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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 03/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG 344/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 03/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice s ttaforma Microsoft Te te ricorrente, l'avv. Latino Quartarone;
per l'avv. Di Martino;
per l'avv. Cosentini. CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 344/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 agli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_3 CP_4
i procura depositata telematicament AR Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_5
Pasquale Di Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 agosto 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dall'11.05.2022 al 15.12.2023 con adibizione esclusiva CP_5 presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_2 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al CP_2 pagamento della somma di euro € 14.829,93 a titolo di differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. D&D, infatti, avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la sua prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00;
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_2 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tenga indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. Accolta l'istanza di chiamata del terzo formulata da questa ha CP_2 validamente instaurato il contraddittorio con la quale si è costituita sostenendo che il ricorrente abbia osservato un diverso orario di lavoro – dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con un'ora di pausa e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per il lavoro svolto, il ricorrente avrebbe integralmente percepito la retribuzione spettante.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione temporale, va osservato che l'istruttoria svolta ha confermato dell'articolazione oraria indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
, collega del ricorrente presso ha riferito che «quando Testimone_1 ho iniziato a lavorare in quel contesto, il ricorrente non lavorava ancora lì. Ha iniziato nel 2022 ma non ricordo il mese. Il ricorrente era saldatore. Io ero aiuto tubista. Avevamo comunque lo stesso orario di lavoro. Lavoravo dalle 7.00 alle 12.30. Poi, dopo mezz'ora di pausa, lavoravamo dalle 13.00 alle 16.30. Questo orario riguardava i giorni da lunedì al venerdì. Lavoravamo poi almeno due sabati al mese, talvolta anche tre, con orario dalle 7.00 alle 12.00. Vedevo il ricorrente ogni giorno. Abbiamo operato sempre e solo presso i cantieri di a Monfalcone». CP_2
Negli stessi termini s'è espresso anche il teste dipende Testimone_2 di D&D da marzo 2021 a dicembre 2023. Il teste ha riferito che «lavoravamo presso i cantieri di a Monfalcone. Ero aiutante tubista. Il ricorrente era saldatore. CP_2
Avevamo comunque lo stesso orario di lavoro. Lavoravamo dalle 7.00 alle 16.30 con mezz'ora di pausa. Questo orario riguarda i giorni dal lunedì al venerdì. Lavoravamo anche di sabato Poteva capitare di lavorare due o tre sabati al mese. Almeno due sabati erano lavorativi. L'orario del sabato era dalle 7.00 alle 12.00. Vedevo il ricorrente ogni giorno». La deposizione del teste, secondo cui il ricorrente avrebbe iniziato a lavorare per D&D poche settimane dopo l'avvio del suo rapporto, non è inficiata da questa imprecisione, risultando del tutto attendibile la restante dichiarazione e dovendosi imputare l'erronea circostanza riportata ad un insignificante vizio della memoria. Dalla ricostruzione che precede risulta provato che il ricorrente abbia lavorato , nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.1. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che egli sia rimasto creditore della somma di euro 14.829,93 rivendicata con il ricorso. Del resto, nel ricorso è chiarito espressamente che la somma pretesa riguarda le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto ma non considerate ai fini del calcolo della retribuzione, ciò che destituisce di fondamento le contestazioni di in CP_2 merito alla mancata comprensione se il credito indicato consideri o meno le somme già ricevute in costanza di rapporto dal lavoratore.
5.3. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_2 atto d'aver appaltato i lavori a CP_5 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_2 all'appalto, ma dalle condizioni generali che lo regolano, all'art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con CP_2 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 3 . Ne consegue che è stata contrattualmente posta in CP_2 CP_2 condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Del resto, l'istruttoria ha confermato che il ricorrente ha costantemente operato presso i cantieri della committente.
Considerato che
i crediti azionati hanno natura strettamente retributiva, va affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi dell'art. 29 d. CP_2 lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 14.829,93. 5.4. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_2
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_2 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_2 quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_2
14.829,93, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_5 CP_3 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza
[...] condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_2 liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_5 Controparte_3 giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 03/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice s ttaforma Microsoft Te te ricorrente, l'avv. Latino Quartarone;
per l'avv. Di Martino;
per l'avv. Cosentini. CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 344/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 agli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_3 CP_4
i procura depositata telematicament AR Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_5
Pasquale Di Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 agosto 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dall'11.05.2022 al 15.12.2023 con adibizione esclusiva CP_5 presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_2 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al CP_2 pagamento della somma di euro € 14.829,93 a titolo di differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. D&D, infatti, avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la sua prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00;
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_2 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tenga indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. Accolta l'istanza di chiamata del terzo formulata da questa ha CP_2 validamente instaurato il contraddittorio con la quale si è costituita sostenendo che il ricorrente abbia osservato un diverso orario di lavoro – dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con un'ora di pausa e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per il lavoro svolto, il ricorrente avrebbe integralmente percepito la retribuzione spettante.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione temporale, va osservato che l'istruttoria svolta ha confermato dell'articolazione oraria indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
, collega del ricorrente presso ha riferito che «quando Testimone_1 ho iniziato a lavorare in quel contesto, il ricorrente non lavorava ancora lì. Ha iniziato nel 2022 ma non ricordo il mese. Il ricorrente era saldatore. Io ero aiuto tubista. Avevamo comunque lo stesso orario di lavoro. Lavoravo dalle 7.00 alle 12.30. Poi, dopo mezz'ora di pausa, lavoravamo dalle 13.00 alle 16.30. Questo orario riguardava i giorni da lunedì al venerdì. Lavoravamo poi almeno due sabati al mese, talvolta anche tre, con orario dalle 7.00 alle 12.00. Vedevo il ricorrente ogni giorno. Abbiamo operato sempre e solo presso i cantieri di a Monfalcone». CP_2
Negli stessi termini s'è espresso anche il teste dipende Testimone_2 di D&D da marzo 2021 a dicembre 2023. Il teste ha riferito che «lavoravamo presso i cantieri di a Monfalcone. Ero aiutante tubista. Il ricorrente era saldatore. CP_2
Avevamo comunque lo stesso orario di lavoro. Lavoravamo dalle 7.00 alle 16.30 con mezz'ora di pausa. Questo orario riguarda i giorni dal lunedì al venerdì. Lavoravamo anche di sabato Poteva capitare di lavorare due o tre sabati al mese. Almeno due sabati erano lavorativi. L'orario del sabato era dalle 7.00 alle 12.00. Vedevo il ricorrente ogni giorno». La deposizione del teste, secondo cui il ricorrente avrebbe iniziato a lavorare per D&D poche settimane dopo l'avvio del suo rapporto, non è inficiata da questa imprecisione, risultando del tutto attendibile la restante dichiarazione e dovendosi imputare l'erronea circostanza riportata ad un insignificante vizio della memoria. Dalla ricostruzione che precede risulta provato che il ricorrente abbia lavorato , nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.1. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che egli sia rimasto creditore della somma di euro 14.829,93 rivendicata con il ricorso. Del resto, nel ricorso è chiarito espressamente che la somma pretesa riguarda le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto ma non considerate ai fini del calcolo della retribuzione, ciò che destituisce di fondamento le contestazioni di in CP_2 merito alla mancata comprensione se il credito indicato consideri o meno le somme già ricevute in costanza di rapporto dal lavoratore.
5.3. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_2 atto d'aver appaltato i lavori a CP_5 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_2 all'appalto, ma dalle condizioni generali che lo regolano, all'art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con CP_2 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 3 . Ne consegue che è stata contrattualmente posta in CP_2 CP_2 condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Del resto, l'istruttoria ha confermato che il ricorrente ha costantemente operato presso i cantieri della committente.
Considerato che
i crediti azionati hanno natura strettamente retributiva, va affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi dell'art. 29 d. CP_2 lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 14.829,93. 5.4. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_2
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_2 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_2 quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_2
14.829,93, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_5 CP_3 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza
[...] condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_2 liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_5 Controparte_3 giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri