CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3079/2019 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Emilio Boccia (C.F.: ) e Gaetano del C.F._3
Giudice (C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, C.F._4
al Viale A. Gramsci, n. 21, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli (C.F.: ), presso il cui C.F._5
indirizzo pec, è elettivamente Email_1
domiciliata; APPELLATA
e
(P. IVA: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
APPELLATA - CONTUMACE;
avverso la sentenza n. 10975/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19.12.2018 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' impugnata, con atto notificato il 18.06.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dagli odierni appellanti, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
1129/2017 (per l'importo di € 124.832,81, di cui € 98.834,05, a titolo di saldo di C/C n. 10178810; ed € 25.998,76, quale residuo mutuo chirografario concesso il 12.12.2011), l'ha rigettata, condannando gli opponenti, in solido tra loro, alle spese di lite.
2. Il Tribunale, dopo aver dato atto che il contenzioso trae origine da due opposizioni, una proposta dalla Società debitrice e l'altra proposta dai suoi garanti, ha disatteso l'eccezione di nullità, per difetto di forma, del contratto di mutuo, richiamando SS. UU. n. 898/2018, sul c.d. contratto monofirma (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
Ha, di seguito, disatteso l'eccezione di difetto di rappresentanza da parte della di attesa la validità CP_3 Controparte_2
della procura a suo tempo rilasciata da quest'ultima in favore della prima (V. pag. 5 della sentenza impugnata).
Ha disatteso, ancora, l'eccezione di disconoscimento, operato da parte opponente, della conformità agli originali di tutta la contrattualistica depositata in copia dalla CA ricorrente in monitorio, attesa la genericità dell'eccezione, quanto alla conformità delle copie agli originali, ed il difetto di querela di falso, quanto alla sottoscrizione della
Società debitrice in calce solo all'ultimo foglio del contratto (V. pag. 6 della sentenza impugnata).
Ha rigettato l'eccezione inerente al mancato invio periodico degli e/c, atteso il silenzio serbato dalla Società debitrice per tutta la durata del rapporto, sì da rendere inverosimile la circostanza del mancato invio
(V. pag. 6 della sentenza impugnata).
Ha disatteso, per genericità, l'eccezione di usura, con riferimento al rapporto di mutuo dedotto in monitorio dalla CA ricorrente (V. pag.
7 della sentenza impugnata).
Ha rigettato l'eccezione inerente alla capitalizzazione infrannuale, perché operata a condizioni di reciprocità; nonché quella inerente alla legittimità della c.m.s., perché sufficientemente determinata (V. pag. 7 della sentenza impugnata).
Ha disatteso, in ultimo, tutte le eccezioni sollevate dai garanti fideiussori, sia con riferimento alla violazione dell'art. 1957 c.c. che con riferimento alla violazione dell'art. 1956 c.c. (V. pag. 8 della sentenza impugnata).
3. Con il gravame, sostanzialmente affidato a sei ordini di motivi, gli appellanti lamentano: erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di rappresentanza da parte della di CP_3 Controparte_2
(primo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di disconoscimento dei documenti prodotti in copia dalla CA ricorrente e con sottoscrizioni apocrife (secondo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di nullità per usura, c.m.s. e capitalizzazione trimestrale (terzo motivo); violazione degli artt. 1957 e 1956 c.c. (quarto motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione dei contratti da parte della CA (quinto motivo); erroneo rigetto dell'eccezione inerente al mancato invio periodico degli e/c (sesto motivo). 3.1 Ha resistito quale cessionaria del Controparte_1
credito già vantato da e già intervenuta nel corso Controparte_2
del giudizio di primo grado in siffatta qualità. Vinte le spese del grado.
3.2. invece, sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_2
contumace.
3.3. Disattesa l'istanza di inibitoria, la causa, all'esito dell'udienza del
22.11.2023, veniva introitata per la decisione;
ma, con ordinanza del
21.02.2024, veniva rimessa sul ruolo, affinché il nominato CTU, Dott.
, procedesse alla ricostruzione del rapporto di C/C, Persona_1
tenendo conto “dei seguenti criteri: 1) esclusione della capitalizzazione infrannuale (Cass. n. 4321/2022); 2) esclusione della c.m.s.”.
3.4. Acquisito l'elaborato peritale, all'udienza del 09.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Il primo motivo, con il quale gli appellanti insistono nell'eccezione di difetto di rappresentanza, da parte della di CP_3 CP_2
è inammissibile.
[...]
