Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 2
In tema di rapporti agrari, deve escludersi che il disposto dell'art. 27 della legge 203/1982 possa trovare applicazione ove faccia difetto, in capo a chi pretenda la "riconduzione all'affitto" di un preesistente rapporto agrario, la indispensabile qualità di coltivatore diretto (nella specie, per essere stata detta qualità perduta in corso di rapporto), poiché, da un canto, l'art. 23 della citata legge 203/1982 indica, esaurientemente e tassativamente, le (sole e) specifiche norme dettate in tema di rapporti di affitto a coltivatore diretto applicabili ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto; dall'altro, perché il menzionato art. 27 - che legittima la riconduzione all'affitto di tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 203/82 aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici - è inserito non nel titolo terzo della legge stessa (e, cioè, tra le norme generali e finali, per loro natura applicabili indiscrinatamente a qualsiasi contratto di affitto), ma nel titolo secondo, dedicato, invece, alla conversione in affitto dei soli contratti di mezzadria, colonì a parziaria, compartecipazione agraria e soccida.
La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende, per converso, alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni concernenti il difetto di un requisito di fondatezza della domanda, la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal giudice (principio affermato dalla S.C. in tema di rapporti agrari, con riferimento a fattispecie in cui si discuteva della qualità di coltivatore diretto del convenuto, essendosi la controparte attrice limitata a rilevare l'assenza, in capo al predetto convenuto, dei requisiti necessari per l'attribuzione della - pretesa - qualità di coltivatore diretto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10280 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (9060/00 R.G.) proposto da:
NO AN, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 117, presso l'avv. Stefano Buratti, difeso dall'avv. Roberto Di Marco, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GO MA
- intimato -
nonché sul ricorso (11338/00 R.G.) proposto da:
GO MA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 95, presso l'avv. Bianca Maria Epifani, difeso dall'avv. Mario Tanca, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
NO AN,
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, sezione specializzata agraria, n. 482/99 del 16 dicembre 1999 - 18 gennaio 2000 (R.G. 284/99 R.G.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato.
SVOLGIICENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 18 luglio 1996 GO MA, in persona del suo procuratore speciale GO Pasquale, proprietario di un fondo in Battipaglia, località Torre del Rago condotto a colonia da NO AN in forza di contratto 5 luglio 1983 conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, sezione specializzata agraria, l'NO.
Chiedeva l'attore, in via principale, fosse dichiarata la nullità del contratto 5 luglio 1983, in via gradata, accertata la sua scadenza ai sensi dell'art. 34, o dell'art. 1, della l. 3 maggio 1982, n. 203, con condanna del convenuto al rilascio del fondo e al risarcimento dei danni per occupazione abusiva.
Costituitosi in giudizio l'NO resisteva alle avverse pretese, deducendone la infondatezza e chiedendo, in via riconvenzionale, fosse accertata l'esistenza - tra le parti - di un contratto di affitto agrario, con determinazione della relativa scadenza e del canone da corrispondere, atteso anche l'avvenuto pagamento, da parte sua, in epoca anteriore al 1990, della somma di lire 16.500.000, da valere quali canoni anticipati per i canoni ancora a scadere. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza non definitiva 17 settembre 1998 quanto alle domande attrici dichiarava la nullità del contratto inter partes, rigettata nel resto la domanda principale e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, dichiarava che il rapporto tra le parti doveva qualificarsi di affitto agrario, disponendo, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
Gravata tale pronunzia dal GO, in contraddittorio con l'NO che chiedeva il rigetto del proposto gravame, la sezione specializzata agraria presso la corte di appello di Salerno, con sentenza 16 dicembre 1999 - 18 gennaio 2000 accoglieva, per quanto di ragione, l'appello del GO e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione dei primi giudici, ferma la statuizione di cui al primo punto, dichiarava venuto meno il rapporto agrario esistente tra le parti, con ordine all'NO di rilasciare immediatamente il fondo libero da persone e cose.
Premesso che i primi giudici avevano dichiarato convertito in affitto il contratto tra le parti ai sensi dell'art. 27 della l. 3 maggio 1982, n. 203, quei giudici osservavano che detta disposizione non può trovare applicazione nel caso in esame per il concorrere di almeno due cause ostative.
In primo luogo perché si è a fronte a un contratto di compartecipazione limitato a singole coltivazioni stagionali e intercalari (coltivazione, per un solo anno, di cavolfiori, con conferimento, da parte del GO del terreno e dell'NO della amministrazione delle opere agrarie), non soggetto alla legge n. 203 del 1982, in forza dell'art. 56 della stessa, in secondo luogo perché la ricordata disposizione (art. 27 della legge n. 203 del 1982) non può trovare applicazione nel caso concreto facendo difetto, in capo al conduttore, la qualità di coltivatore diretto essendo lo stesso privo della capacità lavorativa di cui all'art. 6 della stessa legge n. 203 del 1982.
Anche a prescindere da quanto precede - hanno ancora osservato quei giudici - anche a volere applicare alla fattispecie la norma di cui all'art. 27, della l. 3 maggio 1982, n. 203 non può dubitarsi che, sussiste il buon diritto del GO di rientrare nel pieno godimento del fondo, per effetto della disdetta intimata il 5 febbraio 1996. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 26 febbraio 2000, ha proposto ricorso, con atto 21 aprile 2000 NO AN, affidato a tre motivi. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, notificato il 26 maggio 2000 e affidato a un unico motivo GO MA.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia violazione, da parte dei giudici del merito, sia dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, essendo la Corte del merito incorsa nella evidente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunzia per avere emanato condanna alla "immediato" rilascio del fondo, in assenza di una domanda in tale senso, sia dell'art. 47, l. 3 maggio 1982, n. 203, ove dispone che il rilascio del fondo a seguito del giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva (e, quindi, nella specie, per il novembre 2000 e non "immediatamente").
3. Il motivo è inammissibile.
Come noto, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione. In questo, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 2000, n. 2022;
Cass. 14 aprile 2000, n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526). Sempre al riguardo si osserva che al fine della sussistenza dell'interesse ad impugnare la nozione di soccombenza che rileva è quella sostanziale o materiale e non quella formale. Occorre perciò fare riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. 18 marzo 1999, n. 2494). In particolare, ai fini dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, mentre non rileva il dato formale dell'atteggiamento assunto dalla parte nel giudizio, che può essere di indifferenza, come nel caso della contumacia, o anche di adesione alla pretesa contraria.
Certo quanto sopra e non controverso che a norma dell'art. 47, della l. 3 maggio 1982, n. 203 "il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva" è palese, da un lato, che il precetto di cui alla disposizione testè ricordata prevale sulla diversa, impropria, espressione utilizzata nel dispositivo della sentenza gravata ("ordina ad NO AN il rilascio del fondo libero da persone e cose immediatamente"), dall'altra che non potendo - ex lege - la sentenza gravata avere esecuzione, quanto all'ordine di rilascio, prima del 10 novembre 2000, è palese che parte ricorrente è carente di interesse a chiedere, in questa sede, una modifica, nella parte de qua, della sentenza stessa. Anche a prescindere da quanto precede si osserva, comunque, che l'espressione "il rilascio va ordinato con effetto immediato" più che significare che la sentenza ora impugnata poteva, nell'intenzione di quei giudici, essere posta in esecuzione immediatamente, senza l'osservanza del termine dilatorio di legge di cui al ricordato art. 47, comma 2, legge n. 203 del 1982, voleva sottolineare che l'NO,
a seguito della cessazione del contratto stagionale, era divenuto senza titolo e, quindi, abusivo.
4. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando "violazione degli artt. 416, 437 c.p.c. e 2697 c.c." censura la sentenza gravata perché questa ha "implicitamente pronunciato sulle domande nuove avanzate dal GO e più segnatamente sulla domanda di declaratoria di negazione della qualifica di coltivatore diretto e di valida e tempestiva disdetta nonostante il divieto imposto dall'art. 437 c.p.c. e in violazione dell'art. 416 c.p.c.".
5. La censura il cui esame consente - attesa la natura del vizio denunziato (error in procedendo) - il diretto esame, da parte di questa Corte, degli atti di causa, è manifestamente infondata. In entrambi i profili in cui si articola.
5.1.. Quanto alla prima deduzione, a prescindere dal considerare che il GO ha eccepito la carenza in capo all'NO della qualità di coltivatore diretto in relazione alla domanda riconvenzionale da questi spiegata per la "conversione" in affitto agrario del rapporto inter partes nella udienza di discussione e, pertanto, nel rispetto dei termini di legge (cfr., al riguardo, C. cost. 14 gennaio 1977, n. 13), si osserva che "le eccezioni processuali e di merito" di cui è menzione dell'art. 416, comma 2, c.p.c., nonché le "nuove eccezioni" vietate in appello, a norma dell'art. 437, comma 2, stesso codice, sono non - come suppone l'attuale ricorrente - indiscriminatamente tutte le difese comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese di controparte, ma esclusivamente quelle "non rilevabili d'ufficio".
In particolare, in contrapposizione alle eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili di ufficio, possono essere rilevate anche oltre la memoria di cui all'art. 416 c.p.c. e d'ufficio (nonché, eventualmente, in grado di appello) le eccezioni "in senso lato" o "improprio".
Nel rito del lavoro, in altri termini, la preclusione, stabilita dall'art. 416 comma 2 c.p.c. per le domande riconvenzionali e per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio che non siano state proposte dal convenuto nella memoria di costituzione, non si estende alle eccezioni improprie o mere difese, volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda e disciplinate dal comma 3 dello stesso articolo il quale, infatti, non commina per esse alcuna decadenza per il caso in cui non siano dedotte con la memoria di costituzione (decadenza che è invece prevista per la mancata indicazione dei mezzi di prova).
Tale contestazione - pertanto - può essere fatta - salva l'applicazione degli art. 88 e 92 c.p.c. ove sia ravvisabile una violazione del dovere di lealtà e probità processuale - in qualsiasi momento, anche dal contumace che si costituisce tardivamente, ed anche per la prima volta in appello, senza che la sua mancanza (pur potendo il giudice ricavarne elementi integrativi di convincimento) possa essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione, e senza che l'attore ed il giudice possano esimersi l'uno dall'assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza di quei fatti, e l'altro dalla verifica di tale assolvimento e comunque dall'accertamento dei fatti stessi (Caos. 19 agosto 1996, n. 7630). La preclusione posta dall'art. 416, comma 2, c.p.c. in conclusione, come già anticipato - riguarda soltanto le eccezioni in senso proprio e non si estende alle deduzioni concernenti il difetto di un requisito di fondatezza della domanda, la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal giudice (Cass. 17 luglio 1996, n. 6466). Pacifico quanto precede e non controverso che era onere dell'NO, al fine di vedere accolta la proposta domanda riconvenzionale volta alla "conversione" o, comunque, alla "riconduzione" in un contratto di affitto del contratto inter partes (ai sensi dell'art. 27, l. 3 maggio 1982), dimostrare la ricorrenza di tutte le condizioni cui la legge ricollega un tale "conversione", prima tra tutte, la qualità di coltivatore diretto in capo a esso concludente, è di palmare evidenza, da un lato, che era potere-dovere del giudice adito verificare se, in concreto, l'NO era, o meno, coltivatore diretto, dall'altro, che allorché il GO ha eccepito che controparte era privo dei requisiti per potersi così qualificare lo stesso ha svolto una eccezione "impropria", o "mera difesa", non soggetta alla disciplina di cui agli articoli 416 e 437. 5.2. In ordine, ancora, all'assunto che i giudici del merito avrebbero pronunziato sulla domanda di valida e tempestiva disdetta (per cessazione del termine quindicennale di durata) del contratto inter partes non introdotta ritualmente dal GO, si osserva, a tacere da ogni altra pur puntuale considerazione (i giudici del merito hanno escluso che tra le parti si sia mai costituito un contratto di durata quindicennale) da un lato, che una tale richiesta era contenuta già nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado (depositato il 18 luglio 1996) con l'espressione "in via ancora più gradata, e nella assurda ipotesi che il giudice dovesse ravvisare nella fattispecie l'esistenza di un contratto di affitto, lo stesso avrebbe la sua scadenza al 5 maggio 1998 o,
alternativamente, all'11 novembre 1998", dall'altro, che tra le produzioni allegate a tale ricorso è la copia della raccomandata 5 febbraio 1996 interpretata dai giudici del merito quale "disdetta" dell'eventuale contratto inter partes.
6. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando "violazione della normativa prevista dalla l. n. 203 del 1982, nonché violazione degli artt. 38, 353 e 354 c.p.c." censura la sentenza gravata sotto tre profili:
- da un lato, in particolare, si denunzia la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha escluso che sia applicabile l'art. 27, l. 3 maggio 1982, n. 203, allorché la concessione o il conferimento di un fondo rustico non avvenga in favore di un coltivatore diretto, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e con la tendenza legislativa di equiparare la figura del conduttore non diretto coltivatore a quella del conduttore coltivatore diretto;
- dall'altro si fa presente che i giudici del merito, negata l'applicabilità dell'art. 27 in esame avrebbero dovuto negare la propria competenza a dirimere la controversia non potendo fare applicazione delle norme di cui alla legge n. 203 del 1982, con conseguente declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, come affermato da Cass. 8 agosto 1984; n. 4642;
- da ultimo si nega che la lettera 5 febbraio 1996 possa essere interpretata come disdetta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203. 7. La censura è infondata, sotto tutti i profili in cui si articola. 7.1. "Le nome regolatrici dell'affitto dei fondi rustici - prevede l'art. 27, l. 3 maggio 1982, n. 203 - si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici". La stessa legge n. 203 del 1982, recante "norme sui contratti agrari", con il titolo primo ("disposizioni integrative modificative dell'affitto dei fondi rustici") mentre ai capi primo e terzo, detta, da un lato, la nuova disciplina relativa alle "durate dei contratti di affitto a coltivatore diretto", nonché "altre disposizioni per l'affitto a coltivatore diretto", dedica il capo quarto alle "norme sull'affitto a conduttore non coltivatore diretto". Pacifico quanto precede si osserva, ancora, che l'art. 23, dispone, testualmente, che "al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45".
Si ricava, da quanto precede, ad avviso di questo Collegio, che nonostante la tendenza, della più recente legislazione, di superare la contrapposizione "affitto a conduttore coltivatore diretto" - "affitto a conduttore non coltivatore diretto", i due contratti, storicamente contrapposti, sono e rimangono distinti anche nel vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203. Con la conseguenza, pertanto, che venuta meno la qualità di coltivatore diretto dell'affittuario, il contratto di affitto a coltivatore diretto non può convertirsi in affitto a conduttore non coltivatore diretto, comportando la variazione unilaterale effettuata dall'affittuario un'ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 5 comma 2 legge n. 203 del 1982, anche se non tassativamente prevista dalla norma (cfr., ad esempio, tra le altre, Cass. 17 ottobre 1994, n. 8456). Reciprocamente è incontroverso, specie in giurisprudenza, che un rapporto sorto come affitto a coltivatore non diretto non si converte, in assenza di un accordo novativo, in affitto a coltivatore diretto neppure in conseguenza dell'acquisto in corso del rapporto da parte dell'affittuario della diversa qualificazione professionale di coltivatore diretto, ancorché sia stata comunicata dal conduttore l'acquisizione di uno dei titoli di studio che l'art. 7 della legge n. 203 prevede per l'equiparazione al coltivatore diretto (Cass. 31 luglio 1991, n. 8451). Sempre al riguardo si è evidenziato, in molteplici occasioni, ancora, che in tema di risoluzione di contratti agrari, la disposizione dell'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, la quale prescrive il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di contratti agrari, non è applicabile nel caso di domanda di risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, dato che il citato art. 46 non è espressamente richiamato nell'art. 23 della medesima legge, relativo ai rapporti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, e la sua estensione a tali rapporti è impedita da ragioni sistematiche, attesa la loro intrinseca diversità rispetto a quelli di affitto a coltivatore diretto (tra le tantissime, in questo senso, cfr., ad esempio, Cass. 30 luglio 1997, n. 7108, nonché Cass. 20 giugno 1994, n. 5949; Cass. 18 dicembre 1990, n. 11979). Nell'ottica interpretativa sopra riferita, ancora, non si dubita, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che l'art. 41 legge n. 203 del 1982 non ha ripristinato per i contratti di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto il sistema a forma libera vigente anteriormente alla emanazione della legge n. 606 del 1966, atteso che, come risulta chiaramente dall'art. 23 della detta legge n. 203, l'art. 41 non si applica ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sicché deve ritenersi che a tali contratti si continui ad applicare, relativamente alla prova di essi, l'art. 3 della legge n. 606, che ne richiede la prova scritta (Cass. 27 ottobre 1992, n. 11689). Analogamente costituisce ius receptum la affermazione secondo cui l'istituto del recesso dai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, per il caso di morte dell'affittuario, a termini dell'art. 1627 c.c., non è stato abrogato, per incompatibilità, dall'art. 49, comma ultimo, l. 3 maggio 1982 n. 203 (continuazione del contratto con il coltivatore diretto o con l'imprenditore agricolo a titolo principale, erede dell'affittuario defunto), che trova applicazione solo con riguardo all'erede dell'affittuario coltivatore diretto (Cass. 16 dicembre 1988, n. 6852). Non controverso quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito hanno escluso che l'art. 27, della l. 3 maggio 1982, n. 203 possa trovare applicazione ove faccia difetto, in capo a chi pretende la "riconduzione all'affitto" di un certo rapporto agrario, la qualità di coltivatore diretto.
Si oppongono, in particolare, ad una diversa soluzione della controversia e all'assunto ora invocato dal ricorrente NO, sia motivi di ordine "letterale", sia considerazioni di carattere sistematico.
Sotto il primo profilo (art. 12, comma 1, prima parte, preleggi) non può dubitarsi che l'art. 23 della legge n. 203 del 1982 indichi puntualmente, e esaurientemente, le norme contenute nella legge n. 203, dettate con specifico riferimento ai rapporti di affitto a conduttore coltivatore diretto, applicabili ai contratti di affitto a conduttore non diretto coltivatore.
È palese, pertanto, l'impossibilità di una lettura della disposizione de qua in contrasto con il suo tenore letterale. Specie considerato che non pare possa dubitarsi del carattere eccezionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 preleggi, della disposizione di cui al ricordato art. 23.
Contemporaneamente non può tacersi che l'art. 27 in esame (in tema di "riconduzione all'affitto" di "tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici") è inserito non nel titolo terzo della legge, cioè tra le norme "generali e finali", per loro natura in tesi indiscriminatamente applicabili a qualsiasi "contratto di affitto", sia questo stipulato con conduttore coltivatore diretto, sia, invece, concluso con un conduttore non coltivatore diretto, ma nel titolo secondo della legge, dedicato alla "conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida".
Atteso che il proprium, cioè la caratteristica, di tali contratti è proprio la circostanza che ad una parte c.d. capitalistica (id est il concedente) si contrappone altra che presta la propria attività lavorativa essenzialmente manuale (il mezzadro, il colono, il compartecipe ecc.) è palese che sarebbe del tutto irrazionale estendere la tutela prevista dagli articoli 25 - 38 e, quindi, anche dell'art. 27 ora in esame, in una fattispecie in cui si fronteggiano, come nel caso di specie, due soggetti entrambi "capitalisti". Da ultimo, infine, non può tacersi che la inapplicabilità dell'art. 27 in esame in caso di affitto a conduttore non coltivatore diretto deriva anche dalla circostanza che questi ultimi contratti a differenza di quelli di affitto a conduttore diretto devono avere una particolare forma e recare una serie di indicazioni, del tutto incompatibili e incongrue con la pretesa "ricondizione" invocata dal ricorrente.
Poiché, in altri termini, l'applicazione ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto dell'art. 27 della legge n. 203 del 1982, importerebbe la disapplicazione degli articoli 1 - 4 della l. 22 luglio 1966, n. 606 è palese, anche sotto tale diverso profilo, la insostenibilità dell'assunto di parte ricorrente.
7.2. In merito alla dedotta nullità della sentenza gravata, per violazione delle norme sulle competenza per materia, atteso che i giudici a quibus esclusa l'applicabilità dell'art. 27, l. n. 203 del 1982 avrebbero dovuto dichiarare la competenza per materia del tribunale in composizione ordinaria, la deduzione è, per un verso, manifestamente inammissibile, per altro, manifestamente infondata.
7.2.1. Quanto alla inammissibilità si osserva che il presente giudizio è stato incoato con ricorso depositato presso la sezione specializzata agraria del tribunale di Salerno in data 18 luglio 1996.
Anteriormente a tale data e, in particolare con decorrenza dal 30 aprile 1995 è entrato in vigore l'art. 4, l. 26 novembre 1990, n. 353 (cfr., in particolare, l'art. 92, comma 2, di quest'ultima legge come modificato dall'art. 6, d. l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. con mod. dalla l. 6 dicembre 1994, n. 673) che ha sostituito, con una nuova formulazione l'art. 38 c.p.c. Poiché - attualmente (e all'epoca in cui è stato iniziato il presente giudizio in primo grado) "l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione" (cfr., art. 38, comma 1, c.p.c.) e poiché ancora - non risulta che ne' l'NO nella memoria di costituzione, ne' il giudice adito, nel corso della prima udienza in primo grado, abbiano eccepito la incompetenza della sezione specializzata agraria a conoscere della presente controversia, per essere la stessa di competenza del tribunale in composizione ordinaria, è palese che inammissibilmente detta incompetenza è stata eccepita per la prima volta in questa sede di legittimità dalla difesa del ricorrente.
7.2.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la circostanza che nella specie non si sia a fronte a un rapporto di affitto a conduttore coltivatore diretto ma a rapporto agrario stagionale è palesemente inconferente, al fine di escludere la competenza della sezione specializzata agraria.
Questa, infatti, sussiste per "tutte le controversie in materia di contratti agrari" (cfr. art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29) e, quindi, a prescindere dalla "durata" (annuale o superiore) del rapporto e dalla circostanza che una delle parti del rapporto stesso possa, o meno, invocare la qualifica di coltivatore diretto.
7.3. Quanto, da ultimo, alle deduzioni svolte con il terzo motivo del ricorso principale, ultima parte, volte a contestare l'interpretazione data dai giudici del merito alla lettera 5 febbraio 1996 e a dimostrare che la stessa non integra una "valida" disdetta a norma dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, le stesse sono manifestamente inammissibili, per difetto di interesse. Come riferito sopra, i giudici del merito hanno accolto la domanda del GO in base al rilievo, assorbente, che il rapporto tra le parti aveva durata limitata, era cioè stagionale.
È palese, pertanto, che tutte le altre considerazioni svolte in sentenza, in ordine alla disdetta contenuta nella lettera del 5 febbraio 1996 integrano dei meri obiter dicta, irrilevanti al fine del decidere e rispetto ai quali, pertanto, non sussistendo soccombenza dell'NO, quest'ultimo è carente di interesse a censurare tali affermazioni.
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che la soccombenza che determina l'interesse ad impugnare deve essere valutata tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione che siano suscettibili di passare in giudicato in quanto presupposti logici necessari della decisione (Case. 18 agosto 1998, n. 8148; Cass. 1 ottobre 1999, n. 10869). Atteso che la qualificazione della lettera 5 febbraio 1996 quale disdetta ai sensi dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, non costituisce affatto un presupposto logico necessario della pronunzia ora gravata, che si fonda su una diversa, del tutto autonoma, ratio decidendi, è palese, come anticipato, la inammissibilità della deduzione in esame.
8. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso principale deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso avversario. Alla totale soccombenza dell'NO segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
condanna il ricorrente principale NO AN al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente - ricorrente incidentale GO MA, liquidate in Euro 16,46, oltre e 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002