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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 1114/2022, promossa da
, in persona del Prof. Avv. Parte_1
nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore nominato giusta Parte_2
decreto del Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili n. 254 in data 16 giugno 2021, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Mezzina e Cinzia Sgura, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente sito in Bari Piazzale C. Colombo, n.1;
Appellante; contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. , Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Severano n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Falleti, che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce al fascicolo monitorio;
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
“1. Accogliere l'appello per come formulato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 679 del
7.11.2022 del Tribunale di La Spezia nella parte in cui ritiene infondata l'opposizione, e così CP_ revocando il decreto ingiuntivo n. 649/2018, perché null'altro è dovuto a;
1
2. confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del CP_ danno ex art. 1224 2° comma cc chiesta irritualmente da;
3. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
1) Respingere l'appello principale proposto dall' Parte_1
, in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto e in diritto, per le
[...]
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 694/2018 emesso dal Tribunale di La Spezia proposta dalla medesima Autorità, confermando altresì il decreto ingiuntivo n. 694/2018 del Tribunale di La Spezia, e, in ogni caso, condannando l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
corrente in Bari, P.le Cristoforo Colombo n. 1 – 70122 (C.F./P.IVA ), quale subentrante P.IVA_1
ex lege (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 169/2016) nei rapporti giuridici già facenti capo all'Autorità
Portuale di Brindisi, a pagare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
per le causali di cui in narrativa, la somma di € 26.000,00, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs.
231/02, dal 30/6/2009, sino al soddisfo;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da condannare, altresì, Controparte_1
l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, corrente in Bari, P.le Cristoforo Colombo n. 1 – 70122 (C.F./P.IVA ), quale P.IVA_1
subentrante ex lege (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 169/2016) nei rapporti giuridici già facenti capo all'Autorità Portuale di Brindisi, a risarcire a in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, la somma di € 28.314,52, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto al soddisfo;
3) Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio, con accessori di legge (spese generali, CAP
e IVA)”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
, da ora , ha chiesto al Tribunale di La Spezia la pronuncia di decreto ingiuntivo Controparte_1 CP
per euro 26.000 oltre interessi moratori e spese, somma portata da una fattura, n. 82/09, emessa nei confronti di Autorità Portuale Brindisi – oggi , Parte_1
da ora esponendo di aver ricevuto, nell'ambito di un appalto per la realizzazione di un Pt_3
servizio “di un sistema meteo nel porto di Brindisi” ordine per una integrazione al sistema oggetto
2 del contratto principale con il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro 26.000. Ha proposto opposizione al titolo succeduta ai sensi dell'art. 22 c. 5 dlgs 169/2016 all'Autorità portuale di Pt_3
Brindisi, affermando l'intervenuto pagamento della fattura nel 1989, avvenuto tramite consegna di un assegno circolare. Si è costituita SITEP argomentando che una pronuncia del Tribunale di Roma,
n. 16582/2018, intervenuta a seguito di richiesta di pagamento da parte di , società che CP_3
aveva effettivamente realizzato l'attività integrativa di cui alla fattura contestata, aveva accertato che il titolo era stato consegnato incautamente dall'Autorità Portuale a tale Immarco e che CP
non aveva mai incassato l'assegno perché lo stesso era rimasto in possesso di , la quale CP_3
non poteva incassarlo perché non trasferibile e che dunque il pagamento non era mai avvenuto. Il
Giudice non ha concesso la provvisoria esecutorietà richiamando il contenuto della pronuncia del
Tribunale di Roma, nella quale veniva richiamata la testimonianza di Immarco, dalla quale era emerso l'apparente incarico, formale o a titolo di cortesia, a lui conferito da per il ritiro del CP
titolo. In sede di memorie ex art. 183 c. 6 cpc ha depositato copia conforme dell'originale CP
dell'assegno e successivamente ha esibito in udienza l'originale del titolo.
Il Giudice di primo grado in motivazione ha osservato: che ha assolto l'onere probatorio su di CP
lei gravante allegando titolo – integrazione del contratto, circostanza mai contestata- e fattura;
il debitore ha provato il pagamento mediante consegna del titolo a Immarco che lo ha ritirato Pt_3
in nome e per conto di , dichiarazione risultante dalla ricevuta del titolo e credibile per la CP
testimonianza resa nel processo di Roma;
a fronte dell'eccezione di pagamento ha depositato CP
il titolo deducendo che non era mai stato nella sua disponibilità per fatto non imputabile a Pt_3
La decisione di prime cure prosegue richiamando la giurisprudenza che afferma che solo quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma si produce l'effetto liberatorio nel caso di pagamento mediante assegno, e poiché l'incasso non era avvenuto, come provato dall'esibizione dell'originale del titolo in corso di giudizio, conclude con la condanna di a corrispondere la Pt_3
somma richiesta e con la reiezione della domanda di risarcimento danni formulata da parte opposta. propone appello sottolineando come il mancato incasso sia avvenuto per fatto unicamente Pt_3
imputabile al debitore ed evidenzia alcune incongruenze della decisione quali la valutazione della consegna avvenuta correttamente a soggetto incaricato da nonché i motivi posti a CP
fondamento della mancata concessione della provvisoria esecutività rispetto alla decisione di condanna.
Chiede la conferma della parte relativa al rigetto della domanda di risarcimento.
3 Si costituisce che deduce l'inammissibilità dell'appello perché parte appellante non avrebbe CP
espressamente dichiarato di impugnare parti della sentenza relative agli antefatti logici e giuridici e nel merito contesta l'appello sostenendo di aver sottolineato già con mail del 2013 l'illegittimità della consegna ed di avere a voce sollecitato il pagamento della fattura tra il 2009 e il 2013, insiste per l'ammissione dei capitoli di prova relativi al punto, argomenta sull'incauta consegna del titolo e sull'insussistenza di alcun incarico all'Immarco, allega la colpa di nel trattenimento CP_3
dell'assegno nonché l'esistenza di richieste di pagamento o di perenzione dell'assegno dal 2006 e quindi una grave negligenza in capo a in quanto ha consegnato male il titolo e nonostante le Pt_3
richieste di non ha provveduto all'ammortamento, avendo l'Autorità potuto tornare nella CP
disponibilità della somma quantomeno trascorsi tre anni dall'emissione in caso di mancata riscossione e comunque potendo ricorrere al fondo ex art. 1 c. 345ter L. 266/2005.
formula, infine, appello incidentale con riguardo alla reiezione della domanda di risarcimento CP
danni. In data 21 febbraio 2023 la difesa ha chiesto l'autorizzazione al deposito, ai sensi dell'art. 345 cpc, di una serie di documenti riguardanti la tempistica della ricezione del titolo da , CP_3
documenti depositati nel fascicolo dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
16582/2018 dalla stessa , precisamente sub. f) Dichiarazione a firma Avv. Massimo Filié CP_3
in data 24/09/2019 di ricezione da dell'assegno circolare non trasferibile Banca CP_3
Meridiana datato 30/06/2009 n. 52-0399391404; sub. g) Copia detto assegno sottoscritta per ricevuta il 11/10/2019 da Avv. Giancarlo Falleti;
sub. h) copia (screenshot) schermata fascicolo informatico Corte Appello di Roma NRG. 6718/2018 di deposito di detti documenti in data
20/02/2023, documenti dichiarati come depositati da nel giudizio di appello in data CP_3
20/2/2023 dal loro difensore.
Con ordinanza 13.3.2023 la Corte ha sospeso l'esecutività della decisione argomentando sul “fumus boni iuris” dell'impugnazione.
La causa è stata successivamente trattenuta in decisione dal Collegio all'esito del deposito degli atti difensivi finali.
Preliminarmente occorre decidere in merito alla richiesta di ammissione di prove orali formulata in comparsa di costituzione da parte appellata e appellante in via incidentale e sull'istanza di produzione documentale ai sensi dell'art. 345 cpc.
Entrambe le istanze devono essere respinte. Quanto alla prima richiesta, relativa alle istanze istruttorie ribadite in questo grado, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado CP
ha richiamato quelle della comparsa di costituzione e risposta e della memoria 183 c. 6: anche a
4 voler ritenere il richiamo, invero relativo alle sole conclusioni, in senso più ampio e riferito alla parte delle conclusioni nella sua interezza, nella comparsa di costituzione erano formulati, in via istruttoria, solo tre capitoli di prova, riformulati poi nella memoria n. 2, mentre nella n. 1 erano contenute le sole conclusioni. Quindi, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado CP
avrebbe dovuto richiamare anche le istanze istruttorie, non avendolo fatto non possono in questa fase essere oggetto di esame.
Quanto ai documenti che la parte ha chiesto di produrre ai sensi dell'art. 345 cpc, gli stessi sono irrilevanti, attesi i docc. 3, 4 e 5 prodotti in allegato alla memoria 183 c. 6 n. 1 cp depositata in primo grado.
In merito alla dedotta inammissibilità dell'appello, la difesa è infondata posto che l'appellante ha impugnato la parte decisoria contenente il ragionamento logico giuridico seguito dal giudicante.
Nel merito, occorre osservare che per la decisione di prime cure l'avvenuta esibizione dell'assegno avventa in fase istruttoria ha dimostrato la mancanza dell'effetto liberatorio, da qui la condanna al pagamento della fattura a carico di Pt_3
Il collegio osserva che in atti, allegati alla causa di primo grado, sono depositati: la fattura,
l'emissione del titolo in pagamento e la quietanza a firma con identica data del 30.6.2009, ed CP
infine copia del titolo, nel quale si legge ricevuto “per nome e per conto della società”- tutti contenuti nell'all. 3 atto di opposizione-. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza in ultimo affermatosi, la consegna di assegno circolare equivale a denaro contante ed ha funzione di liberazione dall'obbligo, in ultimo C.Cass. 3, Ordinanza n. 21053 del 27/07/2024, in massima: ”In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.”.
Ne segue che, alla luce della prova della consegna dell'assegno circolare, ormai equiparato, come visto a denaro contante, occorre interrogarsi sull'inconvertibilità dello stesso, rimanendo questo rischio a carico del debitore. Nel caso qui in esame, l'argomento che poteva essere opposto prima di tutto, per affermare la mancata estinzione dell'obbligazione, era la consegna a persona non autorizzata. La tesi è stata esposta, ma non solo non vi è prova dell'assenza di autorizzazione all'Immarco, colui che sottoscrive la ricevuta “per nome e conto della società”, ma vi sono elementi di chiaro segno contrario e precisamente: quando scrive nel 2013 a Autorità Portuale CP
allegando la copia dell'assegno, l'originale all'epoca era a mani di doc. 6 fascicolo parte CP_3
5 opposta-, non solleva alcuna contestazione sul punto, ma soprattutto, elemento documentale risolutivo, nell'all. 3 prodotto dall'opponente il secondo foglio contiene la quietanza dell'importo di euro 26.000 di quale beneficiario del mandato a Banca Meridiana effettuato da Autorità CP
Portuale Brindisi, firmata da e mai contestata. Quello che è emerso, anche dalla sentenza CP
pronunciata dal Tribunale di Roma e sopra ricordata, è la presenza di una controversia tra e CP
, soggetto che materialmente aveva realizzato l'opera pagata dall'ente portuale, per la CP_3
somma da versare dalla prima alla seconda, vicenda però alla quale Autorità portuale Brindisi e oggi era ed è rimasta del tutto estranea. Pt_3
La presenza di una firma per quietanza della ricezione della somma portata dalla fattura, in CP
qualità di beneficiaria del mandato di pagamento dall'ente appaltante a Banca Meridiana, esclude che la consegna materiale del titolo sia avvenuta a persona non autorizzata. Ne segue che l'inconvertibilità nel caso in esame si riferisce ad un comportamento esclusivo di parte opposta in primo grado che non è riuscita o non ha voluto ottenere il titolo da , soggetto autorizzato CP_3
al ritiro. In questo quadro probatorio risultano privi di rilievo i documenti richiamati dalla difesa
, docc. n. 4 fascicolo monitorio, contenente notifica a Autorità Portuale Brindisi dell'atto di CP
citazione in opposizione notificato a , n. 2 relativo a lettere di contestazione di nei CP_3 CP
confronti della richiesta di pagamento di mandata via pec anche all'autorità portuale CP_3
Brindisi nel 2014 ed il doc. 6 già ricordato.
Ne segue che l'appello deve essere accolto ed il decreto ingiuntivo revocato.
Alla decisione consegue la reiezione dell'appello incidentale. Va qui ricordato che quanto scritto dal giudice di prime cure nella motivazione in merito alla reiezione della domanda “il mancato incasso
è avvenuto per fatto non imputabile all'opponente”, è assolutamente coerente con la decisione qui assunta.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate a carico di per i due gradi di CP
giudizio; poiché il titolo revocato superava, con il computo degli interessi moratori, 26.000 euro, il riferimento deve essere al parametro 26.001-52.000 e la liquidazione deve essere fatta con riguardo al valore minimo stante il superamento solo per gli allegati interessi.
Data la reiezione dell'appello incidentale ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- “
1-quater. Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
6 comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
in persona del Prof. Avv. nella qualità di Presidente e
[...] Parte_2
legale rappresentante pro tempore nei confronti di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore avverso la sentenza n. 679/2022 emessa dal Tribunale di La Spezia, accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 694/2018 emesso dal Tribunale di La
Spezia; respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
dichiara tenuta e condanna parte appellata e appellante incidentale a rifondere a parte appellante le spese di lite, liquidate quanto al primo grado in euro 3.809,00 e quanto al secondo grado in euro
4.996,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
sussistono le condizioni per l'applicazione, a carico di , dell'art. 13, comma 1 quater, Controparte_1
del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, 5 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 1114/2022, promossa da
, in persona del Prof. Avv. Parte_1
nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore nominato giusta Parte_2
decreto del Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili n. 254 in data 16 giugno 2021, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Mezzina e Cinzia Sgura, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente sito in Bari Piazzale C. Colombo, n.1;
Appellante; contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. , Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Severano n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Falleti, che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce al fascicolo monitorio;
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
“1. Accogliere l'appello per come formulato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 679 del
7.11.2022 del Tribunale di La Spezia nella parte in cui ritiene infondata l'opposizione, e così CP_ revocando il decreto ingiuntivo n. 649/2018, perché null'altro è dovuto a;
1
2. confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del CP_ danno ex art. 1224 2° comma cc chiesta irritualmente da;
3. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
1) Respingere l'appello principale proposto dall' Parte_1
, in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto e in diritto, per le
[...]
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 694/2018 emesso dal Tribunale di La Spezia proposta dalla medesima Autorità, confermando altresì il decreto ingiuntivo n. 694/2018 del Tribunale di La Spezia, e, in ogni caso, condannando l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
corrente in Bari, P.le Cristoforo Colombo n. 1 – 70122 (C.F./P.IVA ), quale subentrante P.IVA_1
ex lege (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 169/2016) nei rapporti giuridici già facenti capo all'Autorità
Portuale di Brindisi, a pagare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
per le causali di cui in narrativa, la somma di € 26.000,00, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs.
231/02, dal 30/6/2009, sino al soddisfo;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da condannare, altresì, Controparte_1
l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, corrente in Bari, P.le Cristoforo Colombo n. 1 – 70122 (C.F./P.IVA ), quale P.IVA_1
subentrante ex lege (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 169/2016) nei rapporti giuridici già facenti capo all'Autorità Portuale di Brindisi, a risarcire a in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, la somma di € 28.314,52, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto al soddisfo;
3) Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio, con accessori di legge (spese generali, CAP
e IVA)”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
, da ora , ha chiesto al Tribunale di La Spezia la pronuncia di decreto ingiuntivo Controparte_1 CP
per euro 26.000 oltre interessi moratori e spese, somma portata da una fattura, n. 82/09, emessa nei confronti di Autorità Portuale Brindisi – oggi , Parte_1
da ora esponendo di aver ricevuto, nell'ambito di un appalto per la realizzazione di un Pt_3
servizio “di un sistema meteo nel porto di Brindisi” ordine per una integrazione al sistema oggetto
2 del contratto principale con il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro 26.000. Ha proposto opposizione al titolo succeduta ai sensi dell'art. 22 c. 5 dlgs 169/2016 all'Autorità portuale di Pt_3
Brindisi, affermando l'intervenuto pagamento della fattura nel 1989, avvenuto tramite consegna di un assegno circolare. Si è costituita SITEP argomentando che una pronuncia del Tribunale di Roma,
n. 16582/2018, intervenuta a seguito di richiesta di pagamento da parte di , società che CP_3
aveva effettivamente realizzato l'attività integrativa di cui alla fattura contestata, aveva accertato che il titolo era stato consegnato incautamente dall'Autorità Portuale a tale Immarco e che CP
non aveva mai incassato l'assegno perché lo stesso era rimasto in possesso di , la quale CP_3
non poteva incassarlo perché non trasferibile e che dunque il pagamento non era mai avvenuto. Il
Giudice non ha concesso la provvisoria esecutorietà richiamando il contenuto della pronuncia del
Tribunale di Roma, nella quale veniva richiamata la testimonianza di Immarco, dalla quale era emerso l'apparente incarico, formale o a titolo di cortesia, a lui conferito da per il ritiro del CP
titolo. In sede di memorie ex art. 183 c. 6 cpc ha depositato copia conforme dell'originale CP
dell'assegno e successivamente ha esibito in udienza l'originale del titolo.
Il Giudice di primo grado in motivazione ha osservato: che ha assolto l'onere probatorio su di CP
lei gravante allegando titolo – integrazione del contratto, circostanza mai contestata- e fattura;
il debitore ha provato il pagamento mediante consegna del titolo a Immarco che lo ha ritirato Pt_3
in nome e per conto di , dichiarazione risultante dalla ricevuta del titolo e credibile per la CP
testimonianza resa nel processo di Roma;
a fronte dell'eccezione di pagamento ha depositato CP
il titolo deducendo che non era mai stato nella sua disponibilità per fatto non imputabile a Pt_3
La decisione di prime cure prosegue richiamando la giurisprudenza che afferma che solo quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma si produce l'effetto liberatorio nel caso di pagamento mediante assegno, e poiché l'incasso non era avvenuto, come provato dall'esibizione dell'originale del titolo in corso di giudizio, conclude con la condanna di a corrispondere la Pt_3
somma richiesta e con la reiezione della domanda di risarcimento danni formulata da parte opposta. propone appello sottolineando come il mancato incasso sia avvenuto per fatto unicamente Pt_3
imputabile al debitore ed evidenzia alcune incongruenze della decisione quali la valutazione della consegna avvenuta correttamente a soggetto incaricato da nonché i motivi posti a CP
fondamento della mancata concessione della provvisoria esecutività rispetto alla decisione di condanna.
Chiede la conferma della parte relativa al rigetto della domanda di risarcimento.
3 Si costituisce che deduce l'inammissibilità dell'appello perché parte appellante non avrebbe CP
espressamente dichiarato di impugnare parti della sentenza relative agli antefatti logici e giuridici e nel merito contesta l'appello sostenendo di aver sottolineato già con mail del 2013 l'illegittimità della consegna ed di avere a voce sollecitato il pagamento della fattura tra il 2009 e il 2013, insiste per l'ammissione dei capitoli di prova relativi al punto, argomenta sull'incauta consegna del titolo e sull'insussistenza di alcun incarico all'Immarco, allega la colpa di nel trattenimento CP_3
dell'assegno nonché l'esistenza di richieste di pagamento o di perenzione dell'assegno dal 2006 e quindi una grave negligenza in capo a in quanto ha consegnato male il titolo e nonostante le Pt_3
richieste di non ha provveduto all'ammortamento, avendo l'Autorità potuto tornare nella CP
disponibilità della somma quantomeno trascorsi tre anni dall'emissione in caso di mancata riscossione e comunque potendo ricorrere al fondo ex art. 1 c. 345ter L. 266/2005.
