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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 126/21 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Serra Mauro e Larocca Parte_1
BI
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. De Marca Francesca Tiziana
APPELLATO
Oggetto: contributi pubblici d.lgs 76/1990
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.7.08, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, il sostenendo di essere Controparte_1
comproprietario, con la moglie, di un immobile situato nel Comune di , CP_1
pagina 1 di 8 vincolato ai sensi della legge 1089/39 (vincolo di interesse culturale) e gravemente danneggiato dal sisma del 23.11.80; di aver ottenuto dal Comune il buono contributo pari a € 614.302,33 per la ristrutturazione e il restauro dello stesso, con accollo a carico di essi proprietari di ulteriori € 208.676,29; di aver presentato al in CP_1 data 21.8.07, la domanda di assegnazione di ulteriore contributo consistente nel finanziamento dell'8% per la durata ventennale di un mutuo di € 145.000,00
(contratto con la Banca di Roma l'11.5.05) come previsto dall'art. 13 d.lgs 76/90; che il non aveva assegnato il predetto contributo. L'attore, pertanto, chiedeva 1) CP_1
di accertare il suo diritto ad ottenere la liquidazione della somma di € 232.000,00 che il avrebbe dovuto elargire in rate annue di € 11.600,00 per la durata di 20 CP_1
anni; 2) di condannare il al suddetto pagamento e al risarcimento del danno CP_1 da determinarsi in via equitativa, oltre alle spese di lite.
Il chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che la norma Controparte_1 dell'art. 13 d.lgs 76/90 non era mai divenuta operativa, non essendosi perfezionata con i successivi e necessari provvedimenti di attuazione.
2. Con sentenza 128/202 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di lite.
A sostegno della decisione, il primo giudice riteneva:
- che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione passiva dell'ente comunale;
- che l'art. 13 d.lgs 76/90, in relazione agli immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale e danneggiati dal sisma, prevede l'assegnazione di un ulteriore contributo pluriennale dell'8% per la durata del mutuo contratto sulla residua spesa, e tuttavia tale norma non è mai divenuta operativa non essendosi perfezionata con i successivi necessari provvedimenti di attuazione previsti all'art 20 commi 6 e 7 ;
- che, inoltre, non è possibile procedere ad una pratica attuazione dell'art. 13 citato in mancanza delle direttive del , dell'individuazione da parte di detto ente delle Per_1
quote da attribuire ai comuni e in assenza di convenzioni tipo tra gli istituti di credito e i comuni da eseguirsi da parte del Ministero del Tesoro, come stabilito dagli artt 4 comma 8 e 98 del d.lgs 76/90,;
pagina 2 di 8 - che è previsto che il contributo pluriennale è erogato solo a seguito di un preciso iter
(richiesta del beneficiario in base alla spesa preventivata, parere della soprintendenza e formazione di una graduatoria) che, nel caso di specie, non vi era stato;
- che, infine, la richiesta di erogazione del contributo pluriennale era stata presentata dal al dopo la scadenza dei termini perentori previsti dal decreto Pt_1 CP_1
legislativo.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello , sostenendo: Parte_1
- che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che l'art. 13 d.lgs 76/90 non è una norma operativa;
- che l'art. 13 stabilisce che il contributo deve essere assegnato dal comune, determinate le priorità e sentita la soprintendenza, anche sulla congruità della spesa preventivata;
il non avrebbe potuto determinare alcuna priorità poiché il CP_1
palazzo Carone era all'epoca l'unico immobile privato vincolato in quel territorio;
- che è inesatta la statuizione del primo giudice laddove ha ritenuto la necessità della previa emanazione dei provvedimenti di attuazione anche perchè il ha sempre Per_1
assegnato le risorse senza indicarne la destinazione e aveva erogato i finanziamenti non distinguendo ovvero non ripartendo gli stessi in ragione della tipologia di contributo richiesto limitandosi, di converso, a distinguere solo tra finanziamenti destinati a soggetti privati e/o pubblici;
- che la legge n. 32/1993 nulla ha modificato rispetto ai criteri di erogazione previsti dal T.U. n. 76/1990, e che i contributi sono continuati ad essere stanziati nel rispetto di quanto sancito dal predetto Testo Unico
- che occorre riformare anche la regolamentazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado previo accoglimento del primo motivo di appello.
L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo :
- di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento della somma di € 232.000,00 a titolo di contributo pluriennale costante dell'8% per la durata del mutuo a tal fine contratto in data 11.05.2005, ex art. 13, comma 1° D. L.vo 30.03.1990 n. 76, da pagare in rate annue di € 11.600,00 a decorrere dal 12.05.2006 per venti anni;
pagina 3 di 8 -di condannare il in persona del suo Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di cui Parte_1 sopra da corrispondersi in rate annuali così come previsto;
- di condannare il convenuto al pagamento delle rate ad oggi già onorate dall'attore nei confronti dell'istituto creditizio, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata al soddisfo.
- di condannare, infine, il convenuto al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, da lui subito a seguito del comportamento omissivo dell'Ente in quanto essendo pensionato è stato costretto ad anticipare notevoli somme di denaro ed a sospendere i rimanenti lavori per far fronte agli impegni assunti con l'istituto creditizio.
- di condannare il convenuto-appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori come per legge, in riferimento al doppio grado di giudizio.
Si è costituito il che ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame stante l'infondatezza.
4. All'udienza del 15.4.25 la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c., la quale risultando infondata deve essere rigettata. Invero, la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice
6. L'appello è nel merito infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse operativa la previsione legislativa dell'art 13 comma 1 del dlgs n. 76/1990, che prevede la concessione del mutuo a pagina 4 di 8 favore dei proprietari degli immobili vincolati danneggiati dal terremoto del 1980, perché, secondo l'appellante, nessuna norma del predetto decreto legislativo prevede la necessaria emanazione di provvedimenti attuativi, contrariamente a quanto rappresentato dal ministero del Bilancio nel suo parere espresso su richiesta del
(allegata al n. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata).; Controparte_1 che in ogni caso anche l'assenza di tali provvedimenti attuativi, di per sé, non può rappresentare una circostanza tale da rendere inapplicabile la previsione normativa e consentire all'ente comunale di rifiutare la concessione di un contributo spettante al per legge. Pt_1
Secondo l'appellante, inoltre, anche il riferimento all'art. 20 non si attaglia al caso in questione, atteso che il predetto articolo fa espresso riferimento alle casistiche rappresentate nel precedente articolo 19 riguardanti le aperture di credito a favore di quei proprietari che al fine di anticipare i lavori di ricostruzione avevano la facoltà di richiedere le anticipazioni agli istituti di credito convenzionati.
Infine, ha osservato il che il , come dimostrato dalla documentazione Pt_1 Per_1
prodotta, nell'assegnazione dei fondi non ha mai indicato nei propri provvedimenti particolari categorie di assegnatari, limitandosi a specificare esclusivamente la destinazione dei fondi a favore di soggetti privati e/o pubblici. Il tutto anche in ossequio a quanto stabilito all'art. 4 della circolare esplicativa del testo unico del 5 giugno 1990 n. 425, che ha stabilito di accorpare tutte le disposizioni consimili alfine di agevolare la predisposizione della annuale bozza di proposta del CIPE e, successivamente, la verifica del rispetto dei singoli obblighi di legge. Pertanto, è evidente che la mancata concessione al signor del contributo pluriennale Pt_1 rappresenta una chiara violazione delle norme di legge previste in materia che, di converso, il avrebbe dovuto applicare al fine di riconoscere Controparte_1 quanto di diritto all'odierno appellante.
Il motivo è infondato.
L'art 13 Dlgs n. 76/1990 che disciplina gli interventi su immobili d'interesse storico- artistico prevede al comma 1 “Per la riparazione degli immobili di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge n.1089/1939 non
pagina 5 di 8 utilizzati per fini pubblici, oltre al contributo di cui all'art.11, comma 2, lett. c), è altresì assegnato sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. Il contributo è assegnato dal comune, che determina le priorità, sentita la soprintendenza competente anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente”.
Oltre al contributo per la riparazione dell'immobile, il ha chiesto al Comune la Pt_1
liquidazione dell'ulteriore finanziamento pluriennale costante dell'8 per cento a copertura del mutuo da lui stipulato per la durata di venti anni.
A tale ultimo riguardo si ritiene che, come correttamente rilevato con la sentenza impugnata, la previsione normativa di cui al citato art 13 comma 1 non è diventata operativa in mancanza dell'emanazione da parte del delle necessarie direttive in Per_1 materia, così come rappresentato anche nella nota del Ministero del Bilancio contenente il parere espresso su richiesta dell'ente locale e come espressamente previsto dall'art 4 comma 8 del Dlgs 76/1990 laddove è stabilito che “In sede di ripartizione del fondo il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi indicati …nell'articolo 13, comuni 1 e 2 del presente testo unico”.
Dall'esame delle norme citate, art 13 comma 1 e art 4 comma 8, emerge in maniera inequivocabile che spettava al , nell'ambito della ripartizione dei fondi, la Per_1 individuazione delle risorse da attribuire ai comuni e che questi ultimi avrebbero dovuto destinare ai finanziamenti richiesti dai privati proprietari degli immobili vincolati, come nel caso di specie. Tuttavia è pacifico che le predette direttive non sono state adottate.
Ne consegue che il finanziamento preteso dal non poteva essere erogato Pt_1
dall'ente locale in mancanza di un provvedimento dell'organo ministeriale che procedesse alla individuazione, nell'ambito delle risorse economiche stanziate per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, gli importi da destinare proprio ai finanziamenti come quello in questione.
pagina 6 di 8 A fronte di una espressa previsione legislativa che condiziona la ripartizione dei fondi pubblici alla emanazione di una direttiva che non è stata mai adottata dall'organo competente, le contrarie argomentazioni sostenute dall'appellante appaiono all'evidenza del tutto infondate.
Né il chiaro dettato normativo sulla necessità della previa emanazione dei provvedimenti di attuazione può ritenersi superato dalla generica e non pertinente argomentazione difensiva dell'appellante secondo la quale il CIPE avrebbe sempre assegnato le risorse senza indicarne la destinazione ovvero che la previsione legislativa in ogni caso non potrebbe essere da ostacolo alla soddisfazione delle pretese del privato.
Le precedenti considerazioni essendo dirimenti per il rigetto dell'appello rendono superfluo l'esame delle ulteriori doglianze espresse dal le quali devono Pt_1
ritenersi assorbite e, in particolare, sia quella con la quale l'appellante ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la domanda per ottenere il finanziamento è stata da lui tempestivamente presentata all'ente comunale, sia quella con la quale il predetto ha eccepito la non applicabilità al caso di specie dell'art 20 commi 6 e 7 del Dlgs 76/1990 impropriamente richiamato dal giudice di primo grado.
Deve ritenersi, infine, assorbito anche il motivo di gravame riguardante la statuizione sulle spese di lite operata dal primo giudice che ne ha disposto la compensazione, di cui l'appellante ha chiesto la riforma solo in caso di accoglimento dell'appello.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa € 232.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quatequater
D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico della parte soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
pagina 7 di 8 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in € 7160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quatequater
D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico della parte soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 8 di 8