4.1. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione sollevata da parte opponente, evidenziando che “La procura generale ad lites in base alla quale
l'avv. ha proposto il ricorso monitorio introduttivo dei Controparte_4
due presenti giudizi riuniti, le è stata rilasciata da Controparte_5
alla quale con atto a firma
[...] CP_2
autenticata in data 30/10/2015 in Milano per notaio Persona_2
rep. 12541 ha conferito il potere “per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono crediti anomali, con il correlativo potere di stare in giudizio per la società ai sensi dell'art 77 Codice di Procedura
Civile” (V. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). 4.2. Gli appellanti hanno opposto che la procura richiamata dal
Tribunale, sebbene idonea a conferire il potere di rappresentanza processuale, non lo sarebbe stata per conferire anche il potere di rappresentanza sostanziale (V. pag. 8 dell'atto di appello).
4.3. In realtà il Tribunale ha ritenuto idonea la procura sotto entrambi i profili, per come è agevole desumere dall'ordito motivazionale riportato sub 4.1, che precede, e rimasto immune da censure con il primo motivo di gravame.
5. Anche il secondo motivo, con il quale gli appellanti denunciano erroneo rigetto dell'eccezione di disconoscimento, per come operata in primo grado da parte opponente, quando non inammissibile, risulta senz'altro infondata.
5.1. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione, sia con riferimento al disconoscimento della conformità delle copie dei contratti agli originali, sia con riferimento alle sottoscrizioni apposte dalla Società correntista e dai suoi garanti nei contratti dedotti in monitorio dalla CP_6
5.2. Parte appellante ha opposto che il disconoscimento era specifico con riferimento a tutti i contratti prodotti in copia e che, in ogni caso, in difetto di istanza di verificazione delle scritture private da parte opposta, tutta la contrattualistica doveva ritenersi tamquam non esset
(V. pagg. 10 e 11 dell'atto di appello),
5.3. Osserva il Collegio che, con riferimento al primo profilo
(disconoscimento della conformità delle copie agli originali), gli appellanti non prendono posizione in ordine a quanto rilevato dal
Tribunale con riferimento alla genericità dell'eccezione, dal momento che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della
"conformità della fotocopia prodotta all'originale)” (Cass. 27633/2018).
5.4. Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, gli appellanti trascurano che il Tribunale ha, anzitutto, valorizzato la sottoscrizione apposta sull'ultimo foglio dei contratti dedotti in lite, ritenendola sufficiente anche per le condizioni contrattuali pattuite nei fogli precedenti.
Di seguito, ha precisato che “se davvero fosse stato firmato solo
l'ultimo foglio, avrebbe dovuto proporre Parte_1
querela di falso, e non lo ha fatto. Ma in realtà sul contratto di conto corrente si rinvengono ben 5 firme a nome del legale rappresentante di , e sul contratto di mutuo con Parte_1
relativo piano di ammortamento ce ne sono 6: nessuna di queste oggetto di specifica e circostanziata contestazione” (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
Trattasi di profili rimasti immuni da censura;
sicché, anche la censura veicolata con il secondo motivo deve ritenersi inammissibile.
5.5. In ogni caso, mette conto rilevare che, in presenza di una dichiarazione sottoscritta, ma contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che la sottoscrizione si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti(Cass. n.
7681/2019).
5.6. A ciò occorre aggiungere che gli stessi opponenti, in prima battuta, si erano riservati il diritto di disconoscere le sottoscrizioni all'esito della produzione degli originali, da parte della CA opposta e, nonostante il rigetto dell'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie agli originali, gli stessi opponenti sono rimasti fermi nella eccezione originaria, che, come sé visto, è stata genericamente sollevata.
6. Il terzo motivo, con il quale gli appellanti insistono nell'eccezione di nullità per usura, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed illegittima c.m.s., è fondato nei limiti e nei termini che qui di seguito si precisano.
6.1. È, anzitutto, inammissibile la censura inerente all'eccezione di usura, bollata dal Tribunale come generica: “non avendo l'opponente specificato né quale sarebbe stato il tasso effettivo praticato nei periodi di usura, né quale sarebbe stato il tasso soglia vigente di volta in volta superato” (V. pag. 7 della sentenza impugnata).
Ed invero, la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre l'allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione.
Tale allegazione deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della CA di
AL (da ultimo, Cass. n. 26525/2024).
6.2. E' fondata, invece, la censura inerente alla capitalizzazione infrannuale degli interessi, che i Tribunale ha ritenuto operata a condizioni di reciprocità.
La Sezione ha avuto plurime occasioni per richiamare il recente orientamento di legittimità (Cass. n. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di “reciprocità”, quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo.
In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia.
Nel caso di specie, non solo il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo, ma lo stesso è fissato in misura pari allo 0,010%, così irrisoria da far concludere per la natura meramente simbolica.
E' ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell'art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall'art. 120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D.
L.vo n. 342/1999).
In particolare, la richiamata delibera CICR, all'art. 2, dispone che
“
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Dunque, con tale delibera viene riconosciuta alle banche la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale, ma ciò
a condizione che venga stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito.
Detta delibera impone, altresì, una trasparenza contrattuale per la quale nel contratto di C/C deve essere indicata la periodicità della capitalizzazione (trimestrale, annuale, ecc.), il tasso di interesse applicato e, se la capitalizzazione è infrannuale, il valore del tasso annuale.
Infatti, il successivo art. 6 prevede: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al TAEG.
In simile ipotesi, infatti, il contatto, in realtà, risulta privo dell'indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l'art. 2, in quanto evidenzia l'assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione. La Suprema Corte ha, infatti affermato: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
– e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6”.
Né può ritenersi dirimente il rilievo che giustifica la coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo con la misura molto ridotta degli intessi attivi.
A tal proposito, è sempre la Suprema Corte a precisare che “O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib. CICR , art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6”.
Il principio di diritto che ne è scaturito è il seguente: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3,
e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione“.
6.3. Fondata è anche la censura, veicolata sempre con il terzo motivo, avente ad oggetto la indeterminatezza della c.m.s., indicata nella sola misura percentuale.
Se risulta ancora controversa la natura della c.m.s (quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, ovvero quale corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto), non altrettanto può affermarsi con riferimento ai dati che devono essere preventivamente contrattualizzati, affinché la clausola possa rispondere ai requisiti di determinabilità dell'oggetto e che non possono di certo esaurirsi nella sola indicazione, in termini pecentualistici, della misura convenuta.
Nel caso in esame, la clausola è contrattualmente prevista nella sola misura percentuale, ma non è previsto il criterio di calcolo convenuto, per come eccepito dagli appellanti e non specificamente contestato dalla appellata, che ha, invece, opposto la (inammissibile) CP_6
tardività dell'eccezione.
La c.m.s., per poter essere valida, deve essere, quanto meno, determinabile, non solo nella misura percentuale, ma anche nelle modalità di computo.
In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
La Sezione ha ripetutamente affermato che, ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della
CA che non trova legittimazione in una valida pattuizione e va, di conseguenza, dichiarata nulla.
6.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è stata disposta ctu diretta alla determinazione del saldo di C/C dedotto in monitorio dalla CA opposta, odierna appellata, epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione infrannuale e dalla c.m.s.
Il CTU incaricato, all'esito dell'indagine tecnica, ha rideterminato la debenza della debitrice, unitamente ai suoi garanti, in complessivi €
5.734,98, quanto al rapporto di C/C n. 10178810; ferma la debenza del saldo inerente al rapporto di mutuo chirografario, per ulteriori €
25.998,76.
A siffatte conclusioni, immuni da vizi logico-giuridici, il Collegio intende aderire, essendosi limitato il CTP appellata ad insistere per la regolarità della capitalizzazione infrannuale.
7. Il decreto ingiuntivo opposto, dunque, va revocato, risultando gli odierni appellanti soccombenti per il minore importo di € 31.733,74, in luogo di quello ingiunto per complessivi € 124.832,81.
8. Quando non inammissibile, senz'altro infondato risulta il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti fideiussori Pt_1 insistono nell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e, la sola
[...]
, nell'eccezione di estinzione ex art. 1956 c.c. Parte_2
8.1. Sotto il primo profilo, a fronte del rilievo del Tribunale in ordine alla sussistenza della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., in quanto il termine per l'esperimento dell'azione diretta in danno della debitrice principale era fissato in 36 mesi, gli appellanti oppongono che simile eccezione, giammai sarebbe stata sollevata dalla CA opposta.
8.1.1. La clausola pattizia di deroga al termine fissato dall'art. 1957
c.c. è inserita nel contratto di fideiussione prodotto dalla CA appellata sin dalla fase monitoria e, dunque, dello stesso contratto
(nella sua totalità) la CA opposta ha inteso avvalersi, azionandolo nel giudizio a quo.
8.2. Quanto all'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., è da rilevare che la stessa, in assenza di affidamenti, non può essere correlata con l'esposizione di C/C; mentre, con riferimento al rapporto di mutuo chirografario, il Collegio deve rilevare che, per come è agevole desumere dal doc. 6, prodotto in monitorio da parte appellata, la prestazione della garanzia da parte di è coeva Parte_2
alla erogazione del mutuo.
9. Con il quinto motivo gli appellanti insistono nell'eccezione di nullità del contratto di C/C, per difetto di forma, in quanto difetterebbe la prova dell'avvenuta consegna di copia nelle mani della correntista.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. La Suprema Corte, con ordinanza 18230/2024, ha ritenuto che è da escludere che la mancata consegna del documento contrattuale integri una nullità e, tantomeno, una nullità che i Giudici di merito avrebbero dovuto rilevare d'ufficio.
È vero che le Sezioni Unite hanno affermato che, nel concetto di forma imposto dal legislatore, vi rientra anche la consegna del documento contrattuale (Cass. SS.UU. n. 898/18), ma l'affermazione è da intendersi nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. Infatti, la norma contempla uno specifico obbligo, gravante sull'istituto di credito, complementare al vincolo di forma che
è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
Come già la Cassazione stessa ha avuto modo di ribadire in passato
(seppure con riferimento alla materia della intermediazione finanziaria), la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità della stessa e tale conclusione è da ribadire anche in tema di contratti bancari: dall'art. 117 comma 3 T.U.B. si ricava, mediante interpretazione sistematica, che la nullità del contratto presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo ma non anche l'obbligo di consegna dell'accordo stesso.
La consegna del documento, pertanto, non incide sulla validità del contratto e, rispetto a tale tema, deve trovare applicazione l'insegnamento secondo cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non, invece, la violazione di norme, anch'esse imperative, che riguardano il comportamento dei contraenti: tale violazione può essere fonte di responsabilità.
10. In ultimo, inammissibile si palesa il sesto motivo, con il quale gli appellanti insistono nell'eccezione inerente alla omessa prova dell'invio periodico degli e/c.
10.1. Il Tribunale ha ritenuto inverosimile il mancato invio, atteso che per tutta la durata del rapporto, alcuna contestazione fosse stata operata da parte opponente. 10.2. Parte appellante insiste nel ritenere che la prova dell'invio periodico non può essere desunta da mere presunzioni.
10.3. A ben vedere, parte opponente non ha contestato la omessa ricezione degli e/c, ma si è limitata a porre in discussione la sussistenza della prova dell'invio di detti e/c.
Il Tribunale, dunque, non si è occupato del profilo inerente alla conoscenza, da parte della correntista, del contenuto degli e/c prima dell'azione giudiziaria, ma ha ritenuto verosimile l'invio degli stessi al cliente.
10.4. L'omesso invio periodico degli e/c, in ogni caso, giammai poteva pregiudicare il recupero del credito, dal momento che, siffatta omissione, ai sensi dell'art. 119 TUB, lungi dal determinare la mancata prova del credito, ha il ben più limitato effetto di impedire che venga a maturarsi a carico del correntista, la decadenza per mancata contestazione degli estratti-conto stessi nel termine di 60 gg dalla intervenuta comunicazione.
11. Per completezza, va evidenziato che in sede di precisazione delle conclusioni, parte appellante ha posto in discussione la titolarità attiva della odierna appellata, per difetto di riscontro probatorio in ordine alla intervenuta cessione del credito da parte di Controparte_2
L'eccezione è inammissibile, atteso il giudicato calato sul terzo capo di dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale dà atto
“che nel credito portato dal decreto ingiuntivo, è subentrata spa
[...]
”. Controparte_1
Assume parte appellante che detto capo sarebbe stato posto in discussione con il gravame, nella parte in cui si afferma che “Appare dunque evidente che la costituzione successiva della non ha di certo sanato il difetto originario” (V. pag. 8 dell'atto di appello) È, tuttavia, palese che il rilievo è strettamente correlato all'accoglimento del primo motivo di gravame (inerente all'asserito difetto di rappresentanza, da parte della di CP_3 CP_2
e non è, dunque, all'evidenza diretto a porre in discussione la
[...]
titolarità attiva del rapporto dedotto in lite.
12. In ragione della parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nei limiti di 2/3, ponendo a carico degli appellanti, in solido tra loro, il residuo terzo.
Dette spese, tenuto conto del decisum (di poco superiore ai 31 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti e dei parametri
(medi), di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano, per l'intero, come da dispositivo.
Stessa sorte per le spese di ctu, che rimangono a carico esclusivo di parte appellante in ragione di 1/3, ed i residui 2/3 a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% cadauna;
fatta salva la solidarietà passiva di entrambe nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 18.06.2019, da e Parte_1 Parte_1
nei confronti di ora Parte_2 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 10975/2018 del G.U. del Controparte_1
Tribunale di Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- disattesi i primi due motivi di gravame, nonché il quarto, il quinto ed il sesto, in parziale accoglimento del terzo ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1129/2017 del
Tribunale di Napoli e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, del complessivo importo di €
31.733,74, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensate, in ragione di 2/3, le spese del doppio grado di giudizio, condanna gli appellanti, in solido tra loro al pagamento del residuo terzo, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi €
7.616,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
e quanto al presente grado, in complessivi €
9.991,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
- ferma la solidarietà passiva delle parti, nei confronti del CTU, delle spese liquidate in favore di questi, le pone a carico delle parti, in ragione del 50% cadauna, sino alla concorrenza del complessivo importo pari a 2/3 della somma liquidata, rimanendo il residuo terzo a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo