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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
RG 1403.24
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea MORBELLI Presidente dott. Elga BULGARELLI Giudice dott. Paola AMISANO Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
- Parte_2 C.F._2
- Parte_3 C.F._3
Difesi dall'Avv. Sonia PAPPALARDO
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
- Controparte_1 C.F._4 nata a [...] il [...], residente in [...]6 contumace
RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale telematico d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.25. In particolare, le parti – ivi compreso PM – hanno concluso congiuntamente insistendo per la pronuncia di interdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il marito e i figli di agiscono per ottenere la pronuncia di Controparte_1 interdizione, allegando l'ingravescenza delle condizioni di salute e la sopravvenuta incapacità della donna.
Verificato il contraddittorio e svolto l'esame, la causa passava direttamente in fase di decisione per la pronuncia collegiale.
La domanda è fondata.
(classe 1958), già riconosciuta invalida civile al 100%, risulta affetta da disturbo Controparte_1 neurocognitivo maggiore a patogenesi degenerativa (in morbo di Alzheimer); patologia di deterioramento cognitivo, di grado severo, che ne ha progressivamente compromesso la residua autonomia;
da ultimo, la donna è stata presa in carico dai Servizi che si coordinano con la badante in progetto di assistenza domiciliare, onde agevolare i familiari conviventi, nella gestione delle esigenze quotidiane, senza soluzione di continuità.
Il quadro clinico della paziente risulta ampiamente documentato dalla Difesa ricorrente;
dopo la comparsa dei primi sintomi di malattia, la malattia di Alzheimer viene diagnosticata nel settembre
2017; dopodichè – in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni (es. afasia) e ferme le terapie farmacologiche - la donna è stata inserita in protocollo di controlli psicogeriatrici;
annota(va) nel 2020 il geriatra: “(…) peggioramento del quadro funzionale, la paziente totalmente dipendente dalle attività strumentali della vita quotidiana nelle attività semplici, non in grado di attendere ai lavori domestici, non cucina (…) in casa assistita h24 e vicariata in tutto dai familiari (…) necessita di assistenza continua”; dopodichè si registra “(…) ulteriore peggioramento del quadro funzionale: la paziente è totalmente dipendente nelle attività semplici della vita quotidiana (…) la paziente necessita di assistenza e supervisione continua h 24” (controllo 23.3.22, resp. dip.geriatra, dott. . Per_1
Quadro clinico che ha trovato corrispondenza in sede di esame (verbale ud. 25.9.24): nonostante i tentativi di interlocuzione, non è stato possibile comunicare in alcun modo con la donna;
la non CP_1
è apparsa in grado né di comprendere, nè conseguentemente di esprimersi in alcun modo, nè di instaurare relazioni con il mondo esterno.
In definitiva, le condizioni di infermità cognitiva della beneficianda rendono oggettiva la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione.
Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 414 c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006).
Le spese, considerata la natura, gli esiti della causa ed, inoltre, i legami familiari, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 IE d'Asti (AT) cap 14021 alla Via Serra 8/6;
- spese irripetibili.
Asti, 19.2.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
RG 1403.24
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea MORBELLI Presidente dott. Elga BULGARELLI Giudice dott. Paola AMISANO Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
- Parte_2 C.F._2
- Parte_3 C.F._3
Difesi dall'Avv. Sonia PAPPALARDO
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
- Controparte_1 C.F._4 nata a [...] il [...], residente in [...]6 contumace
RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale telematico d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.25. In particolare, le parti – ivi compreso PM – hanno concluso congiuntamente insistendo per la pronuncia di interdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il marito e i figli di agiscono per ottenere la pronuncia di Controparte_1 interdizione, allegando l'ingravescenza delle condizioni di salute e la sopravvenuta incapacità della donna.
Verificato il contraddittorio e svolto l'esame, la causa passava direttamente in fase di decisione per la pronuncia collegiale.
La domanda è fondata.
(classe 1958), già riconosciuta invalida civile al 100%, risulta affetta da disturbo Controparte_1 neurocognitivo maggiore a patogenesi degenerativa (in morbo di Alzheimer); patologia di deterioramento cognitivo, di grado severo, che ne ha progressivamente compromesso la residua autonomia;
da ultimo, la donna è stata presa in carico dai Servizi che si coordinano con la badante in progetto di assistenza domiciliare, onde agevolare i familiari conviventi, nella gestione delle esigenze quotidiane, senza soluzione di continuità.
Il quadro clinico della paziente risulta ampiamente documentato dalla Difesa ricorrente;
dopo la comparsa dei primi sintomi di malattia, la malattia di Alzheimer viene diagnosticata nel settembre
2017; dopodichè – in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni (es. afasia) e ferme le terapie farmacologiche - la donna è stata inserita in protocollo di controlli psicogeriatrici;
annota(va) nel 2020 il geriatra: “(…) peggioramento del quadro funzionale, la paziente totalmente dipendente dalle attività strumentali della vita quotidiana nelle attività semplici, non in grado di attendere ai lavori domestici, non cucina (…) in casa assistita h24 e vicariata in tutto dai familiari (…) necessita di assistenza continua”; dopodichè si registra “(…) ulteriore peggioramento del quadro funzionale: la paziente è totalmente dipendente nelle attività semplici della vita quotidiana (…) la paziente necessita di assistenza e supervisione continua h 24” (controllo 23.3.22, resp. dip.geriatra, dott. . Per_1
Quadro clinico che ha trovato corrispondenza in sede di esame (verbale ud. 25.9.24): nonostante i tentativi di interlocuzione, non è stato possibile comunicare in alcun modo con la donna;
la non CP_1
è apparsa in grado né di comprendere, nè conseguentemente di esprimersi in alcun modo, nè di instaurare relazioni con il mondo esterno.
In definitiva, le condizioni di infermità cognitiva della beneficianda rendono oggettiva la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione.
Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 414 c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006).
Le spese, considerata la natura, gli esiti della causa ed, inoltre, i legami familiari, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 IE d'Asti (AT) cap 14021 alla Via Serra 8/6;
- spese irripetibili.
Asti, 19.2.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli