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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20312 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 , avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'avv. RANDAZZO RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MATTEI ALBERTO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024 , chiedeva pronunziarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 05/03/1987 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva: che dal matrimonio era nato un figlio: del 19/11/1988; Per_1
che tra le parti era intervenuta separazione in virtù della negoziazione assistita in data
03/01/2020; che nell'accordo di negoziazione assistita le parti avevano pattuito atti di trasferimento a definizione delle questioni patrimoniali tra gli stessi;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, non si opponeva alla pronuncia sullo status ma eccepiva che i trasferimenti pattuiti in sede di accordo di separazione non erano stati realizzati.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 07/01/2025; il ricorrente confermava il proprio impegno al trasferimento immobiliare;
i difensori concordemente chiedevano prendersi atto dell'impegno assunto dall'attore e chiedevano pronunciare la sentenza di divorzio senza altra statuizione.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi raggiunta in sede di negoziazione assistita autorizzata dal PM in data 10.01.2020
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 05/03/1987
(atto n. 48, parte I, S., Sez. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1987);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20312 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 , avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'avv. RANDAZZO RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MATTEI ALBERTO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024 , chiedeva pronunziarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 05/03/1987 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva: che dal matrimonio era nato un figlio: del 19/11/1988; Per_1
che tra le parti era intervenuta separazione in virtù della negoziazione assistita in data
03/01/2020; che nell'accordo di negoziazione assistita le parti avevano pattuito atti di trasferimento a definizione delle questioni patrimoniali tra gli stessi;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, non si opponeva alla pronuncia sullo status ma eccepiva che i trasferimenti pattuiti in sede di accordo di separazione non erano stati realizzati.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 07/01/2025; il ricorrente confermava il proprio impegno al trasferimento immobiliare;
i difensori concordemente chiedevano prendersi atto dell'impegno assunto dall'attore e chiedevano pronunciare la sentenza di divorzio senza altra statuizione.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi raggiunta in sede di negoziazione assistita autorizzata dal PM in data 10.01.2020
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 05/03/1987
(atto n. 48, parte I, S., Sez. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1987);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino