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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/10/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona del Giudice dott. sa Rosanna
Scollo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 158/2024 r.g., promossa da:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P.Iva: , Parte_1 P.IVA_1
con Sede in via Francesco Mormino Penna n. 2, elettivamente domiciliato in Pt_1
Ragusa in via Padre Scopetta n.35, presso lo studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'appello, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2024
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 9 Avv. IO ED (C.F. – P.I.: – fax CodiceFiscale_1 P.IVA_2
0932/831105 – pec . , in proprio Emai_1 Email_2 Email_3
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.201/2023, resa in data 15.06.2023, nell'ambito del giudizio n. 481/2023 N.G.A.C., dal Giudice di Pace di Modica nella persona della dott.ssa Giuseppina Italia, la quale aveva statuito nei termini seguenti: “dichiara non dovuta la somma complessiva di
€.203,89 esposta nelle diffide di pagamento e messa in mora rispettivamente recante il n. 1126/22 (€.129,19) ed il n. 1101/22 (€.74,70) per intervenuta prescrizione del credito. Condanna il al pagamento delle spese di Parte_1
lite che vengono liquidate in favore del ricorrente in complessivi €.243,00 di cui
€.43,00 per spese vive, oltre spese generali IVA e CA come per legge.”. Chiedeva
l'appellante “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 201/2023 resa in data 15.06.2023 nell'ambito del giudizio n. 481/2023 N.G.A.C. dal Giudice di Pace di Modica nella persona della dott.ssa Giuseppina Italia comunicata dalla Cancelleria all'indirizzo PEC dell' e non notificata, dichiarare non prescritto il canone idrico per Parte_2
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 9 l'anno 2017 e 2018, dichiarare la legittimità dell'atto di costituzione in mora n. 1126 del 19/10/2022 notificata il 21.12.2022, per l'omesso pagamento del canone idrico anni 2017 e 2018 di €.129,19 per il servizio idrico fornito all'utenza 4102200 ubicata in nella immobile di via Bronzetti n.19, nonché la residua somma di €.74,70 Pt_1
esposta nella diffida di pagamento e messa in mora n.1101 del 19.02.2022 notificata il 21.12.2022 a titolo di consumi idrici per l'anno 2017/2018 riguardanti l'utenza n.402600 di via Bixio n.60. - Condannare il sig. ED avv. IO al Pt_1
pagamento di €. 203,89 e dei relativi accessori richiesti con l'atto impugnato con in subordine il ricalcolo degli interessi al tasso legale” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - In subordine, accertare e ritenere comunque valido l'atto di costituzione in mora oggi avversato, ai fini interruttivi della prescrizione. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e conseguentemente dichiarare non dovuta la somma di €. 243,00 di cui 43,00 per spese vive quale condanna alle spese liquidata in sentenza”.
Si costituiva l'Avv. ED IO, il quale chiedeva “preliminarmente, nel rito, ritenere e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, comma 3, c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
201/23, resa in data 15.06.23 dal Giudice di Pace di Modica, Dott.ssa Giuseppina
Italia a conclusione del giudizio iscritto al n. 481/23 per tutte le ragioni articolate nel capo I della presente comparsa;
2.- sempre in via preliminare dichiarare inammissibile il proposto gravame per la violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non consentendo l'unico motivo di appello proposto di assicurare la riforma della pronuncia impugnata e non sussistendo, quindi, alcuna probabilità di accoglimento del proposto gravame in quanto le singole statuizioni della sentenza su cui risulta
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 9 formato il giudicato interno comportano il difetto dell'interesse alla riforma del capo oggetto di impugnazione;
3.- nel merito, per le ragioni dedotte nella superiore narrativa, rigettare il gravame proposto dal perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 201/23, resa dal Giudice di Pace di Modica, Dott.ssa Giuseppina
Italia, in data 15.06.23 a conclusione del giudizio iscritto al n. 481/23 R.G.; 4.- condannare, in conseguenza del rigetto, l'appellante al risarcimento dei danni per l'illegittimo ricorso alla giurisdizione e per la temerarietà dell'azione spiegata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., procedendo alla quantificazione anche in via equitativa del chiesto ristoro, all'uopo considerando la particolare natura della odierna appellata ed il pregiudizio discendente alla stessa in conseguenza della illiceità del ricorso alla giurisdizione;
5.- all'uopo reitera le conclusioni articolate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Ciò premesso, l'appello proposto dal deve essere dichiarato Parte_1
inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, trattandosi di causa avente valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
203,89, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 9 rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è dunque rilevabile anche d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.,
e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. Cass. Sez. 3 sent. n. 9432/2012; Cass. Sez. 6-3, ord. n.
3290/2018).
Nella specie, attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113 c.p.c. comma II (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 9 284/2023 del 17/02/2023).
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, sostenendo la mancata prescrizione del diritto di credito per i consumi relativi ai canoni idrici per gli anni
2017 e 2018, trovando applicazione il termine prescrizionale quinquennale, con conseguente legittimità degli atti di diffida e messa in mora riguardanti l'omesso pagamento di tali canoni.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, considerato che dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado emerge che il valore della causa non supera gli euro millecento (come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di €
203,89, con i relativi accessori di legge, e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei princìpi regolatori della materia.
Nel caso concreto, non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, o di norme procedimentali, atteso che è onere del medesimo indicare il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C. 3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della
"potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione, Sez. 6-5,
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 9 ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Non avendo dunque il indicato, con riguardo all'unico motivo di Parte_1
appello proposto, il principio regolatore della materia asseritamente violato,
l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 201/2023, del Parte_2
15.06.2023, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
Inaccoglibile infine deve intendersi l'istanza di parte appellata di condanna di controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c., non sussistendo la prova certa di mala fede o colpa grave in capo a quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 158/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 201/2023 del 15.06.2023 (R.G.n.481/2023),
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 9 depositata in pari data;
- condanna il a rimborsare ad ED IO le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in € 250,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna l'appellante al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002, per euro 64,50.
Ragusa, 26.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa
Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 9 Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona del Giudice dott. sa Rosanna
Scollo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 158/2024 r.g., promossa da:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P.Iva: , Parte_1 P.IVA_1
con Sede in via Francesco Mormino Penna n. 2, elettivamente domiciliato in Pt_1
Ragusa in via Padre Scopetta n.35, presso lo studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'appello, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2024
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 9 Avv. IO ED (C.F. – P.I.: – fax CodiceFiscale_1 P.IVA_2
0932/831105 – pec . , in proprio Emai_1 Email_2 Email_3
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.201/2023, resa in data 15.06.2023, nell'ambito del giudizio n. 481/2023 N.G.A.C., dal Giudice di Pace di Modica nella persona della dott.ssa Giuseppina Italia, la quale aveva statuito nei termini seguenti: “dichiara non dovuta la somma complessiva di
€.203,89 esposta nelle diffide di pagamento e messa in mora rispettivamente recante il n. 1126/22 (€.129,19) ed il n. 1101/22 (€.74,70) per intervenuta prescrizione del credito. Condanna il al pagamento delle spese di Parte_1
lite che vengono liquidate in favore del ricorrente in complessivi €.243,00 di cui
€.43,00 per spese vive, oltre spese generali IVA e CA come per legge.”. Chiedeva
l'appellante “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 201/2023 resa in data 15.06.2023 nell'ambito del giudizio n. 481/2023 N.G.A.C. dal Giudice di Pace di Modica nella persona della dott.ssa Giuseppina Italia comunicata dalla Cancelleria all'indirizzo PEC dell' e non notificata, dichiarare non prescritto il canone idrico per Parte_2
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 9 l'anno 2017 e 2018, dichiarare la legittimità dell'atto di costituzione in mora n. 1126 del 19/10/2022 notificata il 21.12.2022, per l'omesso pagamento del canone idrico anni 2017 e 2018 di €.129,19 per il servizio idrico fornito all'utenza 4102200 ubicata in nella immobile di via Bronzetti n.19, nonché la residua somma di €.74,70 Pt_1
esposta nella diffida di pagamento e messa in mora n.1101 del 19.02.2022 notificata il 21.12.2022 a titolo di consumi idrici per l'anno 2017/2018 riguardanti l'utenza n.402600 di via Bixio n.60. - Condannare il sig. ED avv. IO al Pt_1
pagamento di €. 203,89 e dei relativi accessori richiesti con l'atto impugnato con in subordine il ricalcolo degli interessi al tasso legale” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - In subordine, accertare e ritenere comunque valido l'atto di costituzione in mora oggi avversato, ai fini interruttivi della prescrizione. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e conseguentemente dichiarare non dovuta la somma di €. 243,00 di cui 43,00 per spese vive quale condanna alle spese liquidata in sentenza”.
Si costituiva l'Avv. ED IO, il quale chiedeva “preliminarmente, nel rito, ritenere e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, comma 3, c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
201/23, resa in data 15.06.23 dal Giudice di Pace di Modica, Dott.ssa Giuseppina
Italia a conclusione del giudizio iscritto al n. 481/23 per tutte le ragioni articolate nel capo I della presente comparsa;
2.- sempre in via preliminare dichiarare inammissibile il proposto gravame per la violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non consentendo l'unico motivo di appello proposto di assicurare la riforma della pronuncia impugnata e non sussistendo, quindi, alcuna probabilità di accoglimento del proposto gravame in quanto le singole statuizioni della sentenza su cui risulta
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 9 formato il giudicato interno comportano il difetto dell'interesse alla riforma del capo oggetto di impugnazione;
3.- nel merito, per le ragioni dedotte nella superiore narrativa, rigettare il gravame proposto dal perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 201/23, resa dal Giudice di Pace di Modica, Dott.ssa Giuseppina
Italia, in data 15.06.23 a conclusione del giudizio iscritto al n. 481/23 R.G.; 4.- condannare, in conseguenza del rigetto, l'appellante al risarcimento dei danni per l'illegittimo ricorso alla giurisdizione e per la temerarietà dell'azione spiegata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., procedendo alla quantificazione anche in via equitativa del chiesto ristoro, all'uopo considerando la particolare natura della odierna appellata ed il pregiudizio discendente alla stessa in conseguenza della illiceità del ricorso alla giurisdizione;
5.- all'uopo reitera le conclusioni articolate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Ciò premesso, l'appello proposto dal deve essere dichiarato Parte_1
inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, trattandosi di causa avente valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
203,89, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 9 rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è dunque rilevabile anche d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.,
e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. Cass. Sez. 3 sent. n. 9432/2012; Cass. Sez. 6-3, ord. n.
3290/2018).
Nella specie, attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113 c.p.c. comma II (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 9 284/2023 del 17/02/2023).
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, sostenendo la mancata prescrizione del diritto di credito per i consumi relativi ai canoni idrici per gli anni
2017 e 2018, trovando applicazione il termine prescrizionale quinquennale, con conseguente legittimità degli atti di diffida e messa in mora riguardanti l'omesso pagamento di tali canoni.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, considerato che dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado emerge che il valore della causa non supera gli euro millecento (come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di €
203,89, con i relativi accessori di legge, e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei princìpi regolatori della materia.
Nel caso concreto, non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, o di norme procedimentali, atteso che è onere del medesimo indicare il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C. 3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della
"potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione, Sez. 6-5,
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 9 ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Non avendo dunque il indicato, con riguardo all'unico motivo di Parte_1
appello proposto, il principio regolatore della materia asseritamente violato,
l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 201/2023, del Parte_2
15.06.2023, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
Inaccoglibile infine deve intendersi l'istanza di parte appellata di condanna di controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c., non sussistendo la prova certa di mala fede o colpa grave in capo a quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 158/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 201/2023 del 15.06.2023 (R.G.n.481/2023),
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 9 depositata in pari data;
- condanna il a rimborsare ad ED IO le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in € 250,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna l'appellante al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002, per euro 64,50.
Ragusa, 26.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa
Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 9 Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 9 di 9