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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio del
20.06.2025 in persona dei magistrati
Dott.ssa EL RI Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, con l'avv. Valentina De Giorgi Abbondanza del Parte_1
Foro di Pisa
Appellante
nei confronti di
CP_1
Appellata - contumace
Con l'intervento del PG
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Pisa n. 978/2024,
pubbl. il 26/07/2024;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante: “Che l'eccellentissima Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la
notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei
suesposti motivi, pronunciare e dichiarare in rito la nullità della sentenza per
indeterminatezza del portato precettivo. Nel caso denegato di non accoglimento del
terzo motivo di ricorso, voglia riformare in via principale e nel merito la sentenza di
primo grado, accogliendo la domanda di assegno di mantenimento a favore dei figli
proposta dall'appellante in sede di ricorso per cessazione degli effetti civili del
matrimonio e respingendo la domanda di assegno di mantenimento formulata da
. In subordine, voglia riformare la sentenza di primo grado, prevedendo CP_1
il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno dei genitori per i periodi di
rispettiva permanenza presso di loro. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2020, adiva il Tribunale di Pisa per sentir Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 08/12/2002
con dal quale erano nati i figli e , rispettivamente il 27/04/2003 CP_1 Per_1 Per_2 ed il 06/03/2005. In ordine ai figli, stante il loro collocamento prevalente presso di sé, il ricorrente chiedeva: (i) l'affido condiviso, (ii) la regolazione del regime viste madre-figli, (iii) il disporsi dell'obbligo di mantenimento a carico della madre (€ 400,00 mensili) e di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva che: (i) i coniugi avevano sottoscritto il verbale di separazione legale consensuale, omologato il 27/07/2017, (ii) la resistente aveva instaurato una nuova relazione che si era tradotta in convivenza, da cui erano nati altri due figli, (ii) i figli e erano appunto collocati stabilmente presso la Per_1 Per_2
casa paterna.
Si era costituita la quale, oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio concordatario, si associava alla richiesta di affido condiviso e per il resto chiedeva:
(i) collocazione dei figli presso il padre nel periodo di frequentazione scolastica e presso la madre nel periodo estivo (conseguente regolamentazione regime frequentazione), (ii) obbligo di
2 corresponsione a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile di € 400,00, (iii) per il periodo estivo,
obbligo di mantenimento dei figli a carico del nella misura di € 200,00 ciascuno e in Parte_1
ogni caso obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie nella misura dell'80%. A sostegno,
la resistente deduceva: (i) di versare in una situazione economica indigente, essendo disoccupata sin dal 2010, (ii) di aver cessato la convivenza col nuovo compagno, (iii) di vivere presso l'abitazione donatale dalla madre con i figli avuti da quest'ultimo.
In data 20/01/2022, il Tribunale emetteva sentenza parziale sullo status. Il procedimento seguitava per le questioni economiche.
Con sentenza n. 978/2024, il Tribunale di Pisa così disponeva: “Il Tribunale di Pisa in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte
resistente e, per l'effetto, - PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
nei soli periodi estivi (da giugno a settembre compresi) e comunque per i mesi di effettiva CP_1
permanenza dei minori presso la madre, la somma mensile di € 200,00 per figlio (Euro 400
complessivamente) quale contributo di mantenimento dei figli, e importo da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario;
- DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie,
scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una
spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa
presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio
consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà
formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata
nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il
pagamento; - RIGETTA tutte le altre domande;
- COMPENSA le spese di lite.”
Preliminarmente, il Tribunale dava atto del fatto di non dover più provvedere in ordine alle regolamentazione dell'affido, nonché alla collocazione e al regime visite genitori-figli, stante il raggiungimento della loro maggiore età. Circoscriveva dunque le residue questioni controverse all'assegno divorzile e al mantenimento dei figli. Nel dettaglio, riteneva non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno a favore dell'ex moglie, poiché rilevava: (i) che la nuova convivenza di fatto intrapresa dalla dopo la separazione, frutto di un rapporto CP_1
stabile e continuativo, dal quale peraltro erano nati altri due figli ( ed , era Per_3 Per_4
idonea a recidere definitivamente l'obbligo di solidarietà a carico del (ii) che neppure Parte_1
il fatto che la convivenza con il Sig. fosse poi cessata nel 2021, poteva fa rivivere tale diritto CP_2
(iii) che l'assegno non risultava spettante neppure nella sua componente perequativo-
compensativa, dato che quest'ultima non aveva dato prova di aver compiuto delle rinunce sul
3 piano professionale per via dei figli. Per le suddette ragioni, il Tribunale rigettava la domanda relativa all'assegno. Accoglieva, invece, la domanda di mantenimento dei figli formulata dalla nei confronti del limitandola ai mesi estivi. Ancor prima, riconosceva che i CP_1 Parte_1
figli avessero ancora diritto al mantenimento, atteso che non vi erano prove e/o allegazioni in ordine al raggiungimento della loro indipendenza economica. In secondo luogo, dava per provata la circostanza per cui i figli, nel periodo ricompreso tra giugno e settembre, erano soliti abitare presso l'abitazione materna. In aggiunta, rilevava che il godeva di una Parte_1
situazione reddituale migliore della posto che risultava percepire un reddito di € CP_1
3.000,00 mensili e che non risultava gravato da canoni di locazione, ratei di mutuo o finanziamenti. Pertanto, accoglieva la domanda per il mantenimento indiretto dei figli a favore della nella misura di € 200,00 ciascuno, limitatamente al suddetto periodo. Infine, poneva CP_1
a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
***
Avverso la sentenza de qua, ha promosso appello . Col primo motivo, ha Parte_1
impugnato la decisione per contraddittorietà e comunque erronea valutazione delle risultante istruttorie, per aver respinto la domanda di assegno di mantenimento dei figli formulata da lui formulata. A sostegno, ha in sostanza dedotto che, in ragione della permanenza quasi esclusiva dei figli presso di lui, avrebbe dovuto essere la ad essere condannata alla corresponsione CP_1 dell'assegno mensile per il mantenimento indiretto. Col secondo motivo, ha censurato la decisione per il fatto che il giudice non avrebbe fatto una corretta applicazione dei principi processuali in ordine all'allegazione e alla contestazione, dando per provata una circostanza che non sarebbe stata allegata da parte resistente, ossia che i figli e sono soliti Per_2 Per_1 trascorrere l'intero periodo estivo presso l'abitazione materna. A sostegno, l'appellante ha evidenziato: che da un lato egli non avrebbe mai confermato tale circostanza, limitandosi a dire che “d'estate potrebbero andare (sottointeso presso l'abitazione materna) qualche giorno”; e che dall'altro, la si sarebbe limitata ad affermare che i figli hanno ampia scelta in ordine al CP_1 dove stare (se presso la madre o il padre) e non anche a riferire che nei mesi estivi essi sono collocati stabilmente presso di lei. In aggiunta, l'appellante ha osservato che comunque il contributo al mantenimento dei figli a suo carico era già stato revocato in sede di ordinanza
Presidenziale, di qui l'illogicità della sua re - introduzione. Col terzo motivo, ha nuovamente censurato la condanna al mantenimento, deducendo che, in ogni caso, sarebbe stata indeterminata e foriera di dubbi. A suo dire, infatti, dalla motivazione non sarebbe dato comprendere se il contributo deve essere tassativamente erogato da giugno a settembre o se invece l'obbligo è condizionato all'effettiva permanenza dei figli presso l'abitazione materna.
4 L'appellata è rimasta contumace. All'udienza del 20.06.2025, la causa è stata CP_1 trattenuta in decisione.
***
La Corte ritiene che l'appello sia, in parte, fondato.
