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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/12/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3701/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 136/C, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CARPINO (c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Palermo alla Via P. Favier n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA n. 21, PALERMO, presso lo studio dell'avv. ANTONINO COLOMBA (c.f. , che la rappr. e dif. per procura in C.F._3 atti
resistente e contro
[...]
Controparte_2
c.f. , con sede in Roma alla Via Marco e
[...] P.IVA_2
Marcelliano n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in VIA CARLO CONTI ROSSINI n. 13, ROMA, presso lo studio dell'avv. IVAN CANELLI (c.f. ), che C.F._4 lo rappr. e dif. per procura in atti
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 1 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 25 settembre 2024,
ha esposto: Parte_1
• di essere stato assunto alle dipendenze della Controparte_1
in data 03.03.2009 con contratto a tempo
[...] indeterminato ed orario di lavoro part-time al 75%, inquadrato con la qualifica di addetto servizi mensa, livello 6, in applicazione del CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo;
• che parte datoriale non ha provveduto al versamento dei contributi previdenziali al Fondo complementare scelto dal lavoratore, Fondo Fon.Te. Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da Aziende del terziario (commercio, turismo e servizi);
• che dalle buste paga, dalla C.U. 2024 (TFR maturato dal 2009 al 31.12.2023) nonché dall'estratto della posizione previdenziale comunicata all'iscritto all'interno della propria area personale in data 11.06.2024 e dal prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo Anno 2023 è possibile evincere i mancati versamenti contributivi dal secondo pagamento trimestrale del 2011 al mese di luglio 2024 per la somma di € 13.317,06 oltre le somme maturate e maturande;
2 • che il ricorrente, avendo aderito al fondo pensionistico ha scelto di destinare a quest'ultimo i flussi di TFR in CP_2 via di maturazione richiedendo al datore di lavoro di provvedere al versamento degli importi corrispondenti;
• che nel caso in cui il datore di lavoro si sia reso inadempiente compete al lavoratore la legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente per il recupero dei contributi non versati;
• che la condotta di parte datoriale sembra integrare fattispecie penalmente rilevante in quanto nella certificazione unica la ha dichiarato che il TFR è stato Controparte_1 interamente versato al fondo.
ha chiesto: dichiarare il mancato versamento da Parte_1 parte della della somma di € 13.317,06 oltre Controparte_1 somme maturate e maturande presso il Fondo Fon.Te. Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da Aziende del terziario;
condannare la società resistente a reintegrare la posizione individuale del ricorrente oltre al risarcimento del danno per la perdita di redditività conseguente al ritardo nel conferimento di dette quote, oltre interessi legali e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi del giudizio. Si è costituita in giudizio la , Controparte_3 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: che la domanda del ricorrente relativa al risarcimento del danno è inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; che la domanda volta a ottenere la condanna della C.O.T. al versamento delle somme al Fondo appare prematura;
la CP_2 carenza di prova da parte del ricorrente;
che il ricorrente non ha dedotto né prodotto le condizioni generali dell'accordo né indicato la fonte che Contro obbligherebbe la ad un versamento tempestivo. La C.O.T. ha, poi, dichiarato di riservarsi la facoltà di adempiere alla regolarizzazione della posizione complementare del ricorrente provvedendo a sanare e/o integrare la posizione previdenziale in favore dello stesso. Si è costituito in giudizio anche il
[...]
