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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 356/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), con domicilio eletto in Torino, al civico 6 Parte_1 C.F._1 di C.so Ferrucci, presso lo studio dell'avv. Carlotta Persico che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello CP_2
Stato di Torino, domiciliataria in Torino, al civico 21 di Via Arsenale
Appellato
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 24.7.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 3.1.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 20 novembre 2023, , docente precaria Parte_1
immessa in ruolo a far data dal 1° settembre 2021 a seguito di superamento del concorso straordinario all'uopo indetto, ha adìto il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il diritto in capo alla ricorrente all'attivazione del bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, con conseguente accredito dell'importo complessivo di €
1.500,00, oltre accessori di legge;
ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare il diritto
1 al pagamento delle somme dovutele a titolo di ferie e festività non godute con riguardo agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020; di
Cont condannare il al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Il convenuto ha resistito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e la CP_1
condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Con sentenza in data 13.6.2024, il Tribunale di Torino ha dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della “Carte Docente” e, quindi, condannato il CP_1 convenuto al beneficio, mediante caricamento sulla stessa, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
ha condannato il al CP_1 pagamento della somma di € 432,95 a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.059,00, oltre rimborso forfettario, CU
(se dovuto) IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Avverso la sentenza ha interposto appello la , al quale ha resistito il . Pt_1 CP_1
All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni di diritto
1. La sentenza impugnata.
Quanto alla domanda relativa all'accertamento del diritto in capo all' a fruire, ai Pt_1 sensi dell'art. 1, commi 121 e ss. L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
2020/2021, quale contributo alla formazione continua, il Tribunale ha rilevato essere rimasto incontestato tra le parti che la ricorrente avesse lavorato quale docente alle
Cont dipendenze del negli anni scolastici suindicati in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e che il beneficio in questione fosse stato attribuito ai soli docenti assunti a tempo determinato.
Ha richiamato le disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 121-124 L. 107/2015 e all'art. 2 del DPCM 23.9.2015 e rilevato che la Corte di Giustizia aveva reso l'ordinanza nella quale aveva sancito l'incompatibilità della normativa italiana (per violazione delle clausole 4, punto 1 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) con il diritto dell'Unione nella parte in cui esclude il personale docente a tempo determinato dalla fruizione della Carta docente, riservandola al solo personale docente a tempo indeterminato.
In applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. 27.10.2023, n. 29961), il Tribunale dichiarato il diritto in capo alla ricorrente alla fruizione del beneficio
2 economico di 500,00 annui, mediante Carta elettronica, e ha rigettato l'eccezione di Cont prescrizione sollevata dal , a fronte della diffida del 13.6.2023 proposta dalla
. Pt_1
In relazione al diverso regime stabilito per la disciplina delle festività soppresse, rispetto a quella delle ferie, il primo giudice ha considerato che solo per le seconde
(previste dall'art. 13 CCNL) è disposta l'irrinunciabilità tutelata a livello costituzionale e, quindi, la monetizzazione in caso di mancato godimento alla cessazione del rapporto (art. 13 co. 15 CCNL). Per i riposi compensativi, non essendo stato allegato e dimostrato, dalla ricorrente, di averne chiesto il godimento, la domanda di monetizzazione delle festività soppresse non fruite è stata ritenuta infondata e quindi respinta.
Al punto 3 della sentenza il Tribunale ha affermato che “per mera omissione nel dispositivo non è stata esaminata la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato”.
2. I motivi di doglianza.
Avverso la sentenza, ha interposto appello assumendo di aver dedotto Parte_1
Cont in ricorso l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati con il dal
2015 al 2021.
L'appellante si duole dell'omessa pronuncia evidenziando che il sistema del reclutamento per il comparto scuola, già regolato dal D. Lgs. 297/94 e ora dalla L.
107/2015 e successive modifiche, prevede l'assunzione in ruolo a mezzo di concorsi pubblici da indire con cadenza triennale.
Assume inoltre che, dal 1999 al 2013, non erano stati più indetti concorsi e il , CP_1
per coprire il fabbisogno, non ha effettuato immissioni in ruolo, ma utilizzato il meccanismo di cui all'art. 4 della L. 129/1999, “delle supplenze”, articolato in
“supplenze annuali” (art. 4, co. 1, L. 124/1999), “supplenze temporanee” fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, L. 12471999), “supplenze temporanee”, per far fronte alle esigenze sostitutive (art. 4, co. 3, L. 124/1999); -che tale normativa è stata ritenuta non conforme all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Dir.
28.6.1999, n. 70, con la nota sentenza CGUE, 26.11.2014, n. 22; -che il legislatore ha posto il limite di 36 mesi per la reiterazione dei contratti a termine – limite avallato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2016 –; -che la Corte di Cassazione, con la sentenza 18.10.2016, n. 22552, ha stabilito che la reiterazione dei contratti oltre il limite dei 36 mesi configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e quindi
3 su quello del diritto interno;
-che non è possibile, ai sensi dell'art. 97 Cost. e in base al divieto di cui all'art. 36 della L. 165/2001, la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro quale sanzione conseguente all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;
-che, quindi, il Supremo Collegio (nella citata pronuncia) ha stabilito che, nel caso di reiterazione dei contratti a termine stipulati ex art. 4, co. 1,
L. 124/1999, realizzatisi prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/2015, la misura della stabilizzazione prevista era proporzionata, effettiva e sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso e a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”. La Cassazione ha del pari riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali danni, ulteriori e diversi, debitamente allegati e provati;
nei casi di reiterazione di contratti a termine con docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario che non sia stabilizzato e non abbia alcuna certezza nella stabilizzazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 32 della L. n. 183 del
2010.
La difesa appellante ha rilevato che, con sentenza 25.6.2018, n. 16660, la Cassazione ha ritenuto configurabile l'abusivo ricorso di contratti a termine anche nel caso di supplenze su organico di fatto e temporanee di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.
124/99, qualora sia allegato e provato un uso distorto del potere di organizzazione del
Cont servizio scolastico delegato dal legislatore al , con la prospettazione della reiterazione realizzata in concreto (susseguirsi di assegnazioni presso lo stesso Istituto
e con riguardo alla stessa cattedra); -che, così come ritenuto dal Supremo Collegio
(Cass. 15353/2020), nel caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto; -che, nel caso di specie, tale correlazione non sussiste perché
l'assunzione a tempo indeterminato della prof. è intervenuta, non già per Pt_1
scorrimento delle graduatorie in cui era inserita, ma per superamento di concorso per titoli ed esami;
-che l'immissione in ruolo non è riconducibile alla successione dei contratti a termine in un rapporto di causa-effetto; -che, quale ulteriore corollario, deriva da quanto esposto che alla ricorrente, odierna appellante, spetta il diritto al risarcimento del danno per la violazione della disciplina dei contratti a termine, da liquidarsi in misura fissata dall'art. 36 D. Lgs. 165/2001.
La doglianza è fondata e merita di essere accolta.
4 Nella specie, la stipula di quattro contratti a tempo determinato è supportata dalle risultanze dello stato matricolare prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 01 fasc. I grado), dal quale risulta che la rese prestazioni quale docente a seguito di conclusione Pt_1
di contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2014/2015 (ex art. 4, comma 2, L. 124/1999), 2015/2016, 2016/2017 (ambedue ex art. 4, commi 2 e 3 L.
124/1999), 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ciascuno ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 124/1999 e fino al 31 agosto dell'anno successivo, ossia con supplenza annuale.
Sussiste, quindi, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine denunciata dalla ricorrente, peraltro incontestata.
Stante il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ex art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, si tratta di stabilire se sussistano le condizioni per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, con esonero da oneri probatori, nei limiti di cui all'art. 32, co. 5, L. 4.11.2010, n. 183, corrispondente a un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 8 della L. 604/1966 (rif. a Cass. SU n.
5072/2016).
Cont Secondo il che, nel resistere in giudizio ha chiesto la reiezione dell'appello, la causa dovrebbe risolversi con l'affermazione della natura satisfattiva dell'immissione in ruolo e la necessità di acquisire la prova di “eventuali danni ulteriori e diversi”, come richiesto dal Supremo Collegio.
Il Ministero afferma che il bene della vita è unitario e sostiene come lo stesso debba ritenersi già soddisfatto dal risarcimento in forma specifica conseguito attraverso la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Cont La tesi prospettata dal non può essere condivisa: essa fa leva sulla portata satisfattiva della stabilizzazione dei docenti di cui alla L. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno all'organico di diritto e ciò sia nel caso di concreta assegnazione del posto in ruolo che di quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi brevi, certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, considerato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 7.11.2016, n. 22522); tale tesi non può trovare applicazione nel caso di specie, perché la ricorrente-odierna appellante è stata immessa in ruolo a seguito di superamento di concorso pubblico ordinario, dall'esito aleatorio.
5 Infatti, così come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 3.10.2023,
n. 27882), «l'immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, deve provenire dal medesimo ente che ha commesso l'abuso (Cass. n. 7982/2018) e deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine (Cass. 15353/2020; conf. Cass. 14815/2021 (…)».
Ad avviso di questo Collegio, la sola circostanza dell'immissione in ruolo per effetto del superamento del concorso pubblico vale a escludere la ricorrenza di un nesso causale diretto tra l'illegittima successione dei contratti a termine e la stabilizzazione del rapporto di lavoro della prof. . Pt_1
Infatti, come rilevato dalla S.C. «(…) La stabilizzazione del rapporto di lavoro, per essere sanante del pregiudizio subìto dal lavoratore, deve essere la causa diretta del superamento della situazione di prolungata, e illegittima, precarietà in cui il lavoratore viene a trovarsi a causa dell'abuso dei contratti a termine. Se, nel momento in cui la stabilizzazione viene offerta, il lavoratore ha già risolto da solo, per altra via, la situazione di precarietà, l'illecito rimane – con la sua dannosità presunta, sottratta eccezionalmente all'onere della prova, nei limiti della forfettizzazione sopra ricordata –
e viene meno la stessa possibilità che la situazione pregiudizievole sia eliminata per effetto dell'assunzione in ruolo. In altri termini, per essere sanante, la stabilizzazione da parte dell'ente che ha commesso l'abuso deve essere effettiva e non meramente virtuale, in quanto postuma rispetto al momento in cui il lavoratore ha cessato di essere precario e non ha più l'esigenza della stabilizzazione (…) (Cass. 27882/2023 cit.)».
Ne consegue che, l'eventuale offerta di stabilizzazione del rapporto nel caso di lavoratore che abbia ottenuto l'immissione in ruolo a seguito di superamento di concorso pubblico (risolvendo da sé e per altra via la situazione pregiudizievole), risulta «inidonea a rimediare al precariato, essendo irrilevante ai fini della rimozione del danno, il cui risarcimento per equivalente, anche senza prova, è necessario per
l'effettività della tutela del lavoratore e, conseguentemente, per la compatibilità del diritto interno al diritto dell'Unione europea»(Cass. 27882/2023 cit.).
Come affermato dal Supremo Collegio «il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di
6 applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato – della trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un'effettiva attuazione dei principî eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro. Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore» (cfr. Cass.
10.9.2024, n. 18945).
Che la misura indicata in 2,5 mensilità, debba intendersi quale limite minimo dell'indennizzo esente da onere di prova a carico della lavoratrice, e salva prova di un eventuale maggior danno, si evince anche da un'altra sentenza di legittimità, laddove il Supremo Collegio ha affermato che “Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma
e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori “(Cass.
5.8.2022, n. 24393).
Avuto riguardo alle dimensioni dell'amministrazione interessata e alla reiterazione delle assunzioni, protrattesi per diversi anni, che costituiscono i consolidati criteri per la liquidazione del danno (Cass. SU 15.3.2016, n. 5072, conf. Cass. 25.7.2023, n.
7 22417), il Collegio ritiene corretto quantificare il danno nella misura corrispondente a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto indicata (€ 2.055,65 per ogni mese), maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dal saldo.
In base agli argomenti esposti l'appello si appalesa fondato e merita di essere accolto.
Ne consegue che il Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza, liquida a titolo risarcitorio una somma pari a € 8.222,60 in linea capitale, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo al fatto che il valore della causa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Avendone fatta richiesta, deve essere disposta la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello Cont condanna il a risarcire il danno subito dall'appellante a causa dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, danno liquidato in euro 8.222,60 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Cont condanna il a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo in euro 3.500,00 e per il presente in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza dell'8 gennaio 2025
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 356/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), con domicilio eletto in Torino, al civico 6 Parte_1 C.F._1 di C.so Ferrucci, presso lo studio dell'avv. Carlotta Persico che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello CP_2
Stato di Torino, domiciliataria in Torino, al civico 21 di Via Arsenale
Appellato
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 24.7.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 3.1.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 20 novembre 2023, , docente precaria Parte_1
immessa in ruolo a far data dal 1° settembre 2021 a seguito di superamento del concorso straordinario all'uopo indetto, ha adìto il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il diritto in capo alla ricorrente all'attivazione del bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, con conseguente accredito dell'importo complessivo di €
1.500,00, oltre accessori di legge;
ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare il diritto
1 al pagamento delle somme dovutele a titolo di ferie e festività non godute con riguardo agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020; di
Cont condannare il al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Il convenuto ha resistito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e la CP_1
condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Con sentenza in data 13.6.2024, il Tribunale di Torino ha dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della “Carte Docente” e, quindi, condannato il CP_1 convenuto al beneficio, mediante caricamento sulla stessa, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
ha condannato il al CP_1 pagamento della somma di € 432,95 a titolo di ferie non godute, oltre interessi legali e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.059,00, oltre rimborso forfettario, CU
(se dovuto) IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Avverso la sentenza ha interposto appello la , al quale ha resistito il . Pt_1 CP_1
All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni di diritto
1. La sentenza impugnata.
Quanto alla domanda relativa all'accertamento del diritto in capo all' a fruire, ai Pt_1 sensi dell'art. 1, commi 121 e ss. L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
2020/2021, quale contributo alla formazione continua, il Tribunale ha rilevato essere rimasto incontestato tra le parti che la ricorrente avesse lavorato quale docente alle
Cont dipendenze del negli anni scolastici suindicati in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e che il beneficio in questione fosse stato attribuito ai soli docenti assunti a tempo determinato.
Ha richiamato le disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 121-124 L. 107/2015 e all'art. 2 del DPCM 23.9.2015 e rilevato che la Corte di Giustizia aveva reso l'ordinanza nella quale aveva sancito l'incompatibilità della normativa italiana (per violazione delle clausole 4, punto 1 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) con il diritto dell'Unione nella parte in cui esclude il personale docente a tempo determinato dalla fruizione della Carta docente, riservandola al solo personale docente a tempo indeterminato.
In applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. 27.10.2023, n. 29961), il Tribunale dichiarato il diritto in capo alla ricorrente alla fruizione del beneficio
2 economico di 500,00 annui, mediante Carta elettronica, e ha rigettato l'eccezione di Cont prescrizione sollevata dal , a fronte della diffida del 13.6.2023 proposta dalla
. Pt_1
In relazione al diverso regime stabilito per la disciplina delle festività soppresse, rispetto a quella delle ferie, il primo giudice ha considerato che solo per le seconde
(previste dall'art. 13 CCNL) è disposta l'irrinunciabilità tutelata a livello costituzionale e, quindi, la monetizzazione in caso di mancato godimento alla cessazione del rapporto (art. 13 co. 15 CCNL). Per i riposi compensativi, non essendo stato allegato e dimostrato, dalla ricorrente, di averne chiesto il godimento, la domanda di monetizzazione delle festività soppresse non fruite è stata ritenuta infondata e quindi respinta.
Al punto 3 della sentenza il Tribunale ha affermato che “per mera omissione nel dispositivo non è stata esaminata la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato”.
2. I motivi di doglianza.
Avverso la sentenza, ha interposto appello assumendo di aver dedotto Parte_1
Cont in ricorso l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati con il dal
2015 al 2021.
L'appellante si duole dell'omessa pronuncia evidenziando che il sistema del reclutamento per il comparto scuola, già regolato dal D. Lgs. 297/94 e ora dalla L.
107/2015 e successive modifiche, prevede l'assunzione in ruolo a mezzo di concorsi pubblici da indire con cadenza triennale.
Assume inoltre che, dal 1999 al 2013, non erano stati più indetti concorsi e il , CP_1
per coprire il fabbisogno, non ha effettuato immissioni in ruolo, ma utilizzato il meccanismo di cui all'art. 4 della L. 129/1999, “delle supplenze”, articolato in
“supplenze annuali” (art. 4, co. 1, L. 124/1999), “supplenze temporanee” fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, L. 12471999), “supplenze temporanee”, per far fronte alle esigenze sostitutive (art. 4, co. 3, L. 124/1999); -che tale normativa è stata ritenuta non conforme all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Dir.
28.6.1999, n. 70, con la nota sentenza CGUE, 26.11.2014, n. 22; -che il legislatore ha posto il limite di 36 mesi per la reiterazione dei contratti a termine – limite avallato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2016 –; -che la Corte di Cassazione, con la sentenza 18.10.2016, n. 22552, ha stabilito che la reiterazione dei contratti oltre il limite dei 36 mesi configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e quindi
3 su quello del diritto interno;
-che non è possibile, ai sensi dell'art. 97 Cost. e in base al divieto di cui all'art. 36 della L. 165/2001, la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro quale sanzione conseguente all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;
-che, quindi, il Supremo Collegio (nella citata pronuncia) ha stabilito che, nel caso di reiterazione dei contratti a termine stipulati ex art. 4, co. 1,
L. 124/1999, realizzatisi prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/2015, la misura della stabilizzazione prevista era proporzionata, effettiva e sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso e a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”. La Cassazione ha del pari riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali danni, ulteriori e diversi, debitamente allegati e provati;
nei casi di reiterazione di contratti a termine con docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario che non sia stabilizzato e non abbia alcuna certezza nella stabilizzazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 32 della L. n. 183 del
2010.
La difesa appellante ha rilevato che, con sentenza 25.6.2018, n. 16660, la Cassazione ha ritenuto configurabile l'abusivo ricorso di contratti a termine anche nel caso di supplenze su organico di fatto e temporanee di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.
124/99, qualora sia allegato e provato un uso distorto del potere di organizzazione del
Cont servizio scolastico delegato dal legislatore al , con la prospettazione della reiterazione realizzata in concreto (susseguirsi di assegnazioni presso lo stesso Istituto
e con riguardo alla stessa cattedra); -che, così come ritenuto dal Supremo Collegio
(Cass. 15353/2020), nel caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto; -che, nel caso di specie, tale correlazione non sussiste perché
l'assunzione a tempo indeterminato della prof. è intervenuta, non già per Pt_1
scorrimento delle graduatorie in cui era inserita, ma per superamento di concorso per titoli ed esami;
-che l'immissione in ruolo non è riconducibile alla successione dei contratti a termine in un rapporto di causa-effetto; -che, quale ulteriore corollario, deriva da quanto esposto che alla ricorrente, odierna appellante, spetta il diritto al risarcimento del danno per la violazione della disciplina dei contratti a termine, da liquidarsi in misura fissata dall'art. 36 D. Lgs. 165/2001.
La doglianza è fondata e merita di essere accolta.
4 Nella specie, la stipula di quattro contratti a tempo determinato è supportata dalle risultanze dello stato matricolare prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 01 fasc. I grado), dal quale risulta che la rese prestazioni quale docente a seguito di conclusione Pt_1
di contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2014/2015 (ex art. 4, comma 2, L. 124/1999), 2015/2016, 2016/2017 (ambedue ex art. 4, commi 2 e 3 L.
124/1999), 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ciascuno ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 124/1999 e fino al 31 agosto dell'anno successivo, ossia con supplenza annuale.
Sussiste, quindi, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine denunciata dalla ricorrente, peraltro incontestata.
Stante il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ex art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, si tratta di stabilire se sussistano le condizioni per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, con esonero da oneri probatori, nei limiti di cui all'art. 32, co. 5, L. 4.11.2010, n. 183, corrispondente a un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 8 della L. 604/1966 (rif. a Cass. SU n.
5072/2016).
Cont Secondo il che, nel resistere in giudizio ha chiesto la reiezione dell'appello, la causa dovrebbe risolversi con l'affermazione della natura satisfattiva dell'immissione in ruolo e la necessità di acquisire la prova di “eventuali danni ulteriori e diversi”, come richiesto dal Supremo Collegio.
Il Ministero afferma che il bene della vita è unitario e sostiene come lo stesso debba ritenersi già soddisfatto dal risarcimento in forma specifica conseguito attraverso la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Cont La tesi prospettata dal non può essere condivisa: essa fa leva sulla portata satisfattiva della stabilizzazione dei docenti di cui alla L. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno all'organico di diritto e ciò sia nel caso di concreta assegnazione del posto in ruolo che di quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi brevi, certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, considerato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 7.11.2016, n. 22522); tale tesi non può trovare applicazione nel caso di specie, perché la ricorrente-odierna appellante è stata immessa in ruolo a seguito di superamento di concorso pubblico ordinario, dall'esito aleatorio.
5 Infatti, così come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 3.10.2023,
n. 27882), «l'immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, deve provenire dal medesimo ente che ha commesso l'abuso (Cass. n. 7982/2018) e deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine (Cass. 15353/2020; conf. Cass. 14815/2021 (…)».
Ad avviso di questo Collegio, la sola circostanza dell'immissione in ruolo per effetto del superamento del concorso pubblico vale a escludere la ricorrenza di un nesso causale diretto tra l'illegittima successione dei contratti a termine e la stabilizzazione del rapporto di lavoro della prof. . Pt_1
Infatti, come rilevato dalla S.C. «(…) La stabilizzazione del rapporto di lavoro, per essere sanante del pregiudizio subìto dal lavoratore, deve essere la causa diretta del superamento della situazione di prolungata, e illegittima, precarietà in cui il lavoratore viene a trovarsi a causa dell'abuso dei contratti a termine. Se, nel momento in cui la stabilizzazione viene offerta, il lavoratore ha già risolto da solo, per altra via, la situazione di precarietà, l'illecito rimane – con la sua dannosità presunta, sottratta eccezionalmente all'onere della prova, nei limiti della forfettizzazione sopra ricordata –
e viene meno la stessa possibilità che la situazione pregiudizievole sia eliminata per effetto dell'assunzione in ruolo. In altri termini, per essere sanante, la stabilizzazione da parte dell'ente che ha commesso l'abuso deve essere effettiva e non meramente virtuale, in quanto postuma rispetto al momento in cui il lavoratore ha cessato di essere precario e non ha più l'esigenza della stabilizzazione (…) (Cass. 27882/2023 cit.)».
Ne consegue che, l'eventuale offerta di stabilizzazione del rapporto nel caso di lavoratore che abbia ottenuto l'immissione in ruolo a seguito di superamento di concorso pubblico (risolvendo da sé e per altra via la situazione pregiudizievole), risulta «inidonea a rimediare al precariato, essendo irrilevante ai fini della rimozione del danno, il cui risarcimento per equivalente, anche senza prova, è necessario per
l'effettività della tutela del lavoratore e, conseguentemente, per la compatibilità del diritto interno al diritto dell'Unione europea»(Cass. 27882/2023 cit.).
Come affermato dal Supremo Collegio «il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di
6 applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato – della trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un'effettiva attuazione dei principî eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro. Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore» (cfr. Cass.
10.9.2024, n. 18945).
Che la misura indicata in 2,5 mensilità, debba intendersi quale limite minimo dell'indennizzo esente da onere di prova a carico della lavoratrice, e salva prova di un eventuale maggior danno, si evince anche da un'altra sentenza di legittimità, laddove il Supremo Collegio ha affermato che “Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma
e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori “(Cass.
5.8.2022, n. 24393).
Avuto riguardo alle dimensioni dell'amministrazione interessata e alla reiterazione delle assunzioni, protrattesi per diversi anni, che costituiscono i consolidati criteri per la liquidazione del danno (Cass. SU 15.3.2016, n. 5072, conf. Cass. 25.7.2023, n.
7 22417), il Collegio ritiene corretto quantificare il danno nella misura corrispondente a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto indicata (€ 2.055,65 per ogni mese), maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dal saldo.
In base agli argomenti esposti l'appello si appalesa fondato e merita di essere accolto.
Ne consegue che il Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza, liquida a titolo risarcitorio una somma pari a € 8.222,60 in linea capitale, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo al fatto che il valore della causa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Avendone fatta richiesta, deve essere disposta la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello Cont condanna il a risarcire il danno subito dall'appellante a causa dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, danno liquidato in euro 8.222,60 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Cont condanna il a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo in euro 3.500,00 e per il presente in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza dell'8 gennaio 2025
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
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