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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3470/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto divisione dei beni caduti in successione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Vella, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
- ATTRICE -
, rappresentato e difeso dall'avv.to Fiorenzo Marino, elettiva- Controparte_1
mente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il fratello innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo lo Controparte_1
scioglimento della comunione ereditaria insorta a seguito della morte della comu- ne madre , nonché la condanna al rendiconto ex art. 723 c.c. Persona_1
e ai conguagli per il godimento esclusivo dei beni comuni da parte del convenuto.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di divisione, ma contestando le domande economiche dell'attrice, e for- mulando, a sua volta, richiesta di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile comune da parte dell'attrice.
La causa veniva istruita solo documentalmente e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in via telematica, l'attrice dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e pertanto rinunciava ad esso ed agli atti del giudizio stesso.
Parte convenuta accettava la rinuncia, giusta dichiarazione del 16/09/2024, depo- sitata telematicamente, chiedendo che si dichiarasse l'estinzione del processo e che l'attrice fosse condannata alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Tanto premesso e rilevato che dal disposto di cui all'art. 306 C.P.C. (“il processo si estingue in caso di rinuncia agli atti da parte dell'attore, accettata dalle parti costituite”) si desumono i seguenti requisiti di validità della rinuncia agli atti del giudizio.
La rinuncia deve essere effettuata personalmente dalla parte o tramite un proprio procuratore speciale e, quindi, come tale la rinuncia non rientra nell'orbita dei po- teri ordinari del difensore. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione possono essere rese verbalmente all'udienza oppure con atti sottoscritti e notificati alle al-
2 tre parti. In particolare, quanto alla dichiarazione scritta, si è escluso che la relati- va sottoscrizione abbia bisogno dell'autentica da parte del difensore, i cui poteri certificatori sono da intendersi tassativamente confinati entro le ipotesi espressa- mente contemplate dalla legge, a livello dell'art. 83, comma terzo, C.P.C. (Cass.
23.4.2002 n. 5905; Trib. Salerno 29.3.2011). Si è sempre ritenuto che la rinuncia possa essere validamente compiuta anche con atto scritto extraprocessuale (Cass.
13.8.1997 n. 7565), purché se ne possa desumere con sicurezza la volontà di porre fine alla lite (Trib. Trento 16.1.2012; Trib. Torino 26.3.2009) e ne sia effettuata tempestiva produzione in giudizio (Cass.
7.3.1984 n. 1581; Cass. 27.5.1980 n.
3463; Trib. Trento 16.1.2012; Trib. Torino 26.3.2009), va poi aggiunto come la rinuncia avvenuta in sede stragiudiziale non abbisognerebbe di formule sacramen- tali (Cass. 20.2.1993 n. 2078).
Nel caso di specie, la rinuncia e l'accettazione appaiono regolari.
Essendo stata la rinunzia agli atti del giudizio ritualmente proposta, deve, dunque, essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
In ordine alle spese del presente procedimento, ai sensi dell'art. 306 comma 4
c.p.c., “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso ac- cordo tra loro”. Il Tribunale ritiene di dover disporre la compensazione delle stesse, stante la rinuncia formulata dalle parti alle rispettive domande
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 30/06/2025
Il Giudice
3
4
Dott. Luigi Bobbio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3470/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto divisione dei beni caduti in successione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Vella, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
- ATTRICE -
, rappresentato e difeso dall'avv.to Fiorenzo Marino, elettiva- Controparte_1
mente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il fratello innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo lo Controparte_1
scioglimento della comunione ereditaria insorta a seguito della morte della comu- ne madre , nonché la condanna al rendiconto ex art. 723 c.c. Persona_1
e ai conguagli per il godimento esclusivo dei beni comuni da parte del convenuto.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di divisione, ma contestando le domande economiche dell'attrice, e for- mulando, a sua volta, richiesta di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile comune da parte dell'attrice.
La causa veniva istruita solo documentalmente e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in via telematica, l'attrice dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e pertanto rinunciava ad esso ed agli atti del giudizio stesso.
Parte convenuta accettava la rinuncia, giusta dichiarazione del 16/09/2024, depo- sitata telematicamente, chiedendo che si dichiarasse l'estinzione del processo e che l'attrice fosse condannata alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Tanto premesso e rilevato che dal disposto di cui all'art. 306 C.P.C. (“il processo si estingue in caso di rinuncia agli atti da parte dell'attore, accettata dalle parti costituite”) si desumono i seguenti requisiti di validità della rinuncia agli atti del giudizio.
La rinuncia deve essere effettuata personalmente dalla parte o tramite un proprio procuratore speciale e, quindi, come tale la rinuncia non rientra nell'orbita dei po- teri ordinari del difensore. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione possono essere rese verbalmente all'udienza oppure con atti sottoscritti e notificati alle al-
2 tre parti. In particolare, quanto alla dichiarazione scritta, si è escluso che la relati- va sottoscrizione abbia bisogno dell'autentica da parte del difensore, i cui poteri certificatori sono da intendersi tassativamente confinati entro le ipotesi espressa- mente contemplate dalla legge, a livello dell'art. 83, comma terzo, C.P.C. (Cass.
23.4.2002 n. 5905; Trib. Salerno 29.3.2011). Si è sempre ritenuto che la rinuncia possa essere validamente compiuta anche con atto scritto extraprocessuale (Cass.
13.8.1997 n. 7565), purché se ne possa desumere con sicurezza la volontà di porre fine alla lite (Trib. Trento 16.1.2012; Trib. Torino 26.3.2009) e ne sia effettuata tempestiva produzione in giudizio (Cass.
7.3.1984 n. 1581; Cass. 27.5.1980 n.
3463; Trib. Trento 16.1.2012; Trib. Torino 26.3.2009), va poi aggiunto come la rinuncia avvenuta in sede stragiudiziale non abbisognerebbe di formule sacramen- tali (Cass. 20.2.1993 n. 2078).
Nel caso di specie, la rinuncia e l'accettazione appaiono regolari.
Essendo stata la rinunzia agli atti del giudizio ritualmente proposta, deve, dunque, essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
In ordine alle spese del presente procedimento, ai sensi dell'art. 306 comma 4
c.p.c., “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso ac- cordo tra loro”. Il Tribunale ritiene di dover disporre la compensazione delle stesse, stante la rinuncia formulata dalle parti alle rispettive domande
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 30/06/2025
Il Giudice
3
4
Dott. Luigi Bobbio