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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 26.09.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1206 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...] e ivi residente Parte_1
nella via Pablo Picasso n. 18, elettivamente domiciliato in Cagliari, via San
Benedetto n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Sabina CONTU, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016; pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Piaccia all' ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via principale
Accogliere il presente ricorso al fine di accertare e dichiarare la natura
professionale delle patologie lamentate in capo a nella domanda Parte_1
di Malattia Professionale di cui alle Pratiche di malattia professionale n.
515765888 del 27/09/2017; n° 515765890 del 27/09/2017; n° 515765891 del
27/09/2017); n° 515765892 del 27/09/2017 e n°515765894 del 27/09/2017
Gestione: 120, da ascriversi alle malattie di “Discoartrosica lombosacrale
accompagnata da sofferenza radicolare;
Pentesopatia cronica della cuffia dei
rotatori spalla dx e sin;
Epicondilite e l'epitrocleite dx e sin.; Malattia di
Dupuytren; Meniscopatia degenerativa”, e l'attività lavorativa di “operaio edile,
autista di mezzi pesanti e conducente-soccorritore”, con le modalità e decorrenza
previste dalle leggi o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà
accertata in sede di causa;
Accertare e dichiarare che il signor ha contratto, anche in Parte_1
termini di concausa efficiente, le malattie professionali precisate in narrativa, in
quanto è stato esposto al rischio lavorativo specifico della mansione di “operaio
edile, autista di mezzi pesanti e conducente soccorritore”;
Per l'effetto condannare l' Controparte_2
( ) - in persona del direttore generale pro-
[...] P.IVA_1
tempore, alla corresponsione in favore dell'istante alla rendita prevista dalla
legge, ovvero all' indennizzo di natura economica, per il danno biologico
complessivo del 32-33%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più
pagina 2 esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con decorrenza e misura di
legge, e con i ratei
maturati maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
maturazione all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, condannare l' Controparte_2
– in persona del direttore generale pro- tempore, al
[...]
pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre rimborso delle spese nella misura
del 15 % del presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del
sottoscritto procuratore”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè
infondata.
Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di aver lavorato presso la Parte_2
come carrellista, cementista e magazziniere addetto allo scarico e
[...]
smistamento dal 01.01.1978 al 14.04.2010 e in qualità di autista dal 01.01.1989 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, per otto ore al giorno su sei giorni settimanali;
pagina 3 − che, nell'esercizio delle mansioni come carrellista cementista e magazziniere addetto allo scarico e smistamento merci e materiali edili, era solito procedere alla movimentazione sia manuale, sia con l'aiuto di carrelli elevatori di diverse merci (travetti, mattoni, piastrelle, tegole, blocchetti, sacchi di cemento,
tubi in gres ceramico e altre);
− che, nell'esercizio delle attività come autista di mezzi pesanti, procedeva alla consegna delle merci e al carico e scarico manuale delle stesse, in tempi contingentati imposti dal programma di consegna;
− di svolgere, dal 01.01.2010 a tutt'oggi, la mansione di autista di ambulanze e soccorritore presso la società EMERGENZA SOCCORSO soc.
coop. soc. onlus, per otto ore al giorno e sei giorni alla settimana e in certi casi,
anche oltre tale orario;
− che, in qualità di autista e barelliere, era frequentemente adibito alla movimentazione manuale dei pazienti sulle barelle per lunghi tratti e/o per le scale delle strutture ospedaliere fino all'ambulanza;
− di essere stato, nell'esercizio della propria attività lavorativa, esposto a molteplici rischi lavorativi, che avevano interessato l'apparato scheletrico e dorsale e gli arti superiori e inferiori a causa della movimentazione manuale dei carichi, delle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo dal mezzo e delle intemperie e sbalzi termici;
− di avere, a causa dell'esposizione ai rischi sovraesposti, presentato domanda amministrativa all' per deficit statico/dinamico del rachide CP_2
lombosacrale in portatore di spondiloartrosi e di multiple protrusioni discali, che determinano sofferenza radicolare, entesopatie croniche in parte calcifiche del sovraspinato e del sottoscapolare bilateralmente, epicondilite ed epitrocleite cronica dx e sin, malattia di Dupuytren fra II e IV stadio mano dx e sin e
pagina 4 meniscopatia degenerativa ginocchio dx e sin, domanda che l' , con cinque CP_2
distinte comunicazioni, aveva rigettato, così come le successive opposizioni.
2. L' ha resistito in giudizio e ha contestato al fondatezza della CP_2
domanda.
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione dei testi e sentiti nell'udienza del Tes_1 Testimone_2
13.12.2023.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Nella propria relazione, depositata il 02.07.2025, il Consulente dell'Ufficio ha reputato che “sulla base di quanto esposto sopra con maggior dettaglio ritengo di
poter concludere affermando quanto segue:
1) Il sig. è affetto da: Parte_1
A. Entesopatia cronica della cuffia dei rotatori spalla dx e sin;
B. Malattia di Dupuytren mano dx e sin;
C. Epicondilite, epitrocleite bilaterale;
D. Meniscopatia degenerativa ginocchio dx e sin;
E. Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali su L3-L4 ed L5-S1
di destra ed L4-L5 ed L5-S1 di sinistra e compressione radicolare delle radici
nervose corrispondenti.
pagina 5 2) le forme morbose A. C. e D. si configurano tutte come malattie professionali
tabellate con danno biologico rispettivamente 6%, 4% e 4%, decorrenza dalla
domanda amministrativa del 27 settembre 2017.
3) La forma morbosa E. si configura come malattia professionale non tabellata
con danno biologico del 6%, decorrenza dalla domanda amministrativa del 27
settembre 2017.
4) il danno biologico complessivo è pari al 19% (coefficiente danno patrimoniale
0,4), decorrenza dalla domanda amministrativa del 27 settembre 2017.
5) la malattia B. non è malattia professionale indennizzabile ”. CP_2
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi poiché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, pertanto, il Giudice che abbia diritto al riconoscimento Parte_1
della malattia professionale nella misura pari al 19% dal 27.09.2017.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore deve essere
[...]
condannato a rifondere delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_2
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
pagina 6
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto alla costituzione di un Parte_1
indennizzo in rendita commisurata a un danno biologico complessivo in misura del 19% dal 27.09.2017;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di in misura Parte_1
corrispondente al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 4.974,75 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Sabina CONTU, dichiaratasi antistataria;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 26.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7 pagina 8