della conclusione del contratto.
In definitiva, l'appellato non ha diritto ad alcun diritto al rimborso delle somme richieste ed azionate innanzi al giudice di primo grado atteso che alcuna norma gli attribuiva tale diritto sia al momento della stipula del contratto sia quando il mutuatario ne recedeva anticipatamente.
Il rilievo predetto assorbe l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto, avuto riguardo al principio della cd. ragione più liquida, che lascia libero l'interprete di scegliere nell'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276 comma c.p.c, tra quelle di merito quella che ritiene “più liquida” ai fini del decidere (cfr. Cass civ. 363/2019).
L'appello va quindi accolto e la domanda avanzata in primo grado dal rigettata CP_1
con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Alla riforma della sentenza di primo grado si accompagna la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado di condanna, secondo quanto oggetto di domanda con la proposizione in appello (cfr. cass.civ. n.7144/2021).
L'oscillante interpretazione giurisprudenziale della normativa applicata nel caso di specie ed i rapporti tra le parti in causa comportano l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Pagina 4 di 5 Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
2) condanna alla restituzione in favore della di Controparte_1 Parte_1
quanto versatogli in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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