formula, infine, appello incidentale con riguardo alla reiezione della domanda di risarcimento CP
danni. In data 21 febbraio 2023 la difesa ha chiesto l'autorizzazione al deposito, ai sensi dell'art. 345 cpc, di una serie di documenti riguardanti la tempistica della ricezione del titolo da , CP_3
documenti depositati nel fascicolo dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
16582/2018 dalla stessa , precisamente sub. f) Dichiarazione a firma Avv. Massimo Filié CP_3
in data 24/09/2019 di ricezione da dell'assegno circolare non trasferibile Banca CP_3
Meridiana datato 30/06/2009 n. 52-0399391404; sub. g) Copia detto assegno sottoscritta per ricevuta il 11/10/2019 da Avv. Giancarlo Falleti;
sub. h) copia (screenshot) schermata fascicolo informatico Corte Appello di Roma NRG. 6718/2018 di deposito di detti documenti in data
20/02/2023, documenti dichiarati come depositati da nel giudizio di appello in data CP_3
20/2/2023 dal loro difensore.
Con ordinanza 13.3.2023 la Corte ha sospeso l'esecutività della decisione argomentando sul “fumus boni iuris” dell'impugnazione.
La causa è stata successivamente trattenuta in decisione dal Collegio all'esito del deposito degli atti difensivi finali.
Preliminarmente occorre decidere in merito alla richiesta di ammissione di prove orali formulata in comparsa di costituzione da parte appellata e appellante in via incidentale e sull'istanza di produzione documentale ai sensi dell'art. 345 cpc.
Entrambe le istanze devono essere respinte. Quanto alla prima richiesta, relativa alle istanze istruttorie ribadite in questo grado, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado CP
ha richiamato quelle della comparsa di costituzione e risposta e della memoria 183 c. 6: anche a
4 voler ritenere il richiamo, invero relativo alle sole conclusioni, in senso più ampio e riferito alla parte delle conclusioni nella sua interezza, nella comparsa di costituzione erano formulati, in via istruttoria, solo tre capitoli di prova, riformulati poi nella memoria n. 2, mentre nella n. 1 erano contenute le sole conclusioni. Quindi, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado CP
avrebbe dovuto richiamare anche le istanze istruttorie, non avendolo fatto non possono in questa fase essere oggetto di esame.
Quanto ai documenti che la parte ha chiesto di produrre ai sensi dell'art. 345 cpc, gli stessi sono irrilevanti, attesi i docc. 3, 4 e 5 prodotti in allegato alla memoria 183 c. 6 n. 1 cp depositata in primo grado.
In merito alla dedotta inammissibilità dell'appello, la difesa è infondata posto che l'appellante ha impugnato la parte decisoria contenente il ragionamento logico giuridico seguito dal giudicante.
Nel merito, occorre osservare che per la decisione di prime cure l'avvenuta esibizione dell'assegno avventa in fase istruttoria ha dimostrato la mancanza dell'effetto liberatorio, da qui la condanna al pagamento della fattura a carico di Pt_3
Il collegio osserva che in atti, allegati alla causa di primo grado, sono depositati: la fattura,
l'emissione del titolo in pagamento e la quietanza a firma con identica data del 30.6.2009, ed CP
infine copia del titolo, nel quale si legge ricevuto “per nome e per conto della società”- tutti contenuti nell'all. 3 atto di opposizione-. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza in ultimo affermatosi, la consegna di assegno circolare equivale a denaro contante ed ha funzione di liberazione dall'obbligo, in ultimo C.Cass. 3, Ordinanza n. 21053 del 27/07/2024, in massima: ”In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.”.
Ne segue che, alla luce della prova della consegna dell'assegno circolare, ormai equiparato, come visto a denaro contante, occorre interrogarsi sull'inconvertibilità dello stesso, rimanendo questo rischio a carico del debitore. Nel caso qui in esame, l'argomento che poteva essere opposto prima di tutto, per affermare la mancata estinzione dell'obbligazione, era la consegna a persona non autorizzata. La tesi è stata esposta, ma non solo non vi è prova dell'assenza di autorizzazione all'Immarco, colui che sottoscrive la ricevuta “per nome e conto della società”, ma vi sono elementi di chiaro segno contrario e precisamente: quando scrive nel 2013 a Autorità Portuale CP
allegando la copia dell'assegno, l'originale all'epoca era a mani di doc. 6 fascicolo parte CP_3
5 opposta-, non solleva alcuna contestazione sul punto, ma soprattutto, elemento documentale risolutivo, nell'all. 3 prodotto dall'opponente il secondo foglio contiene la quietanza dell'importo di euro 26.000 di quale beneficiario del mandato a Banca Meridiana effettuato da Autorità CP
Portuale Brindisi, firmata da e mai contestata. Quello che è emerso, anche dalla sentenza CP
pronunciata dal Tribunale di Roma e sopra ricordata, è la presenza di una controversia tra e CP
, soggetto che materialmente aveva realizzato l'opera pagata dall'ente portuale, per la CP_3
somma da versare dalla prima alla seconda, vicenda però alla quale Autorità portuale Brindisi e oggi era ed è rimasta del tutto estranea. Pt_3
La presenza di una firma per quietanza della ricezione della somma portata dalla fattura, in CP
qualità di beneficiaria del mandato di pagamento dall'ente appaltante a Banca Meridiana, esclude che la consegna materiale del titolo sia avvenuta a persona non autorizzata. Ne segue che l'inconvertibilità nel caso in esame si riferisce ad un comportamento esclusivo di parte opposta in primo grado che non è riuscita o non ha voluto ottenere il titolo da , soggetto autorizzato CP_3
al ritiro. In questo quadro probatorio risultano privi di rilievo i documenti richiamati dalla difesa
, docc. n. 4 fascicolo monitorio, contenente notifica a Autorità Portuale Brindisi dell'atto di CP
citazione in opposizione notificato a , n. 2 relativo a lettere di contestazione di nei CP_3 CP
confronti della richiesta di pagamento di mandata via pec anche all'autorità portuale CP_3
Brindisi nel 2014 ed il doc. 6 già ricordato.
Ne segue che l'appello deve essere accolto ed il decreto ingiuntivo revocato.
Alla decisione consegue la reiezione dell'appello incidentale. Va qui ricordato che quanto scritto dal giudice di prime cure nella motivazione in merito alla reiezione della domanda “il mancato incasso
è avvenuto per fatto non imputabile all'opponente”, è assolutamente coerente con la decisione qui assunta.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate a carico di per i due gradi di CP
giudizio; poiché il titolo revocato superava, con il computo degli interessi moratori, 26.000 euro, il riferimento deve essere al parametro 26.001-52.000 e la liquidazione deve essere fatta con riguardo al valore minimo stante il superamento solo per gli allegati interessi.
Data la reiezione dell'appello incidentale ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- “
1-quater. Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
6 comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
in persona del Prof. Avv. nella qualità di Presidente e
[...] Parte_2
legale rappresentante pro tempore nei confronti di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore avverso la sentenza n. 679/2022 emessa dal Tribunale di La Spezia, accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 694/2018 emesso dal Tribunale di La
Spezia; respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
dichiara tenuta e condanna parte appellata e appellante incidentale a rifondere a parte appellante le spese di lite, liquidate quanto al primo grado in euro 3.809,00 e quanto al secondo grado in euro
4.996,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
sussistono le condizioni per l'applicazione, a carico di , dell'art. 13, comma 1 quater, Controparte_1
del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, 5 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
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