I. Col primo motivo, il ha in sostanza chiesto la condanna della Parte_1
alla corresponsione dell'obbligo di mantenimento dei figli. Il primo CP_1
motivo di appello è infondato. La decisione del primo giudice sotto tale profilo
è corretta. Pur essendo pacifica la circostanza che i figli siano prevalentemente collocati presso il padre e che, quindi, non vi sia coincidenza nei tempi di permanenza, non vi sono i presupposti per prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione ( versi all'altro un assegno per CP_1
concorrere al mantenimento. Com'è noto, infatti, l'obbligo al mantenimento dei figli deve essere proporzionato alle sostanze di ciascun coniuge e comunque parametrato alle attuali esigenze dei figli stessi. Ebbene, da un lato può osservarsi che la pur non essendo apparsa come indigente ai fini CP_1
del riconoscimento dell'assegno divorzile, non può neppure dirsi abbiente.
Invero, nel giudizio di primo grado, la stessa allegava di essere disoccupata
(producendo CUD relativo agli anni 2018, 2019, 2020 ed il “patto di servizio
personalizzato a fronte di disoccupazione”) e che la sua condizione lavorativa era inevitabilmente influenzata dalla necessità di dover accudire i due figli piccoli,
nati dalla successiva relazione col sig. (nel 2017 e nel 2020). Nel CP_2
presente grado di giudizio la non si è costituita, ma non vi sono motivi CP_1
per desumere che la sua condizione economico-patrimoniale sia mutata: lo stesso a sostegno della richiesta di mantenimento, non adduce un Parte_1
mutamento delle condizioni economiche della ex coniuge, ma una diversa valutazione dei fatti già rappresentati nel primo grado. Dall'altro, può
osservarsi che i figli della ex coppia hanno oramai raggiunto la maggiore età
e che la loro condizione di non autosufficienza economica (che giustifica il permanere dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori) è stata soltanto
5 allegata e non anche provata dal né sono state addotte particolari Parte_1
esigenze che giustifichino maggior oneri di spesa. Per tali ragioni, la sentenza di primo grado dev'essere confermata sotto tale aspetto.
II. Il secondo ed il terzo motivo, poiché vertenti entrambi sulla condanna al mantenimento indiretto del a favore della possono essere Parte_1 CP_1
trattati congiuntamente. Ebbene, le censure mosse coi suddetti motivi sono fondate. La decisione del primo giudice in ordine all'esistenza di un obbligo di mantenimento a carico del era motivata dal rilievo per cui i figli Parte_1
avrebbero trascorso i mesi estivi presso l'abitazione materna (nello specifico:
da giugno a settembre). Tale circostanza, tuttavia, non è stata né allegata, né
provata. Da un lato, il on ha mai riferito ciò: nel verbale di udienza Parte_1
del 05.07.2021, infatti, l'attuale appellante si limitava a dichiarare che i figli
“d'estate potrebbero andare qualche giorno” presso l'abitazione materna, per evidenziare il fatto che e stavano stabilmente da lui e che Per_2 Per_1
frequentavano la madre solo occasionalmente. Dall'altro, la ha reso CP_1
delle dichiarazioni compatibili con la suddetta ricostruzione, dichiarando che i figli erano collocati presso l'abitazione del padre e che non aveva imposto loro dei periodi tassativi di permanenza presso la sua abitazione (cfr. verbale del 05.07.2021). Dal quadro emerso nel corso del primo grado, dunque, non vi
è prova di una collocazione continuativa e stabile dei figli presso la e, CP_1
per tale ragione, non vi è motivo di riconoscere in capo al l'obbligo Parte_1
al mantenimento indiretto per questo ipotizzato periodo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, avuto riguardo l'esito complessivo del giudizio, devono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
6 La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale modifica della sentenza impugnata,
- ACCOGLIE il ricorso promosso da avverso la sentenza n. 978/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Pisa;
- REVOCA l'obbligo di corresponsione della somma mensile di € 400,00 disposto a carico del
Parte_1
- COMPENSA le spese di lite;
- CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa EL RI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succe ssive modificazioni e integrazioni.
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio del
20.06.2025 in persona dei magistrati
Dott.ssa EL RI Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, con l'avv. Valentina De Giorgi Abbondanza del Parte_1
Foro di Pisa
Appellante
nei confronti di
CP_1
Appellata - contumace
Con l'intervento del PG
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Pisa n. 978/2024,
pubbl. il 26/07/2024;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante: “Che l'eccellentissima Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la
notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei
suesposti motivi, pronunciare e dichiarare in rito la nullità della sentenza per
indeterminatezza del portato precettivo. Nel caso denegato di non accoglimento del
terzo motivo di ricorso, voglia riformare in via principale e nel merito la sentenza di
primo grado, accogliendo la domanda di assegno di mantenimento a favore dei figli
proposta dall'appellante in sede di ricorso per cessazione degli effetti civili del
matrimonio e respingendo la domanda di assegno di mantenimento formulata da
. In subordine, voglia riformare la sentenza di primo grado, prevedendo CP_1
il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno dei genitori per i periodi di
rispettiva permanenza presso di loro. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2020, adiva il Tribunale di Pisa per sentir Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 08/12/2002
con dal quale erano nati i figli e , rispettivamente il 27/04/2003 CP_1 Per_1 Per_2 ed il 06/03/2005. In ordine ai figli, stante il loro collocamento prevalente presso di sé, il ricorrente chiedeva: (i) l'affido condiviso, (ii) la regolazione del regime viste madre-figli, (iii) il disporsi dell'obbligo di mantenimento a carico della madre (€ 400,00 mensili) e di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva che: (i) i coniugi avevano sottoscritto il verbale di separazione legale consensuale, omologato il 27/07/2017, (ii) la resistente aveva instaurato una nuova relazione che si era tradotta in convivenza, da cui erano nati altri due figli, (ii) i figli e erano appunto collocati stabilmente presso la Per_1 Per_2
casa paterna.
Si era costituita la quale, oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio concordatario, si associava alla richiesta di affido condiviso e per il resto chiedeva:
(i) collocazione dei figli presso il padre nel periodo di frequentazione scolastica e presso la madre nel periodo estivo (conseguente regolamentazione regime frequentazione), (ii) obbligo di
2 corresponsione a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile di € 400,00, (iii) per il periodo estivo,
obbligo di mantenimento dei figli a carico del nella misura di € 200,00 ciascuno e in Parte_1
ogni caso obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie nella misura dell'80%. A sostegno,
la resistente deduceva: (i) di versare in una situazione economica indigente, essendo disoccupata sin dal 2010, (ii) di aver cessato la convivenza col nuovo compagno, (iii) di vivere presso l'abitazione donatale dalla madre con i figli avuti da quest'ultimo.
In data 20/01/2022, il Tribunale emetteva sentenza parziale sullo status. Il procedimento seguitava per le questioni economiche.
Con sentenza n. 978/2024, il Tribunale di Pisa così disponeva: “Il Tribunale di Pisa in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte
resistente e, per l'effetto, - PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
nei soli periodi estivi (da giugno a settembre compresi) e comunque per i mesi di effettiva CP_1
permanenza dei minori presso la madre, la somma mensile di € 200,00 per figlio (Euro 400
complessivamente) quale contributo di mantenimento dei figli, e importo da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario;
- DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie,
scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una
spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa
presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio
consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà
formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata
nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il
pagamento; - RIGETTA tutte le altre domande;
- COMPENSA le spese di lite.”
Preliminarmente, il Tribunale dava atto del fatto di non dover più provvedere in ordine alle regolamentazione dell'affido, nonché alla collocazione e al regime visite genitori-figli, stante il raggiungimento della loro maggiore età. Circoscriveva dunque le residue questioni controverse all'assegno divorzile e al mantenimento dei figli. Nel dettaglio, riteneva non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno a favore dell'ex moglie, poiché rilevava: (i) che la nuova convivenza di fatto intrapresa dalla dopo la separazione, frutto di un rapporto CP_1
stabile e continuativo, dal quale peraltro erano nati altri due figli ( ed , era Per_3 Per_4
idonea a recidere definitivamente l'obbligo di solidarietà a carico del (ii) che neppure Parte_1
il fatto che la convivenza con il Sig. fosse poi cessata nel 2021, poteva fa rivivere tale diritto CP_2
(iii) che l'assegno non risultava spettante neppure nella sua componente perequativo-
compensativa, dato che quest'ultima non aveva dato prova di aver compiuto delle rinunce sul
3 piano professionale per via dei figli. Per le suddette ragioni, il Tribunale rigettava la domanda relativa all'assegno. Accoglieva, invece, la domanda di mantenimento dei figli formulata dalla nei confronti del limitandola ai mesi estivi. Ancor prima, riconosceva che i CP_1 Parte_1
figli avessero ancora diritto al mantenimento, atteso che non vi erano prove e/o allegazioni in ordine al raggiungimento della loro indipendenza economica. In secondo luogo, dava per provata la circostanza per cui i figli, nel periodo ricompreso tra giugno e settembre, erano soliti abitare presso l'abitazione materna. In aggiunta, rilevava che il godeva di una Parte_1
situazione reddituale migliore della posto che risultava percepire un reddito di € CP_1
3.000,00 mensili e che non risultava gravato da canoni di locazione, ratei di mutuo o finanziamenti. Pertanto, accoglieva la domanda per il mantenimento indiretto dei figli a favore della nella misura di € 200,00 ciascuno, limitatamente al suddetto periodo. Infine, poneva CP_1
a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
***
Avverso la sentenza de qua, ha promosso appello . Col primo motivo, ha Parte_1
impugnato la decisione per contraddittorietà e comunque erronea valutazione delle risultante istruttorie, per aver respinto la domanda di assegno di mantenimento dei figli formulata da lui formulata. A sostegno, ha in sostanza dedotto che, in ragione della permanenza quasi esclusiva dei figli presso di lui, avrebbe dovuto essere la ad essere condannata alla corresponsione CP_1 dell'assegno mensile per il mantenimento indiretto. Col secondo motivo, ha censurato la decisione per il fatto che il giudice non avrebbe fatto una corretta applicazione dei principi processuali in ordine all'allegazione e alla contestazione, dando per provata una circostanza che non sarebbe stata allegata da parte resistente, ossia che i figli e sono soliti Per_2 Per_1 trascorrere l'intero periodo estivo presso l'abitazione materna. A sostegno, l'appellante ha evidenziato: che da un lato egli non avrebbe mai confermato tale circostanza, limitandosi a dire che “d'estate potrebbero andare (sottointeso presso l'abitazione materna) qualche giorno”; e che dall'altro, la si sarebbe limitata ad affermare che i figli hanno ampia scelta in ordine al CP_1 dove stare (se presso la madre o il padre) e non anche a riferire che nei mesi estivi essi sono collocati stabilmente presso di lei. In aggiunta, l'appellante ha osservato che comunque il contributo al mantenimento dei figli a suo carico era già stato revocato in sede di ordinanza
Presidenziale, di qui l'illogicità della sua re - introduzione. Col terzo motivo, ha nuovamente censurato la condanna al mantenimento, deducendo che, in ogni caso, sarebbe stata indeterminata e foriera di dubbi. A suo dire, infatti, dalla motivazione non sarebbe dato comprendere se il contributo deve essere tassativamente erogato da giugno a settembre o se invece l'obbligo è condizionato all'effettiva permanenza dei figli presso l'abitazione materna.
4 L'appellata è rimasta contumace. All'udienza del 20.06.2025, la causa è stata CP_1 trattenuta in decisione.
***
La Corte ritiene che l'appello sia, in parte, fondato.
I. Col primo motivo, il ha in sostanza chiesto la condanna della Parte_1
alla corresponsione dell'obbligo di mantenimento dei figli. Il primo CP_1
motivo di appello è infondato. La decisione del primo giudice sotto tale profilo
è corretta. Pur essendo pacifica la circostanza che i figli siano prevalentemente collocati presso il padre e che, quindi, non vi sia coincidenza nei tempi di permanenza, non vi sono i presupposti per prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione ( versi all'altro un assegno per CP_1
concorrere al mantenimento. Com'è noto, infatti, l'obbligo al mantenimento dei figli deve essere proporzionato alle sostanze di ciascun coniuge e comunque parametrato alle attuali esigenze dei figli stessi. Ebbene, da un lato può osservarsi che la pur non essendo apparsa come indigente ai fini CP_1
del riconoscimento dell'assegno divorzile, non può neppure dirsi abbiente.
Invero, nel giudizio di primo grado, la stessa allegava di essere disoccupata
(producendo CUD relativo agli anni 2018, 2019, 2020 ed il “patto di servizio
personalizzato a fronte di disoccupazione”) e che la sua condizione lavorativa era inevitabilmente influenzata dalla necessità di dover accudire i due figli piccoli,
nati dalla successiva relazione col sig. (nel 2017 e nel 2020). Nel CP_2
presente grado di giudizio la non si è costituita, ma non vi sono motivi CP_1
per desumere che la sua condizione economico-patrimoniale sia mutata: lo stesso a sostegno della richiesta di mantenimento, non adduce un Parte_1
mutamento delle condizioni economiche della ex coniuge, ma una diversa valutazione dei fatti già rappresentati nel primo grado. Dall'altro, può
osservarsi che i figli della ex coppia hanno oramai raggiunto la maggiore età
e che la loro condizione di non autosufficienza economica (che giustifica il permanere dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori) è stata soltanto
5 allegata e non anche provata dal né sono state addotte particolari Parte_1
esigenze che giustifichino maggior oneri di spesa. Per tali ragioni, la sentenza di primo grado dev'essere confermata sotto tale aspetto.
II. Il secondo ed il terzo motivo, poiché vertenti entrambi sulla condanna al mantenimento indiretto del a favore della possono essere Parte_1 CP_1
trattati congiuntamente. Ebbene, le censure mosse coi suddetti motivi sono fondate. La decisione del primo giudice in ordine all'esistenza di un obbligo di mantenimento a carico del era motivata dal rilievo per cui i figli Parte_1
avrebbero trascorso i mesi estivi presso l'abitazione materna (nello specifico:
da giugno a settembre). Tale circostanza, tuttavia, non è stata né allegata, né
provata. Da un lato, il on ha mai riferito ciò: nel verbale di udienza Parte_1
del 05.07.2021, infatti, l'attuale appellante si limitava a dichiarare che i figli
“d'estate potrebbero andare qualche giorno” presso l'abitazione materna, per evidenziare il fatto che e stavano stabilmente da lui e che Per_2 Per_1
frequentavano la madre solo occasionalmente. Dall'altro, la ha reso CP_1
delle dichiarazioni compatibili con la suddetta ricostruzione, dichiarando che i figli erano collocati presso l'abitazione del padre e che non aveva imposto loro dei periodi tassativi di permanenza presso la sua abitazione (cfr. verbale del 05.07.2021). Dal quadro emerso nel corso del primo grado, dunque, non vi
è prova di una collocazione continuativa e stabile dei figli presso la e, CP_1
per tale ragione, non vi è motivo di riconoscere in capo al l'obbligo Parte_1
al mantenimento indiretto per questo ipotizzato periodo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, avuto riguardo l'esito complessivo del giudizio, devono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
6 La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale modifica della sentenza impugnata,
- ACCOGLIE il ricorso promosso da avverso la sentenza n. 978/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Pisa;
- REVOCA l'obbligo di corresponsione della somma mensile di € 400,00 disposto a carico del
Parte_1
- COMPENSA le spese di lite;
- CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa EL RI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succe ssive modificazioni e integrazioni.
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