, affermando: che Controparte_4 Parte_1
risulta iscritto al Fondo Fon.te a far data dal 01.10.2009 con
[...] posizione previdenziale in stato “attivo silente”; che dall'estratto conto contributivo relativo alla posizione previdenziale del ricorrente emerge che
3 la nel periodo intercorrente tra il III trimestre Controparte_1
2011 ed il I trimestre 2022 non ha provveduto al regolare versamento dei contributi dovuti maturando un'omissione complessivamente pari ad € 9.819,52; che la società resistente non ha provveduto al versamento dell'ulteriore importo pari ad € 15,91 dovuto a titolo di “Ristoro posizione” per la contribuzione versata in ritardo relativamente al IV trimestre 2009, al II e III trimestre 2010, al I e II trimestre 2011; che la Controparte_1
successivamente al 31.03.2022 non ha trasmesso al Fondo
[...] alcuna ulteriore distinta di contribuzione per cui il non è in grado CP_2 di attestare autonomamente l'esistenza né l'ammontare di eventuali ulteriori omissioni contributive. Il Fondo ha chiesto: dichiarare che la CP_2 Controparte_1
non ha provveduto al regolare versamento dei contributi
[...] dovuti sulla posizione previdenziale di nella misura Parte_1 risultante al Fondo di € 9.835,43, di cui € 9.819,52 a titolo di contribuzione omessa ed € 15,91 a titolo di ristoro posizione per la contribuzione versata in ritardo;
condannare la al versamento dei Controparte_1 contributi dovuti sulla posizione previdenziale del ricorrente oltre interessi di mora e rivalutazione;
tenere esente il Fondo da responsabilità pur nell'eventualità di rigetto delle domande del ricorrente essendo la richiesta di versamento avanzata consequenziale a quella formulata dal lavoratore, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla secondo cui il danno lamentato Controparte_1 dal ricorrente sarebbe “meramente potenziale e ipotetico” e l'azione
“prematura” in quanto il rapporto di lavoro è ancora in corso;
l'inadempimento datoriale non è futuro, bensì attuale, grave e continuato, atteso che risulta, infatti, documentalmente provato che la C.O.T. ha omesso sistematicamente di versare le quote di TFR maturate dal lavoratore al Fondo di previdenza complementare sin dal secondo CP_2 trimestre 2011; tale condotta integra una violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e dalla scelta del lavoratore di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare. L'interesse del ricorrente si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolare alimentazione della propria posizione previdenziale, al fine di garantire una prestazione pensionistica integrativa adeguata;
tale interesse è concreto e attuale, poiché il mancato versamento determina una perdita dei rendimenti che le somme avrebbero generato se investite tempestivamente
4 dal Fondo con lesione dell'aspettativa previdenziale e con rischio di decadenze e prescrizioni;
il mancato versamento dei contributi integra un inadempimento contrattuale immediato, che legittima il lavoratore ad agire iure proprio per la tutela della propria posizione previdenziale, anche se la prestazione finale è differita nel tempo (Trib. Tivoli, sent. n. 439/2024; Trib. Agrigento, sent. n. 1004/2022; Trib. Firenze, sent. n. 18/2022; Cass. civile, n. 16266/2023). Inoltre, secondo Cass. n. 19510 del 2023 – resa in una fattispecie in cui veniva in rilievo la questione della natura degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati dal lavoratore alla previdenza complementare – il credito del lavoratore al T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura «retributiva», assume natura «previdenziale» nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.F.R. – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (v. Cass. n. 19510 del 2023 cit.). Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse – parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. – non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva (Cass. n. 11198 del 2024). Il danno subito dal ricorrente non coincide solo con la mancata disponibilità della prestazione pensionistica, ma anche con la perdita dei frutti dell'investimento che il capitale avrebbe generato se versato tempestivamente;
si tratta di un danno emergente certo e calcolabile, che si aggrava con il decorso del tempo ed attendere il pensionamento del lavoratore significherebbe consentire al datore di lavoro di perpetuare l'inadempimento e aggravare il pregiudizio. L'obbligo di conferimento del TFR maturando è disciplinato dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005, che prevede una cadenza almeno annuale, mentre le fonti istitutive del Fondo e le circolari amministrative impongono versamenti trimestrali per cui l'inadempimento protratto per oltre un decennio risulta palese e definitivo. In ordine alla domanda di condanna della società al versamento delle somme al Fondo Fon.te, è pacifico che il rapporto tra lavoratore, datore di
5 lavoro e fondo pensione complementare si inquadri nello schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., come affermato anche dalla giurisprudenza di merito;
tuttavia, proprio in tale schema, il delegante (lavoratore) conserva un interesse diretto e attuale all'adempimento del delegato (datore di lavoro), poiché il corretto versamento delle quote di TFR al Fondo è condizione essenziale per la costituzione del montante previdenziale. L'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del Fondo, che è poi onerato dell'erogazione della relativa prestazione (Cass., Sez. Unite, n. 6349/2015); ciò non esclude la legittimazione del lavoratore ad agire per ottenere una condanna a favore del terzo (il Fondo). Quanto alla prova dell'inadempimento, il ricorrente ha prodotto buste paga e Certificazione Unica 2024, che attestano le trattenute operate, estratti conto del Fondo che evidenziano la mancata alimentazione CP_2 della posizione previdenziale (saldo di € 1.518,27 al 31/12/2023 a fronte di CU che dichiara € 14.133,21 versati) e documentazione che dimostra l'assenza di distinte contributive dopo il 2022. In ordine al quantum dovuto, dalla documentazione prodotta in atti emerge che il ricorrente ha quantificato il proprio credito in € 13.317,06, oltre alle somme maturate e maturande, sulla base delle buste paga e della Certificazione Unica 2024. Il Fondo costituitosi in giudizio, ha confermato CP_2 un'omissione contributiva pari a € 9.819,52, oltre a € 15,91 per ritardati versamenti, per un totale di € 9.835,43, precisando tuttavia di non essere in grado di attestare l'ammontare delle omissioni successive al primo trimestre 2022, poiché da tale data la società resistente ha cessato di trasmettere le distinte di contribuzione. La quantificazione operata dal ricorrente appare, pertanto, più completa, in quanto tiene conto anche del TFR maturato e non versato nel periodo successivo, come desumibile dai cedolini paga e dalla stessa CU 2024; quest'ultima, peraltro, riporta l'indicazione di un TFR “versato al fondo” per € 14.133,21, a fronte di una posizione reale presso il Fondo di poco superiore a € 1.500, circostanza che costituisce prova evidente dell'inadempimento datoriale e della sua entità. Ne consegue che la domanda deve essere accolta per l'importo richiesto dal ricorrente, con condanna della società resistente al versamento
6 delle somme dovute al oltre interessi legali e rivalutazione CP_2 CP_2 monetaria come per legge. Il ricorrente ha chiesto, oltre alla condanna al versamento delle somme dovute, il risarcimento del danno derivante dal ritardato conferimento delle quote di TFR e dei contributi di previdenza complementare. Tale domanda è fondata. Come ricordato, l'omesso o ritardato versamento delle somme dovute al fondo di previdenza complementare integra un inadempimento contrattuale che comporta, oltre all'obbligo di regolarizzare la posizione previdenziale, anche la responsabilità per il danno da mancata redditività delle somme non investite;
tale danno non è meramente eventuale, ma certo, poiché il lavoratore è stato privato per anni dei frutti che il capitale avrebbe generato se tempestivamente conferito al Fondo. Il Fondo nelle proprie difese, ha confermato che, ai sensi del CP_2 proprio Statuto, in caso di versamenti tardivi l'azienda è tenuta a corrispondere una somma pari all'incremento percentuale del valore della quota registrato nel periodo di ritardo, oltre agli interessi di mora;
il danno deve essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della durata del ritardo (oltre dieci anni), dell'entità delle somme omesse (oltre € 13.000) e dei rendimenti medi dei fondi pensione nel periodo (stimabili tra il 2% e il 3% annuo). Alla luce di tali elementi, si ritiene equo determinare il risarcimento in misura pari al 10% dell'importo dovuto, quale stima prudenziale del mancato incremento del montante previdenziale, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale. Per queste ragioni il ricorso può trovare accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività espletata dalle parti nel giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3701/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara il mancato versamento da parte della della somma di € 13.317,06, oltre alle Controparte_1 somme maturate e maturande, presso il Fondo Fon.Te. sulla posizione individuale del ricorrente;
condanna la a Controparte_1
7 reintegrare la posizione individuale del ricorrente versando al Fondo Fon.Te. l'intera somma dovuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, del risarcimento del danno da ritardato versamento, determinato in via equitativa nella misura del 10% dell'importo dovuto, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
condanna la al rimborso in favore delle Controparte_1 altre parti delle spese di lite, che liquida: per il ricorrente Parte_1 nella somma € 3.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in faore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Carpino;
per il Fondo nella somma di € 2.000,00 per compensi, CP_2 oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 20/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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